Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1592

CA Roma
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Roma
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1592
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1592
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3679/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
LI OL
Avv. LEPONE TIZIANO pres.
AVV. IUNCO KATIA
Appellato/i
ER SPA
Avv. TUCCINI RICCARDO pres.
CU AN
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc
.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
OL LI (c.f. [...]), domiciliato presso i difensori avv.ti
Tiziano Lepone e Katia Iunco che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
ER s.p.a. (c.f.00171820327), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
AN CU
CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.22410/2019 resa in data 20.11.2019 dal
Tribunale di Roma.
2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9.07.2020 CO LL ha proposto appello contro la sentenza n. 22410/19 pubblicata in data 20/11/2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.62944/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di EL s.p.a. e ND IL, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione di veicoli.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “LI OL, in relazione al sinistro stradale avvenuto il 23.11.2011 e che l'aveva visto coinvolto quale pedone investito dal motoveicolo condotto e di proprietà di CU AN mentre era in fase di attraversamento della strada - assicurato con la s.p.a. ER
- agiva in giudizio con atto 2 notificato ed iscritto a Ruolo nel settembre 2013 nei confronti dei detti soggetti convenuti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei vari danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante. Allegava una certa dinamica del sinistro stradale conducente all'affermazione della responsabilità del veicolo che l'aveva investito. Si costituiva in giudizio il LL contestando recisamente la domanda fornendo una allegazione del teatro complessivo dell'evento dannoso differente e nuovo per cui egli doveva restare indenne da ogni condanna. La società di assicurazioni contestava la domanda allegando che il pedone: - era sopraggiunto da destra a sinistra rispetto alla direzione di marcia del motoveicolo;
- al di fuori delle strisce pedonali;
- non aveva urtato il pedone. Nel resto contestava con diffusa argomentazione la tesi attorea in relazione alle varie voci di danno richieste. Le parti utilizzavano i termini ex art. 183 cod. proc. civ. All'esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all'esame decisorio una volta spirato il termine di 80 giorni previsto dall'art. 190 del codice di procedura civile come novellato nel 1990 per consentire le ultime difese alle parti.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda svolta da LI OL e condanna CU AN e la s.p.a. ER in solido al risarcimento del danno liquidato in attuali euro
16.832,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 750,00 per spese ed euro 5.335,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone 11 a definitivo carico dei convenuti in solido l'esborso della
CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria ed oggi confermata a saldo definitivo”.
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§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda va accolta in termini di corresponsabilità nei limiti di cui ora si dirà. Ed invero, sulla base delle rispettive allegazioni deduzioni argomentazioni, e tenuto altresì conto dell'ampia istruzione probatoria svolta, a carico di entrambi i protagonisti va posto il fatto che si era in ora serale di novembre – ore 17,10 – e che pur essendovi illuminazione pubblica sufficiente per come accertato dai VV.UU. l'asfalto era bagnato “per pioggia in atto” per cui entrambi dovevano tenere comportamento prudente e lungimirante onde evitare ogni pericolo nella rispettiva circolazione su strada pubblica. Ciò posto, a carico del pedone va posto il fatto di aver intrapreso l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali
– dovendo dunque concedere la precedenza ai veicoli marcianti – su strada a doppio senso di marcia;
era però giunto al centro della carreggiata unica dovendo attraversare l'altra semicarreggiata da cui proveniva la moto. A carico del motociclista va posto il fatto di aver tenuto una condotta di marcia imprudente in quanto marciava dietro un'auto e, vuoi per evitare impatto con tale auto che aveva avvistato il pedone frenando (senza dunque tenere verosimilmente la prescritta distanza di sicurezza), vuoi per volerla superare comunque sulla sinistra così però invadendo l'opposta semicarreggiata, ha finito per urtare il pedone oppure per ingenerare in lui la rappresentazione del pericolo imminente della collisione (il dato non è rimasto oggettivamente chiaro dalla copiosa prova testi espletata) sicché comunque il pedone è finito in terra procurandosi le varie lesioni che in ogni caso vanno causalmente ricollegate alla dinamica del sinistro stradale in questione. Valutati i due comportamenti si stima ripartire in concreto in termini paritetici la responsabilità nel verificarsi dell'accorso. Ogni altro elemento di prova dedotto dalle parti ed ogni altra argomentazione non appare scalfire il nucleo essenziale della ricostruzione oggettiva dell'accadimento secondo prudente apprezzamento del caso concreto. Si precisa che le somme che appresso si liquidano rappresentano già la metà dell'intero astrattamente risarcibile.

2.1. Venendo al quantum da liquidare a titolo di danno biologico va osservato in via preliminare che l'attore ha chiesto l'applicazione della c.d. tabella di liquidazione del biologico elaborata dal Tribunale di Milano.
All'uopo, premesso che questo Tribunale varò a partire dall'anno 1996 una tabella di liquidazione del danno biologico (con presentazione del lavoro svolto sul Foro Italiano parte quinta a gennaio 1996), e che da allora detta tabella è stata aggiornata e rivisitata negli anni successivi (con arricchimento negli anni successivi del varo della tabella liquidazione del danno parentale da morte), questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma nonostante le più recenti decisioni innovative della Corte di cassazione, a partire da quella n. 12408/2011 secondo la quale
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'la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'. In tale prospettiva, pur concordando sul fatto che
“l'equità non soltanto (è) regola del caso concreto ma anche parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', questo Giudice, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, ritiene di non doversi discostare dalla giurisprudenza sul punto sinora seguita liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. Va rilevato che in ordine alla elezione delle tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, il nuovo orientamento iniziato con le pronunce Cass. 12408/2011 e
Cass. 18641/2011 non è univoco potendosi ravvisare in Cass. 17879/2011, cronologicamente intermedia, uno stemperamento dell'indicazione data con le altre due pronunce. Si osserva, infatti, in primo luogo che nonostante la novità dei principi introdotti non sono stati contraddetti quelli propugnati Cassazione nelle sentenze
“gemelle” del 2008 (SS.UU. n. 26972\08 e seguenti). In secondo luogo non può contraddirsi il fatto che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. III,
11 gennaio 2007, n. 392
; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez.
III, 20 marzo 2006, n. 6088
; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877). Inoltre, per costante giurisprudenza le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme
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