Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 254

CA Firenze
Sentenza
11 febbraio 2025
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CA Firenze
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 254
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 254
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 375/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 26/02/2020 al n. 375/2020 r.g. promossa da:
RI ER (C.F. [...]) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MANCINI LUCA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

-PARTE APPELLANTE- contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F. 05380900968), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv.
AMANTINI RICCARDO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;

-PARTE APPELLATA-
nonché
IE IG (C.F. [...])
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 131/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
17/01/2020;

trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.24, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali dedotte ed i motivi spiegati da parte appellante: -in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità della domanda di parte appellata UR AN di accertamento somme percepite dal sig.
SS in polizza infortuni e di decurtazione delle stesse dal risarcimento, da dichiararsi tardiva e inammissibile per i motivi dedotti ed in ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti;
-in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 131/2020 pubblicata il 17.01.2020, resa dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Legnaioli (RG 4902/2016), notificata a mezzo pec, in data

28.01.2020, riformare integralmente detta sentenza, anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite ed in accoglimento della domanda proposta nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità unica esclusiva del Sig. RI
LU nella causazione del sinistro per cui è causa occorso in data 20.09.2013 e conseguentemente condannare i convenuti, UR AN UB MI OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il conducente e proprietario del mezzo targato DA549NK, Sig. LU RI, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, patiti e patiendi dal signor TO SS quantificati in complessivi Euro 638.724,35 (seicentotrentottomilasettecentoventiquattro/35)= in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e nell'atto di citazione da intender- si qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espeltanda istruttoria, secondo ragione, giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese CTU e CTP, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e refusione delle spese legali di primo grado, dell'imposta di registro e di ogni altra spesa emessa in virtù della sentenza di primo grado in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. -In ipotesi denegata e subordinata, in accoglimento dell'autonomo motivo di appello in punto di condanna alle spese e competenze del primo grado del giudizio, disporne l'integrale compensazione, condannare UR AN alla restituzione di dette somme in favore del Sig. SS. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado d'appello, oltre spese di CTU e CTP. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie tutte formulate in primo grado e riproposte nel presente giudizio come da atto di appello e non ammesse e nella richiesta di CTU, nonché nell'opposizione alle istanze istruttorie di parte appellata”;
Per la parte appellata UR: Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'importo di € 214.125 complessivamente percepito dal sig. SS in polizza infortuni da parte di OL ASicurazioni Spa è ampiamente superiore rispetto al risarcimento civilistico dovuto in favore del medesimo e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta da UR in favore dell'appellante. Con vittoria di compensi professionali ex D.M. n 147/22 del presente grado di giudizio, e condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato SS TO conveniva in giudizio UR
AN P.L.C. e RI LU proponendo appello avverso la sentenza n. 131/2020 del 17.01.2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro stradale occorso in
Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria, verso le 19 del 20.09.2013, asseritamente causato dalla condotta colposa dell'appellato RI LU il quale, alla guida di un veicolo Fiat Punto, aveva interferito nella traiettoria del motociclo condotto dal SS
e proveniente da tergo, cagionandone la caduta e l'urto contro il cordolo del marciapiede nonché lo scivolamento sull'asfalto per 7,5 mt, con interruzione della corsa contro un veicolo Toyota parcheggiato sul lato sinistro della strada. Il SS era quindi stato condannato alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
L'appellante aveva esposto che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della responsabilità di RI LU, laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto che lo stesso avesse tenuto una condotta prudente e diligente, escludendo in particolare la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada nonostante che il conducente dell'autovettura avesse iniziato la manovra di svolta senza preventivamente accertarsi che dalla strada retrostante non sopraggiungesse alcun veicolo;
in proposito veniva reiterata la richiesta di CTU tecnico dinamica;

2) travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto della ricostruzione del sinistro risultante dal verbale della Polizia Municipale, fidefaciente ex art. 2700 c.c.; erronea valutazione di dati tecnici, con particolare riferimento alle tracce di frenata e sull'inizio della manovra dell'auto e attribuzione di rilievo solo a parte delle dichiarazioni del testimone, senza valutarne la contraddittorietà e senza ritenere provato l'urto tra i
mezzi;
illegittima modalità di assunzione del testimone sentito anche oltre i capitoli formulati e verbalizzando anche le parti valutative delle sue dichiarazioni;

3) Erronea valutazione ed interpretazione delle prove laddove era stato ritenuto che l'auto avesse appena iniziato la manovra e si fosse subito fermata appena avvistata la modo che sopraggiungeva, senza comunque tenere in alcun conto il tempo tecnico di reazione per poter fermare la vettura;
errore nell'aver ritenuto che la moto procedesse a velocità non prudenziale desumendola dall'avvenuto 'scarrocciamento'; errore nell'aver escluso che l'auto non avesse determinato una turbativa nei confronti del motociclista e che la caduta di quest'ultimo fosse avvenuta a causa della perdita di controllo della moto derivante dalla frenata fatta all'ultimo minuto;

4) Erronea condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite di primo grado sussistendo comunque i presupposti per la loro integrale compensazione;

5) Erroneo rigetto della domanda e, di conseguenza, erroneo mancato riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché del rimborso delle spese mediche, di riparazione del motoveicolo e di assistenza stragiudiziale sostenute dall'appellante.
Si era costituita UR AN PL (per l'innanzi anche UR) che aveva contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale aveva chiesto la conferma, richiamando tutte le eccezioni già spiegate in primo grado. Aveva altresì aggiunto come, in ogni caso dal Casellario Centrale Infortuni risultasse che il SS fosse già stato indennizzato da NI sulla base di due diverse polizze infortuni. In proposito, per l'ipotesi di condanna, chiedeva che venisse ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione attestante i suddetti indennizzi, da decurtare rispetto all'eventuale risarcimento in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno.
Nessuno si era invece costituito per RI LU di cui era stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 12.04.2023 e decisa con sentenza non definitiva n. 1726/2023, pubblicata il 14.08.2023, con cui questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato che il sinistro di cui è controversia è stato determinato per l'85% dalla condotta di guida dello stesso danneggiato SS
TO e per il restante 15% dalla condotta colposa dell'automobilista RI LU.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la esatta quantificazione dei danni risarcibili in favore del SS, nella percentuale del 15% ritenuta correlata alla colpevole
condotta di guida dell'appellato RI. In particolare, con ordinanza in data 4.08.2024
è stata disposta CTU medico legale sulla persona del SS, oltre all'acquisizione della documentazione completa relativa alla liquidazione delle indennità ricevute da SS
TO in forza di polizze assicurative riferibili al medesimo sinistro di cui alla presente causa, ai fini della valutazione della c.d. compensatio lucri cum damno.
Acquisito l'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. Dott. Cotugno, ne veniva disposta l'integrazione al fine di verificare l'incidenza delle lesioni
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