Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3989
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3587/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo de Marchis, come da procura in Parte_4 atti appellanti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da procura in atti appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5170/2021 pubblicata il 27.5.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedevano dichiararsi il proprio diritto a vedersi Parte_4 Parte_5 Parte_6
riconoscere nell'accantonamento annuale del t.f.r. alcune voci retributive risultanti in busta paga, percepite con cadenza fissa e periodica e non computate dal datore di lavoro ai fini dell'accantonamento annuale.
A sostegno del ricorso, premesso di essere tutti attualmente dipendenti di Controparte_1
esponevano che la aveva effettuato, nel 2019, un controllo sulle buste paga e
[...] CP_2
1
sulle certificazioni uniche di alcuni lavoratori e aveva rilevato che non erano mai state inserite, nella base di computo del t.f.r., alcune voci rientranti per legge in detto calcolo.
Il particolare, era stato rilevato che non erano mai state inserite le seguenti voci: Ore agg. Premio di
Produttività 1989 (ACCORDO 1989), Lavoro straordinario (CCNL ART 11), Richiamo in Servizio
(CCNL ART 11), Magg. clausole elastiche (CCNL ART 3), Magg. Superamento tetti Straordinario
(CCNL ART 11), Magg. Superamento tetti lavoro suppl. (CCNL ART 3), ore guida (CCNL ART.
30), Indennità vacanza contrattuale o ERT (Art. 46 , ACCORDI INTERCONF.), intervento in reperibilità (CCNL ART.43 ), indennità di reperibilità (CCNL ART.43), GG. Permesso Elettorale
(CCNL ART 15), GG Legge 104 PARENTI ( LEGGE 104/92), Quota oraria retribuzione
(ART.24), Magg. Spostamento riposo (CCNL ART 9 ), Magg. Spostamento turno (CCNL ART 9), permessi ex festività ART. 15 (CCNL ART 15), premio grandi stazioni (ACCORDO PIANO
2009), indennità Donatori sangue (CCNL ART.15).
Sostenevano che le voci indicate erano legate a eventi che ciclicamente si verificavano e trovavano un corrispondente corrispettivo economico in voci retributive riconosciute nelle buste paga.
Sostenevano, inoltre, il proprio interesse ad agire anche se i rapporti di lavoro non erano cessati.
Richiamavano l'art. 2120 c.c. e l'art. 22 del CCNL e concludevano chiedendo:
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedere computati ai fini dell'accantonamento del
TFR le seguenti voci contrattuali o quelle ritenute di giustizia:
Ore agg. Premio di Produttività 1989, Lavoro straordinario, Richiamo in Servizio, Magg.clausole elastiche, Maggior. Superamento tetti Straordinario, Maggior. Superamento tetti lavoro suppl.ore guida, Indennità vacanza contrattuale o ERT Art. 46, intervento in reperibilità, indennità di reperibilità, GG. Permesso Elettorale, GG Legge 104 PARENTI, Quota oraria retribuzione, Magg.
Spostamento riposo, Magg. Spostamento turno, permessi ex festività ART. 15, premio grandi stazioni, indennità Donatori sangue, e per l'effetto condannare la società a conteggiare gli importi percepiti dai ricorrenti in forza dei titoli indicati e spettanti nell'accantonamento del TFR con le rivalutazioni previste per legge”.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione poneva le seguenti ragioni:
- tenuto conto dell'art. 2120 cc, va verificato quali siano le voci retributive concernenti prestazioni lavorative non occasionali e quali siano le previsioni del CCNL in relazione agli emolumenti richiamati dai ricorrenti. All'esito, sulla base della documentazione prodotta, va verificato se la loro retribuzione sia stata o meno erroneamente determinata ai fini del calcolo del t.f.r.;

2
- non è comunque provato che tutte le voci retributive oggetto di causa afferiscano a prestazioni svolte da tutti i ricorrenti, né è stato specificato per quali voci ciascun ricorrente chiede di accertare
l'inclusione nella base di calcolo del t.f.r.. Inoltre, devono ritenersi occasionali le somme corrisposte dal datore di lavoro per prestazioni svolte solo saltuariamente. Alcune delle voci indicate dai ricorrenti sono di certo occasionali e altre sono escluse dal computo del t.f.r. dalla contrattazione collettiva;

- la parte convenuta ha rilevato che la voce “Ore agg. Premio di produttività” è riconducibile a quella indicata con il codice 1562 - 1663 e ha sostenuto che è sempre stata utile ai fini della maturazione del t.f.r.;

- il lavoro straordinario di regola non viene computato nel calcolo del t.f.r., salvo che non venga provato che sia stato eseguito in modo regolare e continuativo. Nel caso di specie non vi è prova in tal senso;

- i ricorrenti non hanno fornito elementi utili per qualificare come non occasionali i compensi erogati a titolo di richiamo in servizio, maggiorazione clausole elastiche, maggiorazione superamento tetti straordinario, maggiorazione superamento tetti lavoro supplementare, ore guida, maggiorazione spostamento riposo, maggiorazione spostamento turno, permessi ex festività art. 15 del CCNL;

- la parte convenuta ha precisato che l'indennità di vacanza contrattuale o ERT costituiva un'anticipazione dei benefici complessivi da attribuire al momento del rinnovo contrattuale e che la stessa era utile ai fini della maturazione del t.f.r.. L'accordo del 4 agosto 2011 prevede però che gli importi corrisposti a tal titolo non hanno riflesso sugli altri istituti contrattuali, ivi compreso il t.f.r.;

- i ricorrenti non hanno provato la concreta corresponsione e la non occasionalità dell'erogazione dei compensi per “intervento in reperibilità” e per “indennità di reperibilità”;

- l'occasionalità dell'erogazione dei compensi per permessi elettorali non consente di computarli nel
t.f.r.;

- gli stessi ricorrenti hanno rilevato che per i permessi ex L. n. 104/1992 è corrisposta un'indennità pari all'intera retribuzione, senza alcuna penalizzazione;

- la parte convenuta ha sostenuto che la quota oraria retribuzione è sempre stata considerata nel computo del t.f.r. (identificata con il codice 2593);

- la parte convenuta ha riconosciuto che sono utili ai fini del calcolo del t.f.r. il premio Grandi
Stazioni, voce retributiva indicata in busta paga con il codice 3070-Premio GS Acc. Lug 09, nonché
l'indennità donatori sangue.
3
Hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
per i seguenti motivi: Parte_4
1) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2120 c.c. alla luce della costante e pacifica interpretazione della giurisprudenza di Cassazione;

2) omessa valutazione della rilevanza della documentazione prodotta a sostegno della domanda
- Erronea e illegittima applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere probatorio;

3) illegittimo rigetto delle istanze istruttorie articolate in ricorso;

4) erronea e illegittima esclusione dal computo del t.f.r. delle singole voci retributive indicate in ricorso.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato, per le ragioni già esposte da questa stessa Corte di Appello, in diversa composizione, in fattispecie analoga (sentenze n. 3640/2024, n. 1688/2023, n. 3397/2023, n. 989/2024,
n. 2126/2024), la cui motivazione è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
1.1. Trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza e tenendo
a mente la questione riproposta nel grado dalla società appellata, osserva la Corte che l'art. 2120 cc, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del t.f.r. e prevede al primo comma che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al secondo comma specifica che “… salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 cc, per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva, è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quello di “continuità” di cui al previgente testo normativo.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del t.f.r. attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della
4
sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n. 24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 6923/1996).
La Suprema
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi