Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1130

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1130
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 1130
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023

REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai NOi Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente. rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 28.7.2023
da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Sabine Beringhelli, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio
APPELLANTE
nei confronti di nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marta Roggerini e Massimo Tanzariello, del Foro di Bergamo, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Tanzariello.
APPELLATO

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia

OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione n. 1165/23 emessa dal Tribunale di Bergamo il 12.05.2023 e pubblicata il 26.05.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 9217/2021
1 Corte di Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia
Proc. 747/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E INDIFFERIBILE: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal NO e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in CP_1 giudicato del Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto, disporre immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., l'allontanamento delle minori ed dall'abitazione del NO collocando le Per_1 Per_2 CP_1 medesime presso l'abitazione della madre che vi abiterà nella propria residenza attuale, sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71, e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva. Disporre incontri protetti in spazio neutro tra il NO e le minori attraverso l'incarico agli assistenti sociali competenti, CP_1 attesa la pericolosità del medesimo ed il grave pericolo di pregiudizio che quest'ultimo può arrecare alle figlie. Stabilire a carico del NO un CP_1 contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 400,00= mensili, per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI
. Disporsi altresì carico del NO il rimborso del 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative alle minori. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare la gravità delle condotte perpetrate dal NO e stigmatizzate all'interno della sentenza passata in giudicato del CP_1
Tribunale di Bergamo, Sezionale Penale del Dibattimento, emessa in data 15.07.2021, n. 1845/21 Reg. Sent. e, per l'effetto: - dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del NO sulle figlie minori ed e CP_1 Per_1 Per_2 disporre che il medesimo possa incontrare le medesime solo con modalità protetta ed in spazi neutri;
- collocare le figlie minori presso la madre che vi abiterà nella propria residenza attuale sita in Gorlago (BG), via Roma n. 71 e che eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera sia con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che con riferimento alle decisioni di straordinaria amministrazione;

- stabilire a carico del NO un contributo al mantenimento delle figlie
CP_1 minori pari ad euro 400,00= mensili per ciascuna figlia, ossia euro 800,00= complessivamente, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI , oppure la diversa Parte_1 somma che l'organo giudicante riterrà di giustizia. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
- disporre altresì a carico del NO il

CP_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alle minori. IN VIA SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Organo giudicante non ritenesse opportuno dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del NO sulle figlie minori ed ,
CP_1 Per_1 Per_2 dichiarare la limitazione della responsabilità genitoriale del NO sulle
CP_1 figlie minori ed e disporre che il medesimo possa incontrare le figlie solo Per_1 Per_2
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con modalità protetta ed in spazi neutri. Ferme per il resto le ulteriori domande. Con riserva di contro dedurre in base al comportamento tenuto dalla Controparte. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU volta ad approfondire le problematiche trattate nel corpo del presente atto, con particolare riferimento al reato di violenza sessuale compiuto dal NO in danno a soggetto minorenne, alle CP_1 ripercussioni che tale condotta potrà avere nei confronti delle minori, al pericolo di recidiva, alle capacità genitoriale di ciascun genitore, e che miri conseguentemente a verificare quale sia la reale soluzione più adeguata per le minori […]. Spese di lite di entrambi i giudizi rifuse.
Per parte appellata CP_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare il proposto appello inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare le domande ex adverso formulate, confermando in ogni sua parte l'appellata sentenza n° 1165/2023 – R.G. 9217/2021 resa dal Tribunale Civile di Bergamo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio d'appello debitamente maggiorate per la pretestuosità dell'impugnazione e distrazione spese.
Per il P.G.
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.12.2021 - premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 8.7.2000 e che i Parte_1 coniugi avevano trasferito la residenza nell'appartamento messo gratuitamente a disposizione dai propri genitori, in via Degli Alpini n. 6 (Bg), complesso costituito da quattro locali ove vivevano pure i predetti genitori, e che dalla loro unione nascevano le figlie (28.1.2010) e (15.1.2016) - adiva il Tribunale di Bergamo Per_1 Per_2 affinché venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
gli venisse assegnata la casa coniugale di NU (Bg), via Degli Alpini n. 6, con tutti i mobili e arredi ivi esistenti per viverci unitamente alle figlie ed venisse ordinato alla Per_1 Per_2
di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre 30 giorni a far data Parte_1 dall'udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
chiedeva che le figlie minori venissero affidate congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione presso di sé;
che venisse disciplinato il diritto di visita madre figlie, compatibilmente con i futuri impegni educativi/scolastici delle stesse, un giorno infrasettimanale nonché a fine settimana alterni;
che la SI venisse onerata di versare a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori e la somma mensile Per_1 Per_2 pari ad € 400,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 800,00, oltre al 50% delle spese
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Proc. 747/2023 straordinarie;
che venisse disposto l'obbligo per entrambi i genitori di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello delle minori. Deduceva che a far data dal 2018 il matrimonio era entrato in crisi e i coniugi, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto, svolgevano vite separate;
dal 2019, inoltre, la SI aveva iniziato ad assentarsi da casa anche per intere giornate;
Parte_1 aveva iniziato a mutare i suoi rapporti di lavoro rassegnando nel giro di pochi mesi le dimissioni da ciascuno di questi, il tutto senza comunicargli nulla e senza considerare come questo suo comportamento incidesse negativamente nella gestione familiare. Egli, dunque, si era trovato da solo ad accudire le figlie anche dal punto di vista economico. Deduceva altresì che egli svolgeva attività lavorativa di operaio presso la FK di Dalmine, con uno stipendio annuo pari in media ad € 24.500,00 CP_2 mentre la SI , dipendente presso la GM TA (FAREVA Parte_1
GROUP) di Almè, percepiva una contribuzione mensile nettamente superiore, pari quasi al doppio rispetto alla propria.
2. In data 8.4.2022 si costituiva in giudizio , la quale aderiva alle Parte_1 domande di separazione e di affidamento condiviso delle minori;
si opponeva alle restanti pretese chiedendo la collocazione delle minori presso di sé con diritto di visita del padre un giorno alla settimana e i weekend alternati;
l'assegnazione a sé della casa coniugale così da dimorarvi insieme alle figlie ed chiedeva di Per_1 Per_2 porre a carico del marito un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, pari a euro 400 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deduceva di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e che la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento del caratterizzato da atteggiamenti di violenza verbale e/o fisica nei propri CP_1 confronti a causa della sua gelosia che le impedivano qualsiasi relazione con parenti e amici. La situazione si era aggravata quando il era stato condannato, con sentenza CP_1 confermata dalla Corte di Appello di Bergamo, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609-novies, co.1 n.2 e co.2 c.p., per i comportamenti abusanti esercitati nei confronti della sorella , all'epoca dei fatti minorenne. Da quel Parte_2 momento, non solo il coniuge, il quale le aveva pure sottratto le chiavi di casa impedendole di fare ritorno, ma anche i genitori di lui, i quali abitavano nel medesimo complesso immobiliare, in più occasioni le avevano intimato di lasciare la casa coniugale, anche impedendole di accedervi e di muoversi liberamente.

Per questi motivi

, ella era stata costretta a trascorrere dei giorni altrove e
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