Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4479
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Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2808-24 RGAC, vertente
TRA
IA Bus S.n.c. di IA NN & C in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. (avv. Gianluca Fontanella)
parte appellante
E
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt (avv. Gustavo Iandolo)
parte appellata
1
E
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pt
parte appellata contumace
dando lettura del seguente
dispositivo
dichiara la contumacia dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: determina le spese del primo grado nella maggiore somma di euro
10.743;
condanna l' INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt, a rimborsare alla parte appellante le spese del grado, che si liquidano in euro 2.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato;
dichiara non ripetibili le spese del grado sostenute dalla parte appellante nei confronti dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2
OGGETTO: ricorso in appello depositato il 11-10-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 27-5-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20.9.2023, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097
2023 9046367607 000, notificata in data 23.6.2023, limitatamente a due avvisi di addebito (n. 397 2011 2004392753 000 e n. 397 2011
2005504612 000) aventi ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2011, per l'importo complessivo di € 29.391,82. A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito la prescrizione del credito contributivo compiutasi successivamente alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
Costituitasi in giudizio, l'Inps ha contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Con successivo ricorso depositato in data 27.12.2023, il ricorrente ha inoltre proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento, con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2013
0008194118 000, avente ad oggetto contributi previdenziali dell'anno contributivo 2011-2012 per un importo di € 32.284,17.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il giudicato esterno costituito dalla sentenza (ormai definitiva) del Tribunale di Roma
n. 2117/2020 del 28.2.2020.
Nel suddetto giudizio si sono costituiti sia Agenzia che l'Inps, contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 -2 Riunite le cause, con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: in accoglimento dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento
n. 097 2023 9046367607 000, dichiara la prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall'Inps con gli avvisi di addebito n. 397
2011 2004392753 000 e n. 397 2011 2005504612 000 e la conseguente inesistenza del diritto a procedere esecutivamente;
dichiara altresì l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente in relazione all'avviso di addebito n. 397 2013
0008194118 000, alla luce della sentenza n. 2117/2020 del Tribunale di Roma;
condanna l'Inps alla rifusione delle spese di