Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 221
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione III civile
R.G. 3282/2023
All'udienza collegiale del giorno 14/01/2025 ore 10:30
dott.ssa Cecilia De Santis presidente
dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio consigliere relatore
dott. Biagio Roberto Cimini consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
FINO 2 SECURITISATION SRL
Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA Avv. Chiara Coletti in sost.
Appellato/i
PU IU
Il difensore dell'appellante si riporta alle conclusioni dell'atto di appello e alle note depositate.
Chiede la decisione della causa.
La Corte, visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide a fine udienza.
IL FUNZIONARIO UPP LA PRESIDENTE
Giulia Angelini Dott.ssa Cecilia
De Santis
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
1
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3282 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra FINO 2 SECURITISATION SRL Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA
e PU IU
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 135 del 2023 con cui il Tribunale di Latina ha deciso l'opposizione all'esecuzione proposta da UC US che aveva richiesto di dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore Fino 2 Securitisation s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi per cui è causa promosso da doValue
S.p.A. quale mandataria di Fino 2 Securitisation s.r.l.. A conforto dell'opposizione, aveva dedotto: “1. usurarietà ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. del contratto di mutuo;
2. illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 69.240,56 del cessionario quale società di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999;
3. carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo - difetto di titolarità del credito azionato.;
4. illegittimità della richiesta di interessi superiori al tasso legale per estinzione del rapporto di mutuo;
5. Prescrizione del credito”. Il Tribunale ha statuito quanto segue: “(omissis) - in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in ordine alle somme oggetto di precetto, ad eccezione dell'importo di € 23.164,35,
- rigetta per il resto l'opposizione,
- compensa le spese di lite e di CTU in ragione di 1/3,
- condanna, per i restanti 2/3, l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta DOVALUE S.P.A. che liquida, in € 2.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e 2.500,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a”. Parte appellata ha optato per la contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c., viene decisa con lettura della sentenza a fine udienza.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che, poiché non hanno partecipato al giudizio i terzi pignorati (indicati nell'all. 6 all'atto di citazione in primo grado), il contraddittorio non può ritenersi integro. Va fatta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 2021 (seguita da altre dello stesso tenore) che ha stabilito quanto segue: “È avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza.