Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 18
CA Venezia
Sentenza
7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1506/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1506/2024 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ZANNINI del Foro di Belluno, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GASPERIN CP_1 C.F._2
del Foro di Belluno, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 20.11.2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1 “-Siano dichiarati inammissibili i documenti tutti prodotti da controparte con comparsa di costituzione per le motivazioni riportate in atti;
-sia riformato il capo nr. 2) della sentenza impugnata revocando l'obbligo in capo al sig.
[...]
di versare l'assegno divorzile in favore della sig.a e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare la odierna appellata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., quanto percepito a titolo di assegno divorzile sino a sentenza definitiva.
-nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto sussistente l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile in capo al sig. , ridurre l'importo dell'assegno stesso al giusto ed al provato Parte_1
e, per l'effetto condannare la odierna appellata a restituire, ai sensi dell'art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite titolo di assegno divorzile sino in attualità.
-Siano ammesse le istanze istruttorie rigettate dal giudice di prime cure.
-Con vittoria di competenze ed onorari di causa, spese generali ed accessori di ambedue i gradi di giudizio”;
per : CP_1
“sia rigettato l'appello di parte attrice in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e sia, per l'effetto, integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, maggiorate di un terzo ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. per manifesta fondatezza delle pretese di parte appellata e conseguente manifesta infondatezza delle pretese di parte appellante”;
per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.2021, adiva il Tribunale di Belluno per lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con , celebrato il 29.05.1999 e dal quale non erano nati figli. CP_1
2. Si costituiva in giudizio chiedendo l'addebito al marito della fine del legame, CP_1
l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento dell'assegno mensile di € 1.500,00.
3. All'udienza presidenziale del 06.05.2021, comparivano le parti ed il Presidente, con separata ordinanza, confermava la disciplina della separazione e nominava il Giudice Istruttore.
4. In data 29.06.2021, interveniva il Pubblico Ministero.
2 5. All'udienza di trattazione scritta del 22.09.2021, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia dello scioglimento del vincolo.
6. Con Sentenza non definitiva N° 465/2021, depositata in data 21.12.2021, il Tribunale dichiarava la cessazione del matrimonio fra i coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del processo sulle restanti domande.
7. Successivamente al deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del
18.05.2022, il Giudice accoglieva parzialmente le istanze probatorie.
8. A seguito dell'assunzione delle prove orali, all'udienza cartolare del 22.02.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Con Sentenza collegiale N° 77/2024, pubblicata il 19.02.2024, il Tribunale di Belluno ha statuito:
“1) dichiara inammissibili le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale, proposte dalla convenuta;
2) pone a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere alla convenuta l'assegno divorzile determinato nell'importo di euro 850 mensili, in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della convenuta, sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione, oltre alla successiva rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal
1° gennaio 2025;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti”.
10. Avverso detta pronuncia, ha proposto impugnazione lamentando Parte_1
l'assenza di presupposti - in fatto ed in diritto - per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di
;
censurando l'omessa valutazione dell'attività lavorativa da sempre svolta dalla CP_1 CP_1
come insegnante di danza;
dolendosi dell'ingiustificata inerzia dell'ex moglie circa lo svolgimento di un'occupazione regolare (ossia garantita da “copertura previdenziale”) ed a tempo pieno, non avendo mai avuto impegni familiari;
rilevando l'errata valutazione delle risultanze probatorie sotto il profilo della capacità reddituale del coniuge obbligato;
rimarcando l'assenza di qualunque apporto di controparte al menage familiare.
11. si è costituita in II Grado eccependo l'infondatezza del gravame avversario e CP_1
difendendo la correttezza della pronuncia appellata.
12. L'impugnazione proposta è solo parzialmente fondata.
a. In sede di separazione fra le odierne parti - dichiarata con Sentenza parziale sullo status nel 2018 e poi disciplinata con pronuncia definitiva N° 228/2020 del 13.08.2020 - il Tribunale di Belluno ha preso atto che la moglie aveva agito nel 2017 per chiedere l'addebito al marito e per rivendicare un contributo a suo beneficio di € 1.300,00 al mese;
che, nella fase presidenziale, era stato fissato
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