Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 755 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
OM IA (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De
Benedittis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via F.
Casotti, 4 appellante
e
OM AC (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. NA IT
ZE, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Minervino alla Via P. di Piemonte n. 54 nonché
OM IL (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. ER
AT, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla Via Degli
Astronauti n. 6/D
appellate nonché
CAZZETTA avv. ANNA RITA
SERIO avv. SALVATORE appellati contumaci
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 20.07.2023, e comunicata il 25.7.2023, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.12.2022 da
NI ZI nei confronti di NI ME e NI AT.
Ed invero.
NI ZI, nipote ex fratre di NI ME, agiva in giudizio assumendo di essere proprietaria, nella misura di 1/3, delle somme rivenienti dai buoni postali fruttiferi cointestati a lei, alla zia e alla cugina NI AT, in virtù di una donazione indiretta posta in essere da NI
ME nel 2010, e lamentando l'illegittima appropriazione della intera somma, riscossa da parte della zia nel 2019 a seguito del disinvestimento dei suddetti buoni. In particolare, deduceva che nel mese di febbraio dell'anno 2010 NI ME, nubile e senza figli, zia di NI ZI e di NI
AT ( in quanto sorella dei rispettivi padri), aveva sottoscritto 13 buoni postali, di € 10.000,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 130.000,00. Detti buoni postali venivano cointestati alla
NI ME, alla NI ZI ed alla NI AT. Aggiungeva che, dopo aver esaminato l'ultima certificazione rilasciatale da Poste Italiane ai fini ISEE, si accorgeva che, a differenza delle precedenti certificazioni, non si menzionava più la sua titolarità per 1/3 del controvalore dell'importo investito nel 2010 in detti buoni ed apprendeva che nel 2019 NI ME, all'insaputa di NI ZI, aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell'intera somma investita per
l'acquisto dei predetti titoli, riscuotendo così la complessiva somma di € 130.000,00. Assumeva che in tal modo la NI ME si sarebbe appropriata anche della quota di 1/3, spettante alla deducente per effetto della asserita donazione indiretta. Riteneva, infatti, che l'operazione negoziale posta in essere dalla zia con la cointestazione dei buoni postali, fosse riconducibile, ricorrendone i presupposti, nell'alveo della donazione indiretta di quelle somme, nella misura di 2/3 complessivi (in ragione di 1/3 ciascuna del controvalore in denaro) in favore delle due nipoti, alle quali la donante era legata da stretta parentela, oltre che da sentimenti di affetto, tenuto conto che NI ME in epoca pressoché prossima
(2012) alla cointestazione in scrutinio ( 2010) aveva donato alle due nipoti altri beni.
A fronte di tanto, quindi ai sensi dell'art. 1298 c.c., nel momento in cui era stato effettuato il disinvestimento dei buoni postali, i titoli appartenevano a tutte e tre le cointestatarie, tutte titolari di una
2
quota uguale, pari a 1/3 dell'intero, con la conseguenza che l'appropriazione, da parte di NI
ME, anche della quota in denaro appartenente alla ricorrente doveva considerarsi illegittima.
Chiedeva quindi l'accertamento della contitolarità, nella misura di 1/3 ciascuna, dei buoni postali fruttiferi in questione e, per l'effetto, la condanna di NI ME al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 43.333,33, pari ad 1/3 della somma riscossa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, NI AT – evocata in lite solo ai fini della integrità del contraddittorio - eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di essere estranea alle pretese della cugina, la quale, pur avendola citata in giudizio, non aveva formulato alcuna domanda o contestazione nei confronti della stessa. Nel merito, escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti per la donazione indiretta, dal momento che la zia aveva scelto di cointestare con le nipoti i 13 buoni postali fruttiferi esclusivamente per motivi di gestione, nonché, considerata l'età avanzata di NI ME, per godere di un ausilio nella gestione dei risparmi di una vita. Il rimborso dei predetti titoli era invece sorretto da motivazioni personali, oltre al fatto che i rapporti con la nipote NI ZI si erano pian piano affievoliti ed era venuto meno il rapporto fiduciario con la ricorrente, la quale, lungi dal rispettare la decisione della zia, nella consapevolezza che le somme di cui ai buoni postali rimborsati fossero di esclusiva proprietà della medesima, avanzava pretese sia sul saldo attivo presente sul libretto postale -pretese poi abbandonate- che sulla somma di € 130.000,00 derivante dal rimborso dei buoni postali. Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di rigettare le domande della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche NI ME specificando di aver optato per la cointestazione dei buoni postali al solo al fine di avere un sostegno nella gestione delle proprie entrate ed uscite, salvo poi decidere, per motivi personali anche legati alla progressiva perdita di fiducia nei confronti della ricorrente, di rimborsare interamente i titoli oggetto di causa. Escludeva quindi la configurabilità di una donazione indiretta, della quale, peraltro, non sussistevano neanche i requisiti, specie l'animus donandi. Riferiva altresì di aver posto in essere, in passato, altri atti di liberalità in favore delle due nipoti, tant'è che nel 2012 aveva attribuito alla ricorrente la somma di € 60.000,00, aggiungendo che, in tale occasione, la donataria
NI ZI aveva dichiarato per iscritto di ricevere tale importo a titolo di donazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trattarsi di una donazione, data l'assenza di un simile documento. Rilevando il difetto di legittimazione passiva dell'altra resistente, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo giudice, richiamata una pronuncia della Suprema Corte del 2008, secondo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 755 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
OM IA (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De
Benedittis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via F.
Casotti, 4 appellante
e
OM AC (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. NA IT
ZE, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Minervino alla Via P. di Piemonte n. 54 nonché
OM IL (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. ER
AT, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla Via Degli
Astronauti n. 6/D
appellate nonché
CAZZETTA avv. ANNA RITA
SERIO avv. SALVATORE appellati contumaci
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 20.07.2023, e comunicata il 25.7.2023, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.12.2022 da
NI ZI nei confronti di NI ME e NI AT.
Ed invero.
NI ZI, nipote ex fratre di NI ME, agiva in giudizio assumendo di essere proprietaria, nella misura di 1/3, delle somme rivenienti dai buoni postali fruttiferi cointestati a lei, alla zia e alla cugina NI AT, in virtù di una donazione indiretta posta in essere da NI
ME nel 2010, e lamentando l'illegittima appropriazione della intera somma, riscossa da parte della zia nel 2019 a seguito del disinvestimento dei suddetti buoni. In particolare, deduceva che nel mese di febbraio dell'anno 2010 NI ME, nubile e senza figli, zia di NI ZI e di NI
AT ( in quanto sorella dei rispettivi padri), aveva sottoscritto 13 buoni postali, di € 10.000,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 130.000,00. Detti buoni postali venivano cointestati alla
NI ME, alla NI ZI ed alla NI AT. Aggiungeva che, dopo aver esaminato l'ultima certificazione rilasciatale da Poste Italiane ai fini ISEE, si accorgeva che, a differenza delle precedenti certificazioni, non si menzionava più la sua titolarità per 1/3 del controvalore dell'importo investito nel 2010 in detti buoni ed apprendeva che nel 2019 NI ME, all'insaputa di NI ZI, aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell'intera somma investita per
l'acquisto dei predetti titoli, riscuotendo così la complessiva somma di € 130.000,00. Assumeva che in tal modo la NI ME si sarebbe appropriata anche della quota di 1/3, spettante alla deducente per effetto della asserita donazione indiretta. Riteneva, infatti, che l'operazione negoziale posta in essere dalla zia con la cointestazione dei buoni postali, fosse riconducibile, ricorrendone i presupposti, nell'alveo della donazione indiretta di quelle somme, nella misura di 2/3 complessivi (in ragione di 1/3 ciascuna del controvalore in denaro) in favore delle due nipoti, alle quali la donante era legata da stretta parentela, oltre che da sentimenti di affetto, tenuto conto che NI ME in epoca pressoché prossima
(2012) alla cointestazione in scrutinio ( 2010) aveva donato alle due nipoti altri beni.
A fronte di tanto, quindi ai sensi dell'art. 1298 c.c., nel momento in cui era stato effettuato il disinvestimento dei buoni postali, i titoli appartenevano a tutte e tre le cointestatarie, tutte titolari di una
2
quota uguale, pari a 1/3 dell'intero, con la conseguenza che l'appropriazione, da parte di NI
ME, anche della quota in denaro appartenente alla ricorrente doveva considerarsi illegittima.
Chiedeva quindi l'accertamento della contitolarità, nella misura di 1/3 ciascuna, dei buoni postali fruttiferi in questione e, per l'effetto, la condanna di NI ME al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 43.333,33, pari ad 1/3 della somma riscossa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, NI AT – evocata in lite solo ai fini della integrità del contraddittorio - eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di essere estranea alle pretese della cugina, la quale, pur avendola citata in giudizio, non aveva formulato alcuna domanda o contestazione nei confronti della stessa. Nel merito, escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti per la donazione indiretta, dal momento che la zia aveva scelto di cointestare con le nipoti i 13 buoni postali fruttiferi esclusivamente per motivi di gestione, nonché, considerata l'età avanzata di NI ME, per godere di un ausilio nella gestione dei risparmi di una vita. Il rimborso dei predetti titoli era invece sorretto da motivazioni personali, oltre al fatto che i rapporti con la nipote NI ZI si erano pian piano affievoliti ed era venuto meno il rapporto fiduciario con la ricorrente, la quale, lungi dal rispettare la decisione della zia, nella consapevolezza che le somme di cui ai buoni postali rimborsati fossero di esclusiva proprietà della medesima, avanzava pretese sia sul saldo attivo presente sul libretto postale -pretese poi abbandonate- che sulla somma di € 130.000,00 derivante dal rimborso dei buoni postali. Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di rigettare le domande della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche NI ME specificando di aver optato per la cointestazione dei buoni postali al solo al fine di avere un sostegno nella gestione delle proprie entrate ed uscite, salvo poi decidere, per motivi personali anche legati alla progressiva perdita di fiducia nei confronti della ricorrente, di rimborsare interamente i titoli oggetto di causa. Escludeva quindi la configurabilità di una donazione indiretta, della quale, peraltro, non sussistevano neanche i requisiti, specie l'animus donandi. Riferiva altresì di aver posto in essere, in passato, altri atti di liberalità in favore delle due nipoti, tant'è che nel 2012 aveva attribuito alla ricorrente la somma di € 60.000,00, aggiungendo che, in tale occasione, la donataria
NI ZI aveva dichiarato per iscritto di ricevere tale importo a titolo di donazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trattarsi di una donazione, data l'assenza di un simile documento. Rilevando il difetto di legittimazione passiva dell'altra resistente, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo giudice, richiamata una pronuncia della Suprema Corte del 2008, secondo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi