Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 1796
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 2176/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.7.2023 da
UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. a.R.L. (P. IVA 01535380156), con il patrocinio dell'avv. Malatesta Francesco, con elezione di domicilio in Viale XXI Aprile 26 00161 Roma, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
OV IA OV (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
Formisano Giovanni, con elezione di domicilio in Erba, Corso G.B. Bartesaghi n. 27/A, presso e nello studio del difensore;
appellata
LAZAROV TOSHO;
appellato contumace
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI per UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS.A.R.L.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa ricorrendone i presupposti di legge, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in riforma della sentenza n. 4667/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Lucia Francesca Iori, in via principale,
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza per il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della Compagnia estera e, per l'effetto, rimettere il giudizio dinanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. accertare e dichiarare l'erronea applicazione dell'art.
4.2 del Regolamento Roma II, riformando la sentenza nella parte in cui decideva di applicare il diritto italiano in espressa violazione della predetta normativa, a mente della quale l'eventuale liquidazione del danno avrebbe dovuto operarsi sulla scorta del diritto bulgaro;
in via subordinata,
3. accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della signora OV per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza;
4. accertare e dichiarare l'omessa pronuncia in ordine alla concorrente responsabilità della signora OV per l'incauto e negligente affidamento nei confronti del conducente del veicolo, pur conoscendo le condizioni soggettive di cui in narrativa;
per l'effetto delle richieste di riforma formulate in via subordinata, ridurre le somme liquidate dal Tribunale in favore della controparte, in ragione della concorrente responsabilità della danneggiata per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella misura che sarà stabilita dalla Corte di Appello, anche di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
Per OV IA OV
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, esaminata l'impugnata sentenza, nonché gli atti tutti di causa, contrariis reiectis, rigetti integralmente il proposto appello, confermando in toto
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano sentenza n. 4667/23 emessa (Proc. Civ. nr.
40713/2020 R.G.) in data 01 giugno 2023 depositata in data 05 giugno 2023.
2
Prevedere l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. per i motivi già ampiamente trattati in sede di comparsa di costituzione e risposta, e che ci si riserva di integrare ed ampliare in sede di Comparsa
Conclusionale.
Provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese di giudizio, condannando parte appellante al pagamento del doppio grado delle stesse, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne questi fatta anticipazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato NA SI OV ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano LA SH, AK NE e UCI S.c. a r.l. - Ufficio Centrale Italiano - per ottenere l'accertamento che il sinistro, occorso il 22.9.2018 alle ore 07.15 in Castellazzo
Bormida (AL), è avvenuto per colpa esclusiva di AK NE, conducente dell'autovettura a bordo della quale era trasportata sul sedile posteriore centrale, e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti, oltre al riconoscimento di interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della pretesa ha dedotto:
- che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra menzionate era trasportata sull'autovettura di proprietà di LA SH, Fiat Multipla tg E6389MA, e condotta nell'occasione da AK
NE;
- che quest'ultimo “percorreva la strada Provinciale 240 in Castellazzo Bormida, allorquando quest'ultimo, aumentava in prossimità di una curva, e senza alcun motivo, e contro qualsiasi norma del codice della strada, la velocità del su detto automezzo, perdendone, poi, il controllo e finendo fuori strada”;
- che “la Fiat Multipla, a causa dell'alta velocità e della curva, nell'uscire fuori strada si capovolgeva più volte, tant'è che alcuni degli occupanti il veicolo stesso, nonostante avessero regolarmente allacciato le cinture, venivano proiettati fuori dall'abitacolo”;
- che sul posto sono intervenute le forze dell'ordine Polizia Stradale di Alessandria, nonché il 118 per prestare soccorso ai cinque occupanti l'autovettura FIAT Multipla;
- che con lettera di messa in mora del 28.10.2018 il difensore ha denunciato il sinistro all'Ufficio
Centrale Italiano nonché alla società CONSAP e con nota del 07.11.2018 l'UCI ha incaricato
DEKRA Italia S.r.l. della gestione del sinistro;
- che Dekra Italia S.r.l., ha nominato la dottoressa ER CA quale fiduciaria;
3
- che, terminata la visita medica da parte del fiduciario della società DEKRA Italia s.r.l., quest'ultima ha inviato quietanza di pagamento di euro 17.500,00 e di euro 950,00 a titolo di onorari compresi accessori;
- che le somme sono state trattenute in acconto sul maggiore danno, ma non sono satisfattive dei danni patiti