Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 4
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore
dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Antonio Gaia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine
della comparsa di costituzione in primo grado
appellante
contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Luana Totaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di
costituzione e risposta in appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 25.11.2024
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia riformare la sentenza
impugnata:
Nel merito
In via principale
- Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di
CP_1
- Per l'effetto revocare l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di CP_1 [...]
a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del Pt_1
matrimonio e quindi da marzo 2024.
In via subordinata
- Ridurre l'assegno divorzile già disposto a favore di e a carico di in una CP_1 Parte_1
somma non superiore a euro 100,00 e/o comunque nella misura ritenuta equa, a far tempo dalla
mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da
marzo 2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte adita
In via preliminare
Per i motivi sovra descritti, accogliere l'istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
In via principale
- Respingere l'appello formulato dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 558/2024 pubblicata in data 22.02.2024, perché infondato in fatto e in diritto e
conseguentemente confermare la sentenza appellata.
- Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.7.2018 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari CP_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 4.10.1981, dal quale erano nati due Parte_1
figli, ormai maggiorenni, di essersi separata consensualmente con decreto di omologa del
26.6.2018, con il quale era stato posto a carico dell' l'obbligo di corrisponderle la somma di € Pt_1
550,00 di cui € 300,00 per sé e di € 250,00 per il figlio chiese la pronuncia di cessazione Per_1
degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un
assegno divorzile.
In particolare la espose che, in sede di separazione, le parti avevano concordato che l' CP_1 Pt_1
avrebbe continuato ad abitare nella casa di proprietà comune, in attesa che la stessa venisse venduta,
mentre ella, unitamente al figlio si era trasferita altrove;
l' , peraltro, nonostante i Per_1 Pt_1
predetti accordi, si era rifiutato di porre in vendita l'immobile. Dedusse, inoltre, che durante il
matrimonio non aveva mai svolto attività lavorativa a causa dell'opposizione del coniuge, contrario
ad una scelta siffatta, cosicché ora ella si trovava priva di una qualsivoglia formazione professionale
che le consentisse di trovare sbocchi lavorativi.
L , costituitosi, non si oppose alla richiesta di divorzio, ma contestò per il resto la sussistenza Pt_1
dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sentite le parti ed i figli della coppia, con ordinanza presidenziale del 19.2.2019 vennero
confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 222/20 il Tribunale di Cagliari pronunciò la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni
economiche.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 558/24 il Tribunale adito, premesso
che si trattava solo di decidere sulla domanda della di determinazione di un assegno CP_1
divorzile, e richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte in materia, osservò che era risultata
con palmare evidenza l'inadeguatezza della a collocarsi utilmente e stabilmente nel mercato CP_1
del lavoro;
invero, obiettive ragioni, quali l'età della ricorrente, ormai cinquantottenne, la mancata
acquisizione di una capacità lavorativa specifica, oltre ad un precario stato di salute, rendevano
altamente improbabile una prospettiva di lavoro e di futuro reddito.
Inoltre, era anche risultato che la oltre che priva di mezzi economici, non poteva contare CP_1
sulla stabile disponibilità di una casa di abitazione e non possedeva cespiti patrimoniali mobiliari e
immobiliari, salva la nuda proprietà della casa paterna, gravata da diritto di usufrutto in favore dei
genitori e, pertanto, di non pronta fruibilità.
Il Tribunale, quindi, ritenne la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della
di assegno divorzile di € 500,00 mensili, valutato, nel caso in esame, nella sua funzione CP_1
assistenziale, e considerata la durata del matrimonio (38 anni), evidenziando l'apporto, anche con il
lavoro domestico di cura della casa e crescita dei due figli, apportato dalla ricorrente alla
conduzione della vita familiare, e, soprattutto, il rilevante squilibrio economico, atteso che l' Pt_1
percepiva un reddito mensile netto di € 2.112,30 ed aveva altresì il godimento esclusivo della casa
familiare di proprietà comune.
L ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 CP_1
La causa è stata quindi
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