Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/06/2024, n. 61

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/06/2024, n. 61
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 61
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 189 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 31/10/2023
da
.F. e P.I.V.A. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale dott. rappresentata e difesa dal- Parte_2
l'Avv.Marco Quagliaro in forza di procura alle liti sottoscritta digitalmente e trasmes-
sa per via telematica unitamente al ricorso d'appello
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giorgia Tripoli in forza di procura alle liti del 27/4/2022 trasmessa per via telematica,
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, come
copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.65/23 del Tribunale di
Udine - pagamento competenze retributive.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'11/4/2024. Conclusioni
Per l'appellante:

1. Riformare la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande. 2.
Condannare a pagare ad la somma capitale di € 9.413,35.- Controparte_1 CP_2
oltre agli interessi legali su € 2.464,09.- dal 7 agosto 2023 al saldo e su € 6.949,26.-
dal 27 ottobre 2023 al saldo.

3. Spese di entrambi i gradi rifuse, con liquidazione dei
compensi secondo le regole sopra illustrate.
Per l'appellata: 1) Rigettare nel merito il gravame proposto da con atto dd. CP_2
31.10.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) riformare parzialmente la
Sentenza di primo grado n. 65/2023 emessa dal Tribunale di Udine, sezione Lavoro
nella parte in cui prevede il pagamento delle retribuzioni in favore della lavoratrice solo da luglio 2022 e, per l'effetto, condannare al versamento delle mensilità CP_2
mancati, ovvero dalla data di sospensione intervenuta il 26 gennaio 2022 sino al 30
giugno 2022, in virtù delle argomentazioni/motivazioni suesposte;
3) spese di en-
trambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 16/6/2022 la dott.ssa - premesso di essere Controparte_1
un'infermiera dipendente dell' in Parte_1
presso la sede di Palmanova - esponeva che l' Pt_3 Controparte_3
di Treviso aveva accertato nei suoi confronti l'inadempimento dell'obbli-
[...]
go vaccinale e l'aveva quindi sospesa dall'esercizio della professione ancora prima
della scadenza del termine concessole per vaccinarsi;
che il 7/2/2022 anche l'Azienda
sua datrice di lavoro l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione fino al 15 giugno
2022;
che il 13 aprile ella si era presentata all'Hub vaccinale dove il medico le aveva
consigliato di rinviare la vaccinazione dato i l suo desiderio di diventare madre;
che
il medico, a fronte della sua decisione di non sottoscrivere il consenso informato,
aveva rifiutato di procedere alla vaccinazione;
e che l' come l'Ordine profes- Pt_1
sionale, aveva prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2022.
Ciò premesso la ricorrente deduceva che l'art.4 del d.l. 44/2021, poi modifi-
Pag.2
cato dal d.l. 172/2021, aveva previsto una prestazione sanitaria obbligatoria, sanzio-
nando il mancato rispetto dell'obbligo con la sospensione dal lavoro e dalla retribu-
zione, in deroga ai fondamentali principi sanciti dagli artt.1, 4, 35 e 36 della Costitu-
zione;
che in concreto il suo Ordine professionale aveva violato, con il suo provvedi-
mento amministrativo di sospensione, il principio di ragionevolezza, avendola san-
zionata nonostante l'inadempimento del medico vaccinatore, il quale aveva preteso
da lei la firma di un consenso non previsto dalla legge, e addirittura prima della sca-
denza del termine a lei concesso per vaccinarsi;
che a fronte di un obbligo di legge
non può essere pretesa la prestazione di un consenso informato;
che quindi nel suo
caso il medico vaccinatore aveva tenuto una condotta arbitraria e illegittima, deciden-
do di non vaccinarla a causa del suo rifiuto di sottostare alla indebita richiesta di con-
senso;
che inoltre sia l'Ordine professionale che l' avevano violato Parte_4
la procedura di sospensione;
che l' datrice di lavoro aveva altresì violato Pt_1
l'obbligo di ricollocamento previsto dall'art.4 comma 8 del d.l. 44/2021;
che non
avendo ella alcun contatto con pazienti e utenti il provvedimento di sospensione ri-
sultava palesemente abnorme;
e infine, in subordine, che era suo diritto percepire
almeno una quota alimentare della retribuzione.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_4
, esponendo che il 15 ottobre 2021 era entrato in vigore per i dipendenti
[...]
delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di esibire la certificazione verde al fine di
accedere ai luoghi di lavoro;
che l'obbligo vaccinale era stato prorogato, per gli eser-
centi le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, fino al 31 dicembre
2022;
che il 25 ottobre 2021 la dott.ssa aveva comunicato che non si sarebbe CP_1
presentata al lavoro fino al 30 novembre non disponendo del c.d. green pass;
che
pacificamente la dott.ssa non si era sottoposta a vaccinazione e neppure ave- CP_1
va documentato di trovarsi nelle condizioni sanitarie ostative a tale pratica;
che il 26
gennaio 2022 l'Ordine professionale l'aveva sospesa ai sensi dell'art.4 comma 5 del
d.l. 44/2021
;
che a parte ciò sin dal 15 ottobre 2021 alla dott.ssa era vietato CP_1
accedere al luogo di lavoro non avendo il green pass;
che peraltro la ricorrente non
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aveva neppure adempiuto all'obbligo, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, di sotto-
porsi alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
che quindi la ri-
corrente non aveva alcun interesse concreto all'accertamento della illegittimità del
provvedimento di sospensione emesso dal suo Ordine professionale;
e
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