Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1936

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1936
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1936
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

n. 2193/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato
DA
EASY LINK VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03764500272), con l'avv.
GIOVANNI MATURI
Parte appellante
CONTRO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CAPITANERIA DI
PORTO GUARDIA COSTIERA DI VENEZIA (C.F. 97532760580), con
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
Parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Appello avverso la sentenza n. 1986/2023, pubblicata in data 09/11/2023, del Tribunale di IA.

Conclusioni delle parti
1


Per parte appellante
1) in via principale, in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di IA n.
1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, annullare, in accoglimento del primo motivo d'appello, l'Ordinanza-Ingiunzione n. L736VE002506168 del
25/06/2023 della Capitaneria di Porto di IA, notificata a mezzo pec in data 29/06/2023, con conseguente archiviazione delle sanzioni irrogate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;

2) in via subordinata, in riforma del capo 3 dell'impugnata sentenza del Tribunale di IA
n. 1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, riqualificare, in accoglimento del secondo motivo d'appello, il fatto illecito come violazione dell'art. 29 del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993 e, per l'effetto, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) del citato
Regolamento, corrispondente al minimo edittale di € 103,00= in considerazione della tenuità della violazione sotto il profilo della gravità del danno e del grado della colpa. Con ogni conseguenza di legge.
Per parte appellata
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di IA;

- spese e competenze legali di entrambi i gradi rifuse.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con verbale di accertamento prot. n. 115/2 del 16.09.2019, notificato in data 25.09.2019, i
Carabinieri, in località Canal Grande-Accademia a IA, hanno contestato a MO
PA, in qualità di comandante conducente del taxi acqueo targato VE8736, ed alla
EA NK IA soc. coop., quale responsabile in solido, la violazione dell'art. 1193 cod. nav. poiché trovato sprovvisto della licenza per navi minori e galleggianti, del ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti, del certificato di navigabilità, delle annotazioni di sicurezza, del certificato di revisione e collaudo estintore a polvere A.B.C. e del verbale di
2
visita occasionale fatto dall'ente tecnico in sede di installazione dell'elica di manovra schoettel.
Con pec del 14.10.2019 EA NK IA ha dimesso le osservazioni di cui all'art. 18 della
Legge n. 689/1981
al Sindaco del Comune di IA, con le quali ha contestato la sussistenza della violazione dell'art. 1 L.R. n. 25/2019 e l'errata applicazione dell'art. 1193 cod. nav. poiché, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93, risultando l'infrazione commessa da natante esercente servizio di trasporto pubblico non di linea.
La Capitaneria di Porto di IA, cui le osservazioni sono state inoltrate, ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002506168 del 25.06.2023, con la quale ha irrogato a
MO PA ed EA NK IA soc. coop., quale obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di € 1.549,00, oltre a spese di notifica, e applicato a MO PA la sanzione accessoria della sospensione dei titoli professionali per la durata di quindici giorni.
Giudizio di primo grado
EA NK IA soc. coop. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e - lamentando l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad emettere il provvedimento impugnato,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi