Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2024, n. 631

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2024, n. 631
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 631
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

Sentenza n. 631/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 372/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3210/2023, est. dott. Nicola Di Leo, discussa all'udienza collegiale del 18/06/2024 e promossa
DA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (C.F: 80059790586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CAPELLO MARCELLO, BERETTA GIOVANNI e PERSIANI MATTIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA SANT'EUFEMIA, 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
BE RI (C.F:[...]), rappresentato e difeso dall'Avv. MONTANA CINZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZETTA DELLA GUASTALLA, 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza di primo grado n. 3210/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dal rag. TI a titolo di contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa nel triennio 2014-2016, con riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- per l'effetto, condannare il ragionier TI a restituire alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
[1]
l'importo di Euro 13.499,27 oltre interessi legali. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito 1. Rigettare l'appello avversario per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede. In ogni caso 2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, di sentenza e successive occorrende.

3. Emettere ogni altra statuizione provvidenza e/o declaratoria del caso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo l'08.04.2024 la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ha proposto appello avverso la sentenza n. 3210/23 del TRIBUNALE di MILANO nella parte in cui l'ha condannata a restituire al ricorrente BE RI nei limiti della prescrizione decennale la somma trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato al medesimo dal 01.01.2014 al 31.12.2016 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il primo Giudice, premesso che BE RI era titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal 01.06.1998 e che aveva subito trattenute ai sensi dell'art 13 del Nuovo Regolamento di Disciplina Previdenziale per il periodo 2014/2016, in adesione ai plurimi e consolidati precedenti della giurisprudenza di legittimità, ha richiamato ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione della sentenza n. 6702/2016 pronunciata dalla CORTE di CASSAZIONE in fattispecie analoga alla presente, con la quale è stato affermato che “in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'art. 40 del regolamento della Cassa dei Ragionieri e Periti commerciali, di cui alla delibera del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio”.

In applicazione del sopra richiamato principio, ha accolto la domanda proposta dal ricorrente rilevando “l'illegittimità del contributo di
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