Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 349
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. TO Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1978/2019, posta in decisione in data 6.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
GE PE (C.F. [...]), nato a MARSALA in [...]
09/07/1938, GE TO TA (C.F. [...]), nato a [...] in data [...], GE AR SA (C.F.
[...]), nato a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. FERRACANE CARLO e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via
PIAZZA GOFFREDO MAMELI N. 12 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE A.L.A. S.P.A. (C.F. 00885091009 ), con il patrocinio dell'Avv. VULPITTA GIULIO e con elezione di domicilio in via
Via Lungomare Dante Alighieri nr 20, 91016 Erice Casa Santa presso il medesimo difensore
APPELLATA
NG SA (C.F. [...]),
RR NI (C.F. [...]), nato a MARSALA in [...]
23/01/1955,
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
IU EL, TO ET EL e AR TO EL, citavano AR Ass.ni S.p.A., TO GA ed VA RE, avanti al
Tribunale di Marsala, rispettivamente nella qualità di nonno materno il primo e di zii materni gli altri, di VA DO, esponendo: che, in data 23.4.2008, il loro nipote VA DO, conducente di un ciclomotore, era deceduto in conseguenza del sinistro stradale colposamente causato da GA TO, conducente di un furgone, specificamente a causa di un'infezione contratta durante la degenza ospedaliera e causalmente connessa alle gravi lesioni riportate all'esito dell'incidente; che la responsabilità di GA era stata già accertata in sede penale, con sentenza passata in giudicato, che tra l'altro ne aveva statuito la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in solido con la compagnia assicurativa;
che, per tali ragioni, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 100.00,00 per il nonno e in € 50.000,00 cadauno per gli zii, oltre interessi e rivalutazione.
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Ritualmente costituitasi, AR Ass.ni S.p.A. contestava tutte le domande e ne chiedeva il rigetto. In ogni caso, precisava di aver già corrisposto ad EL
IU la somma di € 35.000,00 in via bonaria;
somma da ritenersi satisfattiva della pretesa dello stesso, in quanto non convivente con il nipote. Chiedeva, inoltre, rigettarsi la pretesa degli zii materni in assenza di prova della sussistenza di circostanze tali da far presumere l'assidua frequentazione degli zii con il nipote e, dunque, il danno morale concretamente patito dagli stessi. Chiedeva, in subordine, di essere tenuta indenne nei limiti del massimale di polizza indicato in € 3.000.000,00.
GA TO ed RE VA, benché ritualmente chiamati in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione (come da relate di notifica agli atti), rimanevano contumaci.
Disattese tutte le istanze istruttorie avanzate dagli attori, il Tribunale, con sentenza n. 584 del 17.6.2019, rigettava interamente le pretese attoree. In motivazione il Giudice riteneva adeguatamente provata la responsabilità di GA
TO nella causazione del sinistro, con conseguente rigetto di tutte le doglianze formulate dalla compagnia di assicurazione convenuta. Ciò in ragione del fatto che con sentenza n. 206/2013, successivamente confermata in appello e divenuta irrevocabile, GA TO era stato condannato per il reato di cui all'art. 589
c.p. ed al risarcimento del danno in forma generica, in solido con la compagnia di assicurazione convenuta, in favore delle parti civili costituite nel processo penale, rimettendo gli atti al giudice civile per la quantificazione del risarcimento. Passando a valutare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno morale patito in conseguenza del decesso del nipote, il primo Giudice evidenziava che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, subito in conseguenza della morte del congiunto per fatto illecito di terzi, la prova della sussistenza di tale danno può essere presuntivamente desunta da tutti gli elementi di fatto dedotti in giudizio ed in particolare, dallo stretto legame di parentela esistente tra la vittima e gli istanti (v.
Cassazione SS.UU. n. 9672/2008 in materia di risarcibilità del cd. danno da perdita del rapporto parentale e di prova del danno mediante il ricorso alle presunzioni).
Ciò posto, riteneva che tale presunzione e automaticità nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, non poteva operare nel caso di specie in cui gli attori, rispettivamente nonno e zii del de cuius, non conviventi con lo stesso, non
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avevano dimostrato in modo puntuale l'intensità del rapporto che li legava al nipote deceduto tale da giustificarne il risarcimento per rottura del rapporto parentale.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli EL;
resisteva la compagnia assicuratrice convenuta. Restavano contumaci GA ed RE.
In data 30.9.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Rimessa sul ruolo per procedere ad alcuni incombenti, la causa veniva nuovamente posta in decisione in data 22.2.2025, senza assegnazione dei termini per le difese conclusionali.
Preliminarmente, AR CU eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto tardivamente, deducendo di aver depositato documentazione a sostegno.
Ebbene, parte appellante ha prodotto gli atti della notifica telematica della sentenza impugnata, ricevuta in data 25.9.2019, come attestano le produzioni delle relative mail certificate. Non risulta, di contro, allegato alcunché DAappellata, a sostegno dell'eccezione in esame, in particolare di una notifica della sentenza a mezzo PEC del 5.7.2019. Per di più, alla prima udienza, seppur il difensore dell'Assicurazione avesse insistito nella censura, entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Tale eccezione, poi, non è stata più riproposta e la compagnia assicurativa non ha depositato memorie conclusionali.
Conseguentemente, al fine della decorrenza del termine breve, l'appello notificato in data 16.10.2019 deve ritenersi tempestivo.
Passando al merito, con unico motivo gli appellanti contestano l'assunto del primo Giudice che ha negato il risarcimento sul rilievo che gli attori non erano conviventi e mancava la prova da parte loro, dell'intensità della relazione con il defunto nipote, ovvero la prova di assidua frequentazione con lo stesso. Sicché, quanto alla posizione del nonno EL IU, la somma liquidata in via stragiudiziale DAAssicurazione di € 35.000,00 andava considerata satisfattiva e congrua, stante l'assenza di convivenza con il nipote.
Assumono sul punto gli appellanti che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta al nonno di un soggetto defunto vittima di fatto illecito, solo in forza del rapporto di parentela, e sulla base di circostanze differenti dalla convivenza, relative alla qualità della relazione familiare, e che ciò valeva anche per
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gli zii materni EL TO e AR, del pari non conviventi, non mancando di avanzare una serie di rilievi in ordine alla somma liquidata in via stragiudiziale al nonno EL IU, a dire degli appellanti del tutto incongrua anche operando il raffronto con le somme liquidate alla nonna paterna ND NA, pur genericamente riconoscendo che la condizione di familiare convivente con il defunto nipote giustifica un risarcimento superiore ma in differente misura.
Allo scopo di comprovare l'esistenza di una forte relazione affettiva tra il defunto DO VA e i familiari odierni appellanti, nonno e zii materni, costoro hanno chiesto l'assunzione di prove già richieste in primo grado, la cui istanza è stata in quella sede