Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2024, n. 4076

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2024, n. 4076
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4076
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 23 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1022 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Pt_30
, , , ,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33
, , , , Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37 [...]
, , , Pt_38 Parte_39 Parte_40 Parte_41 [...]
, , tutti con gli Avv.ti Saverio Fatone e Parte_42 Parte_43
Simone Torre
Appellanti
E
1
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Viterbo n. 418/2022 del
9.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della Sentenza n.418/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Sezione
Lavoro, Giudice Dott. Mauro IANIGRO (R.G.n.1566/2021), pubblicata in data 9.11.2022, non notificata, per tutti i motivi esposti in premessa, in questa sede riprodotti e trascritti, accogliere le domande formulate dai ricorrenti nel primo grado di giudizio, di seguito letteralmente riportate:
“Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte di tutti i ricorrenti, inquadrati come in premessa, delle ulteriori e più gravose mansioni di “Agente di Pubblica Sicurezza” ed il correlativo utilizzo del
“Tesserino di Agente di P.S.”, che comportano l'esposizione, in via diretta e continua, ai rischi connessi alla tutela e salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Amministrazione convenuta, ed altresì al rischio di aggressioni, rapine, furti, atti di vandalismo ed atti di terrorismo, durante
l'esercizio delle funzioni di “Agente di P.S.” che, sebbene contrattualmente non tipizzate, sono loro demandate in più, rispetto ai colleghi con stessa mansione, qualifica e livello, ma privi della citata qualifica di Agente di P.S., attribuendo il diritto agli stessi a vedersi riconosciuta, ex art.77, co.2, lett.
c): le “indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro”, o “l'indennità di rischio”, comunque denominata, pertanto, per l'effetto, anche in attuazione del giudicato relativo alla Sentenza TAR del Lazio n.537/1997, nonché del precedente conforme relativo alla Sentenza
n.8006 del 25.11.2020, del Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice Dott.ssa Anna Maria LA
MARRA;
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, una indennità pari a €71,98 euro netti mensili, conformemente ai principi di equità e giustizia ed in applicazione degli artt. 36 e 39
Cost., pari alla somma annua netta di €863,76 =(71,98 euro mensili x 12 mesi), pari alla somma totale complessiva di €4.318,80 =(863,76 euro annui x 5 anni), per ogni ricorrente, a titolo di “indennità per lavoro disagiato ed a rischio”, ex art. 77, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, relativamente al periodo dal 1.1.2016 al 1.1.2021, ex art. 2948 C.c. o comunque per i 5 anni antecedenti gli atti interruttivi della prescrizione. Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell'”indennità per lavoro disagiato” prevista ex art. 77, co.2, lett. c), pari alla somma netta complessiva di €4.318,80, calcolata
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come in premessa, per ogni ricorrente, eventualmente ridotta dei relativi ratei per i ricorrenti messi in quiescenza o transitati da altra amministrazione;
oppure che il Giudice adito condanni parte datrice di lavoro a quella somma che riterrà di giustizia e che vorrà accertare in corso di giudizio, anche in applicazione dei principi equitativi e tenendo conto degli interessi e della rivalutazione, nonché della svalutazione della moneta a cavallo dell'entrata dell'euro e dei mancati rinnovi della contrattazione collettiva, mancando tabelle economiche di riferimento, per il periodo dal Luglio 1999 alla data di deposito della sentenza, oppure come quantificata all'esito della espletanda C.T.U. Contabile, ed in ogni caso mai al di sotto dell'”indennità di rischio” corrisposta fino al 1999, ex D.P.R. 5.5.1975,
n.146, a cui applicare detta perequazione Lira/Euro e la rivalutazione e gli interessi, trattandosi di crediti di lavoro.Per l'effetto, condannare altresì parte convenuta, per le medesime causali di cui ai capitoli che precedono, al pagamento, a favore dei ricorrenti messi in quiescenza a partire dal
