Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2024, n. 895
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. C A Presidente relatore
2. dott. C I Consigliere
3. dott. C A Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1229 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
, con sede Parte_1 legale in Sciacca, Via Giovanni Amendola n. 39, in persona del liquidatore pro tempore, sig. , , elett.te dom.ta a Menfi alla Via Antonino Ognibene n. Parte_1
132, presso lo studio dell'Avv. E G, che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. E M Controparte_1
G P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito a
Sciacca (AG) nella via dei Platani n. 12.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 14 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Sciacca, il 22 novembre 2018, aveva convenuto in giudizio la società Controparte_1
“ , esercente attività di ristorazione/pizzeria in Sciacca, Parte_1 esponendo:
-di aver lavorato alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
25.6.2011 presso il Ristorante “Al Porticello” sito in Sciacca, via Lido Esperando, dalla medesima gestito, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato,
1
convertito a tempo indeterminato dal 14.7.2012, svolgendo mansioni di “cuoco pizzaiolo”;
-di aver sempre reso la propria prestazione, nonostante le diverse indicazioni consacrate nel contratto, per sei giorni la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 00.30;
-di aver sempre percepito, a fronte dell'attività resa, una retribuzione mensile media pari a circa € 1.000,00;
- di aver ricevuto una missiva di parte datoriale in data 7.3.2018, con cui si comunicava la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 10.4.2018 e di non avere, tuttavia, percepito, al termine del rapporto, le retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2018, nonché il maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, permanendo, altresì, un ulteriore debito della Società datrice di €
2.500,00, avendo il lavoratore “percepito solo acconti sullo stipendio spettante”. Aveva, pertanto, chiesto, previso accertamento di tutte le dedotte circostanze, che la società fosse condannata al pagamento di tutti gli emolumenti rivendicati per: differenze retributive, differenze per la tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto non percepita per quanto dovuto, differenze per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute, permessi retribuiti non usufruiti, ore straordinarie lavorate, differenza dei contributi previdenziali nonché tutte le altre spettanze relative alla prestazione dell'attività lavorativa previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente per il periodo considerato, quantificati nella complessiva somma di € 91.845,71 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, anche subordinatamente all'espletanda C.T.U.;
condannare, altresì, la resistente, al pagamento degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria.
La società aveva contestato la domanda deducendo di avere regolarmente retribuito il dipendente come da buste paga in atti, eccependo la nullità del ricorso
e la prescrizione delle pretese creditorie anteriori al 13 luglio 2012.
Con sentenza n.86/2022, pubblicata il 25 maggio 2022, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di nullità e quella di prescrizione, in relazione al più
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. C A Presidente relatore
2. dott. C I Consigliere
3. dott. C A Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1229 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
, con sede Parte_1 legale in Sciacca, Via Giovanni Amendola n. 39, in persona del liquidatore pro tempore, sig. , , elett.te dom.ta a Menfi alla Via Antonino Ognibene n. Parte_1
132, presso lo studio dell'Avv. E G, che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. E M Controparte_1
G P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito a
Sciacca (AG) nella via dei Platani n. 12.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 14 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Sciacca, il 22 novembre 2018, aveva convenuto in giudizio la società Controparte_1
“ , esercente attività di ristorazione/pizzeria in Sciacca, Parte_1 esponendo:
-di aver lavorato alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
25.6.2011 presso il Ristorante “Al Porticello” sito in Sciacca, via Lido Esperando, dalla medesima gestito, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato,
1
convertito a tempo indeterminato dal 14.7.2012, svolgendo mansioni di “cuoco pizzaiolo”;
-di aver sempre reso la propria prestazione, nonostante le diverse indicazioni consacrate nel contratto, per sei giorni la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 00.30;
-di aver sempre percepito, a fronte dell'attività resa, una retribuzione mensile media pari a circa € 1.000,00;
- di aver ricevuto una missiva di parte datoriale in data 7.3.2018, con cui si comunicava la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 10.4.2018 e di non avere, tuttavia, percepito, al termine del rapporto, le retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2018, nonché il maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, permanendo, altresì, un ulteriore debito della Società datrice di €
2.500,00, avendo il lavoratore “percepito solo acconti sullo stipendio spettante”. Aveva, pertanto, chiesto, previso accertamento di tutte le dedotte circostanze, che la società fosse condannata al pagamento di tutti gli emolumenti rivendicati per: differenze retributive, differenze per la tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto non percepita per quanto dovuto, differenze per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute, permessi retribuiti non usufruiti, ore straordinarie lavorate, differenza dei contributi previdenziali nonché tutte le altre spettanze relative alla prestazione dell'attività lavorativa previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente per il periodo considerato, quantificati nella complessiva somma di € 91.845,71 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, anche subordinatamente all'espletanda C.T.U.;
condannare, altresì, la resistente, al pagamento degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria.
La società aveva contestato la domanda deducendo di avere regolarmente retribuito il dipendente come da buste paga in atti, eccependo la nullità del ricorso
e la prescrizione delle pretese creditorie anteriori al 13 luglio 2012.
Con sentenza n.86/2022, pubblicata il 25 maggio 2022, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di nullità e quella di prescrizione, in relazione al più
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