Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 1332
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 177 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE con l'avv.to LIMINA
GIOVANNI appellante
E
PA MA difeso da se medesimo
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
L'Avv. Parentela Massimo in data 1.2.2017 proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale
n. 03020160013404410, notificatagli il 17.1.2017, relativa alla contribuzione dovuta per
l'iscrizione d'ufficio alla Cassa per il periodo 2009 – 2012, oltre sanzioni nella misura del
24% dei contributi omessi ex art. 6 del regolamento sulle sanzioni ed interessi nella misura del 2,75% ex art. 18 legge 576/80 nonché la contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità per gli anni 2013 – 2015, oltre interessi per l'importo complessivo di € 27.324,38.
Contestava l'iscrizione d'ufficio comunicatagli con nota del 3.6.2015 (avverso la quale aveva proposto vanamente reclamo), che non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, deducendo di essere pensionato INPS dal 2011, ente al quale aveva versato
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la contribuzione fino al pensionamento e di non avere mai superato i minimi reddituali fissati per l'obbligo di iscrizione alla Cassa.
Nella resistenza della Cassa Forense e di Agenzia delle Entrate Riscossione, il Tribunale di
Catanzaro, dopo aver affermato la costituzionalità della norma di cui all'art. 21 della l. n.
247/2012, ha testualmente affermato: “parte ricorrente è stato iscritto d'ufficio alla Cassa
Forense con delibera della Giunta Esecutiva del 28.05.2015, a decorrere dal 2009, in quanto in tale anno aveva superato i minimi reddituali – redditi indicati dallo stesso professionista e comunicati con modello 5/2010- stabiliti per la prova dell'esercizio continuativo della professione forense. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione
L.247/12, o dalla data di iscrizione all'albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è divenuta obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992. Disattesi i motivi di opposizione, la domanda principale del ricorrente, di annullamento del provvedimento impugnato, va respinta.
Tuttavia in esito all'istruttoria giudiziale, emergendo alcune questioni controverse, in ordine ai versamenti previdenziali, già effettuati all'I.N.P.S., accoglie parzialmente il ricorso e per
l'effetto si dispone che i crediti contributivi per il periodo dal 2009 al 2011, siano non dovuti stante la volontarietà dell'iscrizione alla Cassa di Assistenza Previdenziale Forense, così come da considerare inoltre che il ricorrente nel periodo in questione era un lavoratore dipendente, sicchè i contributi assistenziali e previdenziali venivano versati all'I.N.P.S..
Per quanto attiene il successivo periodo dal 2012 al 2015 essendo venuta meno la volontarietà della scelta, e tra l'altro non essendo neanche più dipendente, i contributi previdenziali da versarsi alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense sono da ritenere dovuti”.
Ha così statuito: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione dichiara non dovuti i crediti contributivi per il periodo dal 2009 al 2011, stante la volontarietà dell'iscrizione alla Cassa di Assistenza
Previdenziale Forense;
rigetta nel resto;
condanna parte ricorrente a rifondere, a parte resistente - Cassa di Assistenza Previdenziale
Forense-, un terzo delle spese di lite, determinate per l'intero in € 2.767,00 oltre accessori di legge. compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed A.E.R.
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La Cassa ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato che non sono dovuti i contributi per gli anni 2009,2010,2011, lamentando:
1.Nullita parziale della sentenza per