Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 252
CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n.1005/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
AR GI, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Cassiano, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. CE Pignataro appellante
e
EL CE, EL IO, EL GE, rappresentati e difesi dall'avv. CE
Carbonara appellati
Conclusioni:
Per l'appellante: “in via principale e nel merito dichiarare la nullità e /o illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovo della c.t.u., formulata dal sig.
AR GI, e per errata valutazione delle risultanze probatorie ed in subordine disporre il rinnovo della c.t.u. espletata al fine di accertare le cause del sinistro, quantificare i danni causati dall'incendio divampato nell'edificio, sito in via Amendola nel Comune di VA SE, di proprietà degli appellati al fine di valutare le responsabilità nella causazione dell'incendio. Sempre in via principale, e nel merito, dichiarare la nullità e/o illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle risultanze probatorie e/o difetto di motivazione sulla presunta responsabilità del sig. AR GI, nonché errata valutazione del quantum risarcitorio;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per gli appellati: “rigettare l'appello promosso dal sig. AR GI, avverso la sentenza di prime cure - poiché destituito di fondamento, sia in punto di fatto sia in punto di diritto - e, per
l'effetto, confermarne le statuizioni, con ulteriore condanna di parte appellante al pagamento di spese e compensi del grado di appello, in base al principio della soccombenza”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., EL CE, unitamente ai germani IO e GE, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, AR GI, assumendo: di essere proprietario di un immobile, sito in via Amendola 6, in VA SE (CS); che in data
01.01.17, un incendio di vaste proporzioni aveva distrutto il tetto in legno e gravemente danneggiato la porzione dell'immobile sottostante;
che i VV.FF, intervenuti nell'immediatezza, avevano constatato che detto incendio si era propagato dalla canna fumaria del caminetto di un appartamento, posto al piano terreno, dello stesso edificio, di proprietà di EL RI e AR GI;
che alla data dell'evento, la proprietà esclusiva dell'appartamento era di AR GI;
che a causa dell'indisponibilità di quest'ultimo ad una definizione bonaria della vertenza, erano stati costretti a richiedere accertamento tecnico preventivo;
che, in quella sede, il c.t.u. aveva accertato che l'incendio era riconducibile alla predetta canna fumaria, quantificando i costi di riparazione nell'importo di €. 49.000,00, per materiali, manodopera, oneri di progettazione e direzione lavori;
che, nelle more, era intervenuto, in data 08.01.17, accordo transattivo con la AL DI - ditta che aveva installato nel 2011 la canna fumaria - per l'esecuzione dei lavori di manutenzione per un importo pari ad €. 40.000,00, salva la fornitura dei materiali e il pagamento degli oneri di progettazione/direzione dei lavori a loro carico;
chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata la responsabilità del AR nell'evento lesivo, ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., e condannato al rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei suddetti materiali e degli oneri di progettazione e direzione dei lavori, pari ad €. 24.034,00, nonché al rimborso delle spese di ATP.
Si costituiva in giudizio AR GI deducendo la nullità dell'ATP in quanto il c.t.u., dopo il primo sopralluogo con i procuratori delle parti ed i rispettivi consulenti, aveva ripreso le operazioni peritali, senza darne alcuna comunicazione;
che l'installazione della canna fumaria era stata eseguita dalla AL DI sas, su incarico di RA IR, sua dante causa, contemporaneamente ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione; che la non corretta installazione della canna fumaria all'origine dell'incendio, poi divampato nel 2017, era ascrivibile agli stessi ricorrenti. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Disposta la conversione del rito, da sommario a ordinario, ed espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di EL CE e l'escussione dei testi, la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 628/22, pubblicata il 13.05.22, il Tribunale di Castrovillari condannava
AR GI al pagamento, in favore dei germani EL, della somma di €. 24.034,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite e rigettava la domanda di liquidazione delle spese del procedimento di ATP.
Avverso la suddetta pronuncia, AR GI interponeva gravame affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio i germani EL chiedendo la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite.
Dopo aver concesso la sospensione dell'esecutività della sentenza, la Corte con ordinanza del
19.12.22, disponeva la rinnovazione della c.t.u.; con successiva ordinanza del 10.03.23, accoglieva la richiesta di integrazione dei quesiti, posti all'ausiliare, e rinviava il giudizio all'udienza del
25.10.23 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 30.10.23, riservando, al merito, la decisione in ordine alla richiesta di integrazione peritale avanzata dalle parti appellate.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, l'appellante censura la pronuncia impugnata per difetto di motivazione sulla richiesta di rinnovo della c.t.u.
Il Tribunale, invero, ha ritenuto nulla la consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, introdotto dai germani EL, nullità, peraltro invocata, sia alla prima udienza utile, sia nella comparsa di costituzione e risposta, ove è stato chiesto il rinnovo della stessa;
tuttavia, il giudice di primo grado, in sede di ammissione dei mezzi istruttori, non si è pronunciato su detta richiesta.
Ebbene, a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., veniva allegata la c.t.u. - espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo - che aveva provveduto ad accertare le cause dell'incendio e quantificare i danni.
L'appellante rileva che, sin dalla costituzione in giudizio, ha richiesto il mutamento del rito in considerazione dell'invocato rinnovo della c.t.u. - per evidente violazione del principio del contraddittorio - e della complessità della vicenda che avrebbe richiesto una più approfondita indagine;
tuttavia, il primo giudice, nel mutare il rito, ha ammesso la prova testimoniale, senza pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della c.t.u.
La sentenza sarebbe, pertanto erronea laddove si legge: “orbene, una volta dichiarata la nullità dell'Atp - nullità invocata dal AR- viene meno la rilevanza degli eventuali difetti di installazione della canna fumaria”.
Il ragionamento del Giudice di primo grado sarebbe singolare poiché, a pag. 3 dell'impugnata pronuncia, specifica: “infatti, se quanto accertato dall'arch. Oliverio in ordine alle condizioni della canna fumaria connesse alla sua installazione, ( assenza di coibentazione e di ancoraggio;
mancanza delle certificazioni Ce) non può avere alcuna valenza probatoria nel presente processo, deve di conseguenza ammettersi l'ultroneità di ogni indagine volta ad acclarare chi diede l'incarico alla
AL DI sas di eseguire l'installazione della canna fumaria e se tale installazione fu correttamente eseguita, illo tempore, nel 2011(sei anni prima dello incendio)”; ed ancora: “l'esclusione dall'indagine sulle cause dell'incendio di eventuali difetti di installazione della canna fumaria (e della riconducibilità soggettiva di tali difetti), conduce necessariamente a ritenere che unico responsabile dell'incendio sia il proprietario/custode della canna fumaria e cioè il convenuto
AR”.
Orbene, prosegue il AR, se vi è richiesta di rinnovo di una consulenza tecnica d'ufficio per nullità della stessa, e se tale nullità viene rilevata dall'organo giudicante, la conseguenza logica dovrebbe essere quella di approfondire il tema di indagine e non restringerlo ulteriormente, considerato che rientra nei poteri/doveri di quest'ultimo accertare la verità; inoltre, in presenza di carenze probatorie vi è la possibilità di rimettere la causa sul ruolo e rinnovare l'istruttoria, anche in sede di precisazione delle conclusioni, ed addirittura anche dopo aver trattenuto la causa in decisione.
Ebbene, il Tribunale, pur riscontrando carenze probatorie, ha ritenuto fondata la domanda sulla base di una c.t.u. nulla.
Alla luce di ciò, il AR chiede che venga dichiarata la nullità e /o illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovo della c.t.u.; in subordine, che venga disposto il rinnovo della stessa, al fine di accertare le cause del sinistro, valutare le responsabilità ed eventualmente quantificare i danni causati dall'incendio.
2.- Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione delle risultanze probatorie e/o difetto di motivazione sulla sua presunta responsabilità, nonché errata valutazione del quantum risarcitorio.
Orbene, i difetti di installazione della canna fumaria da parte della ditta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi