Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2024, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 650/2021 R.G.
promosso da
IN LL (Cod. Fisc. [...]) e AR LL, (Cod.
Fisc. [...]), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti dall' Avv. Marco Cassiani del Foro di Roma (Cod. Fisc. CSS MRC 57E09
G479U), elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Pesaro, Via
Castelfidardo n. 82/84;
APPELLANTI
nei confronti di
CREDITO FONDIARIO S.P.A. (P. IVA 00878511005), in qualità di mandataria di
ARAGORN NPL 2018 SRL;
APPELLATA CONTUMACE
e di
CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (C.F. 00043260140) ( ora RA NPL 2018
S.r.l.) rappresentata e difesa, per delega in atti dall'avv. Michele Mazza (C.F.
[...]), presso il cui studio in Sondrio, Via Trieste n. 20/B è eletto domicilio;
APPELLATA
e di
SPECIAL GARDANT S.P.A., con unico socio ( numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 15759561002, Gruppo IVA -partita IVA
15430061000), giusta procura in atti, non in proprio ma nella qualità di mandataria di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dall'Avv. Marco Stacca del Foro di NA (c.f.
[...];
PEC marco.stacca@ordineavvmodena.it), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in NA, Viale Corassori Alfeo
n. 72;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
01.02.2023
Oggetto: opposizione a precetto
FATTI DI CAUSA
I Sigg.ri EL IN e EL RA proponevano opposizione, ex art. 615
e 617 c.p.c., innanzi al Tribunale di Pesaro, avverso il precetto loro notificato, rispettivamente, in data 30.07.2019 e 03.08.2019, dalla società Credito
Fondiario S.p.a., in qualità di mandataria di RA NPL 2018 S.r.l. chiedendo, previa sospensione ex art. 615 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati e, ex art. 624 c.p.c., dell'esecuzione forzata eventualmente nel frattempo promossa, dichiarare la nullità dei titoli
esecutivi azionati e la nullità, in tutto o in parte, del precetto notificato e/o
l'inefficacia e/o comunque l'irregolarità del precetto e dei titoli azionati;
in ulteriore subordine accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013, rogito Notaio Dott.ssa
Annunziata Morico, Rep. 47332 e Racc. 19662 nonché del contratto di mutuo fondiario del 08.08.2013 rogito Notaio Dott.ssa Alessandra Morico,
N. Rep. 47965 e Racc. n. 20153, nonché delle relative iscrizioni ipotecarie
e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto di Aragon NPL 2018 S.r.l.
e, conseguentemente, della mandataria Credito Fondiario S.p.a. a procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili ipotecati, meglio descritti in atti;
con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o comunque di irregolarità ex art. 617 c.p.c. dell'atto di precetto opposto e dei titoli esecutivi che ne fungono da presupposto;
in ulteriore e gradato subordine, previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione di interessi usurari, di volta in volta rilevati, e l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dall'odierna mandataria, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e
a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione prodotta in atti, dall'inizio dei tre rapporti di mutuo alla chiusura degli stessi e, per
l'effetto ridurre, nella misura risultante in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall'opposta, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Credito Fondiario S.p.a., quale mandataria della Aragon NPL 2018 S.r.l., si costituiva contestando la proposta opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza 03.12.2019 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in data 15.10.2020 interveniva il
Credito Valtellinese S.p.a. aderendo alle deduzioni ed eccezioni della
Aragon NPL 2018 S.r.l. e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 860/2020, pubblicata in data
03.12.2020, il Tribunale di Pesaro rigettava l'opposizione e condannava gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta e di quella intervenuta.
Propongono appello i sig.ri IN EL e RA EL deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ex art. 351 c.p.c., ovvero previa declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva, nonché, all'esito, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 22.09.2020 e conseguente assunzione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, riformare nel merito la sentenza impugnata accogliendo tutte le conclusioni avanzate in primo grado, ovvero “…in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., fissare una nuova udienza successiva a quella del
03.12.2020 per la pronuncia della decisione al termine della discussione e, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 22.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2,
e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati: - preso atto della nuova iniziativa promossa in sede esecutiva da controparte, dichiarare, con riferimento al presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;
in subordine, accogliere la proposta opposizione con pronuncia sul rito , accertata la nullità e/o
l'inesistenza dell'atto di precetto opposto per difetto di procura ad litem del Procuratore dell'opposta e/o per difetto di legittimazione attiva di
RA NPL 2018 S.r.l. e, conseguentemente, della mandataria Credito
Fondiario S.p.a. per i motivi illustrati in narrativa e/o per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità dei titoli esecutivi rappresentati da (i) il contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013 ( a rogito dalla Dott.ssa Annunziata Morico , Notaio in Fano. Rep. n. 47332
e Racc. n. 19662);
(ii) il contratto di mutuo fondiario dell'08.08.2013 ( atto a rogito della Dott.ssa Annunziata Morico, Notaio in Fano, Rep. n.
47965 e Racc. n. 20153 ( e la nullità , in tutto o in parte , per quanto è di ragione, del precetto notificato agli opponenti in data 30.07.2019 e
03.08.2019 e/o l'inefficacia e/o comunque , l'irregolarità ex art. 617
c.p.c. dell'atto di precetto opposto e de titoli esecutivi che ne fungono da presupposto;
in ulteriore e gradato subordine , anche in seguito all'eventuale assegnazione del termine di cui all'art. 5, co. 1 bis del D.
Lgs n. 28 del 04.03.2010 per l'esperimento del procedimento di mediazione ovvero previa formulazione da parte del Giudice Istruttore della proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis c.p.c., accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, (i) del contratto di mutuo fondiario del 18.03.2013 ( ( a rogito dalla Dott.ssa Annunziata
Morico , Notaio in Fano. Rep. n. 47332 e Racc. n. 19662);
(ii) il contratto di mutuo fondiario dell'08.08.2013 ( atto a rogito della
Dott.ssa Annunziata Morico, Notaio in Fano, Rep. n. 47965 e Racc. n.
20153) nonché delle conseguenti iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base degli stessi e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della mandante RA NPL 2018 S.r.l. e conseguentemente della mandataria Credito Fondiario S.p.a., a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili ipotecati ….;
in ulteriore, denegato e gradato subordine , previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici , degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato e l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo e pretese ed applicate dall'odierna mandataria , ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio dei tre rapporti di mutuo alla chiusura degli stessi, e per l'effetto ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall'opposta. In ogni caso , si chiede che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia dichiarare inammissibile, per difetto di interesse, l'intervento volontario spiegato dal Credito Valtellinese S.p.a. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Il Credito Valtellinese S.p.a., costituendosi, ha contestato i motivi di gravame e concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza anche in punto di spese, con vittoria delle spese del grado.
La Special Gardant S.p.A., con unico socio, quale mandataria di RA
NPL 2018 S.r.l., si è costituita contestando i motivi di appello e concludendo nel merito per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Preso atto dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 cost. e 281-sexies c.p.c.- omessa pronuncia ed omessa motivazione sul punto” per non avere il tribunale pronunciato sulla richiesta di rinvio dell'udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. avanzata dal