1.1.2017, per i relativi ratei dovuti fino alla cessazione del servizio. Accertare e dichiarare dette somme dovute a titolo di “risarcimento del danno” derivante dallo svolgimento di fatto di mansioni ulteriori e comportanti “situazioni di disagio e rischio”, pertanto non assoggettabili a contribuzione previdenziale in quanto corrisposte a titolo di “indennità di rischio”, in subordine che vengano qualificate quali titoli retributivi. In via subordinata, condannare parte convenuta al pagamento di quella somma che verrà quantificata dal Giudice adito anche in via equitativa e ritenuta conforme a giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al soddisfo. Con condanna, altresì, alle spese, competenze professionali, I.V.A. e C.P.A., in misura maggiorata ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, in considerazione dell'alto numero di ricorrenti, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari e distrattari.”;

per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso appello, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto. Con piena vittoria di spese di ambo i gradi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Viterbo gli odierni appellanti avevano esposto di essere dipendenti dell'odierno come addetti ai servizi di vigilanza e in servizio alla Controparte_1
per l'Area metropolitana di Roma, la provincia Controparte_2 di Viterbo e l' ;
di rivestire la qualifica di Agente di P.S. richiesta quale requisito Controparte_3
di assunzione, di avere responsabilità di tutela del patrimonio artistico e culturale museale e di incorrere in obiettive situazioni di disagio, di rischio e in particolari e gravi articolazioni del lavoro, con conseguente diritto all'indennità di rischio di cui all'art. 77, comma secondo, lettera c) del CCNL
2016-2018, la cui erogazione era stata interrotta dall'Amministrazione a decorrere dal 1999, in
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asserito contrasto con gli artt. 36 e 39 della Costituzione, per un credito complessivo al netto della prescrizione di euro 4.318,00 ciascuno.
Si era costituito il deducendo l'infondatezza della pretesa per intervenuta Controparte_1 abrogazione delle disposizioni che attribuivano ai ricorrenti la qualifica di “Agenti di P.S.”, tanto che la qualifica non è più prevista nel bando di concorso del 31.7.2019;
né atti amministrativi, la natura delle mansioni o singoli provvedimenti depongono in senso contrario;
che inoltre a decorrere dal
CCNL 1998-99 e così pure con il CCNL 2016-18, l'indennità rivendicata non trovava più fonte nella legge, ma nella contrattazione integrativa di secondo livello, la quale non aveva più previsto
l'indennità di rischio;
aveva altresì contestato, sotto diversi profili, il quantum debeatur.
Il Tribunale di Viterbo ha respinto il ricorso: ha concordato con l'Amministrazione nel senso che le norme da cui traeva origine la pretesa sono state abrogate;
e che l'indennità di rischio, già prevista dall'art. 29 del CCNL 1994-1997, è stata ricondotta alla contrattazione integrativa, che nulla ha previsto al riguardo, e non più a quella nazionale.
I ricorrenti hanno appellato la sentenza. Resiste l'Amministrazione appellata.
Dopo un rinvio per la corretta instaurazione del contraddittorio (essendosi rilevata la tardività della notifica) e un successivo rinvio per mancata comparizione degli appellanti ex art. 348 c.p.c., all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa alla presenza dei procuratori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe;
infine, la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello i lavoratori evidenziano che l'intervenuta abrogazione dell'art. 16 del R.D. n. 3134/1923 ha riguardato il solo obbligo di attribuzione della qualifica di agente di P.S. agli allora “custodi” (oggi assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza) e non anche la qualifica stessa, tuttora regolamentata dal TULPS e la cui attribuzione è facoltà del Ministro richiedere al
Prefetto;
ed inoltre che la asserita abrogazione, a tutto concedere, sarebbe avvenuta nel 2009 mentre la sospensione dell'erogazione risale al 1999.
Con un secondo motivo di appello si deduce violazione e falsa applicazione di legge laddove
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