Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2024, n. 1724

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2024, n. 1724
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1724
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

31

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 07/05/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2992/2021: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE Parte_1
CAMELIS RAFFAELLA
Appellante contro
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. RICHTER MAPELLI CP_1
MOZZI PAOLO
Appellata alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA

con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3173 del 2021
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc , premesso di essere Parte_1 stata assunta dall'Amministrazione convenuta con singoli CP_1 contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici e nei mesi ivi indicati, ha lamentato l'inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni sulla medesima gravanti in applicazione dell'art. 309 del D. Lgs. 297/1994, con consequenziale richiesta di condanna di al pagamento della somma di € 62.667,89 a titolo di CP_1 risarcimento danni - con riferimento ai periodi non lavorati - e della somma di
€ 10.035,43 a titolo di differenze retributive con riferimento ai mesi lavorati, in applicazione del secondo cui stato e trattamento Organizzazione_1 giuridico dei dipendenti a tempo determinato sono del tutto equiparati a quello del personale a tempo indeterminato;
ha chiesto, altresì, la condanna di
[...]
a riconoscere in proprio favore l'anzianità di servizio a decorrere dal CP_1
2008, stante i ripetuti contratti annuali a tempo determinato succedutisi tra le parti da tale data.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha così provveduto:
-dichiara il diritto di parte ricorrente alla durata annuale dell'incarico a termine avente ad oggetto l'insegnamento della religione cattolica e per l'effetto condanna parte resistente al versamento di € 25.619,79 a titolo di risarcimento dei danni ed € 6.557,85 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge, ed al riconoscimento di un'anzianità di servizio pari a 14 anni scolastici;

-pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.513,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.

2.1 Ha valutato il primo giudice la fondatezza della domanda, alla luce del costante orientamento del giudice di legittimità ai sensi del quale, in materia di insegnanti di religione cattolica alle dipendenze di , l'art. 309 del CP_1
2
D. Lgs. n. 297 del 1994 impone a quest'ultima di sottoscrivere di anno in anno, contratti a tempo determinato per 12 mesi con il rinnovo automatico.
2.2 Ha, poi, condannato al pagamento delle somme sopra CP_1 indicate, tenuto conto dei conteggi rielaborati dalla parte ricorrente nelle note, alla luce dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'amministrazione;
quanto ai periodi non lavorati ha, poi, evidenziato che la domanda era stata azionata a titolo di risarcimento del danno e che dalla somma richiesta (€ 45.722,55) doveva essere detratta, per evitare un ingiustificato arricchimento della ricorrente, l'indennità di disoccupazione dalla stessa percepita (€ 20.102,76), come dimostrato dalla parte resistente con la documentazione allegata alle note di trattazione scritta, la cui documentazione
è ammissibile perché trattasi di documentazione indispensabile ai fini della determinazione del quantum debeatur.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:
-Erroneità della pronuncia nella parte in cui ha detratto dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno l'indennità di disoccupazione percepita nei periodi di forzata
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