Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 321

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2024, n. 321
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 321
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

Sentenza n. 321/2024
N. R.G. 20/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario
all'udienza del 19 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2935/2023 del Tribunale di
Milano -sezione-lavoro- (est. dr.ssa STEFANIZZI), pubblicata il 9.10.2023, promossa da:
RA IA e EL LO con l'avv. GIOVANNI AMENDOLA e con il difensore domiciliate in MILANO Piazza Duca D'Aosta presso la sede FAST CONFSAL
Stazione FS contro
ATM S.P.A., con l'avv. CHIARA GRESPI, l'avv. MARIA GIULIA CAPPELLI e l'avv.
ROBERTA VILLANI elettivamente domiciliata in Milano Foro Buonaparte 61
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: accogliere l'appello proposto, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
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-accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000ai rapporti di lavoro intercorrenti tra l'ATM S.p.A. e le sig.re CI GR, nata a [...] il giorno 18/4/1957, C.F.: [...]e residente in [...], e EL
IA, nata a [...] il giorno 8.1.1968 C.F: [...]ed ivi residente a[...], sopra descritte.
-accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti -come sopra elencati a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l'ATM S.p.A. con la disciplina di cui al R.D. 148/31.
-per l'effetto condannare l'ATM –Azienda Trasporti Milanese –S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 a regolare i rapporti di lavoro intercorrenti con le sig.re CI GR, nata a [...] il giorno 18/4/1957,
C.F.: [...]e residente in [...], e EL
IA, nata a [...] il giorno 8.1.1968 C.F: [...]ed ivi residente a[...], con la disciplina di cui al R.D. 148/31, invece che allegato A del C.C.N.L. del
27.11.2000.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Per la PARTE APPELLATA
Nel merito:
- confermare integralmente la sentenza n. 2935/2023 resa inter partes nel procedimento rubricato al n. R.G. 3026/2023 e, comunque, in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatti che in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2935/2023, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui le parti odierne appellanti avevano chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità,
l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del
27711/2000 ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le stesse ed ATM s.p.a., con diritto a vedersi applicata la disciplina di cui al R.D. 148/31.
Le ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti di ATM SpA, e di avere il seguente inquadramento e mansioni:
CI: mansioni di operatore mobilità –parametro138 area professionale 3^-Area operativa : servizi ausiliari per la mobilità, per svolgere la mansione di Ausiliare della sosta.
Dal 2016 l'istante attualmente lavora presso ufficio rimozioni forzate e attualmente è addetta alle pratiche amministrative di rimozione degli autoveicoli.
IA: qualifica professionale di Operatore della mobilità –parametro 138 A) e mansioni di operatore mobilità –area professionale 3^ -Area operativa : servizi ausiliari per la mobilità,
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per svolgere la mansione di Ausiliare della sosta. Attualmente la ricorrente è addetta al servizio operatori presso l'Infopoint Area A e Area che è allocata nel mezzanino della fermata metropolitana di Via Duomo in Milano. Più precisamente l'istante svolgeattività di front- office e back office di informazioni inerenti alla sosta in Milano, alla disciplina area B e C e gestione pass disabili.
Ciò premesso in fatto, hanno lamentato l'applicazione nei loro confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del
CCNL del 27.11.2000, in luogo della disciplina generale prevista del R.D. 148/1931 e dal
CCNL Autoferrotranvieri contestando di essere addette a servizi meramente sussidiari al servizio di trasporto.
Si è costituita in giudizio ATM SpA, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso non ha accolto la prospettazione attorea secondo cui ai rapporti di lavoro intercorrenti tra la società e i ricorrenti troverebbe applicazione il Regio decreto n. 148 del 1931, in luogo dell'allegato A del CCNL 27 novembre 2020, in quanto normativa applicabile “a tutto il personale dei pubblici servizi di trasporto su vie tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata o dal comune provincia e consorzi.”
Richiamato l'art 7 del RD 148/1931 che prevede che “Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: a) …b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti. c)….”, ha rilevato che tale normativa non è applicabile indiscriminatamente a tutti i soggetti che lavorano in aziende addette ai servizi di trasporto e che, ai fini dell'applicabilità del RD, era necessario accertare che le parti ricorrenti, in relazione all'attività concretamente svolta, non erano qualificabili come “addetti ai servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti”.
Ha quindi osservato che le parti ricorrenti non avevano allegato, in relazione a ciascuno dei profili professionali ricoperti,” le ragioni per cui le prestazioni non sarebbero funzionali al servizio di trasporti e non possano essere dunque qualificate come sussidiarie” essendosi limitati ad affermare che “i ricorrenti, dipendenti di ATM S.p.a., non svolgono attività ulteriori rispetto a quelle di trasporto, ma prestazioni funzionali al trasporto medesimo. Infatti,
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in quanto addetti a semplici articolazioni funzionali dell'azienda, essi svolgono compiti rientranti tra quelli propri dell'azienda esercente il trasporto urbano, o comunque connessi al servizio trasporto;
non si tratta cioè di compiti relativi a servizi esercitati in autonoma forma imprenditoriale.”
Parimenti, il Tribunale non ha accolto la tesi prospettata dalle parti ricorrenti in sede di discussione orale secondo cui l'accoglimento del ricorso prescinderebbe dall'accertamento delle mansioni in quanto l'applicazione del Regio decreto sarebbe determinata dall'attività di trasporto svolta dalla società,
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