Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 400
CA Ancona
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 976/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli ConIGliere
Dr. Paola Mureddu ConIGliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero sopra rubricato promossa da:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DOLCINI;
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ancona, Corso Stamira n. 17;
APPELLANTE contro
(CF: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PIETRO ARESTA;
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in JESI (AN), via Mura Orientali n. 20;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N.810/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 19.4.2024, pronunciata a definizione della causa iscritta al n.1695/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullabilità dell'accordo conciliativo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità della parte della sentenza che lo recepisce e accertata la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio e del precedente oltre interessi legali ovvero nell'importo minore o maggiore accertato in giudizio;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 810/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Corinaldesi
(Presidente), dott. AN di Tano (Giudice), dott. Valerio Guidarelli (Giudice
Estensore), nell'ambito del giudizio N.R.G. 1965/2021, depositata in cancelleria in data 19/04/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado -conformemente al contenuto della memoria difensiva del
27/06/2022 (cfr. 5) - che qui si riportano:
1) Porre a carico dell'appellato a titolo di assegno divorzile un contributo nella misura non inferiore ad € 1.500,00 o altra ritenuta congrua dal Tribunale, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
nel caso in cui l'importo dell'assegno divorzile fosse inferiore a detta cifra, la spesa per il mutuo della casa coniugale sita in Numana, Via delle Azalee n. 5 dovrà essere posta interamente a carico del fino all'estinzione del medesimo;
_1
2) Rigettare interamente tutte le domande formulate dal nel ricorso _1 introduttivo.
pagina 2 di 12 -Sempre in via principale, ricevere ed esaminare per i motivi tutti dedotti in narrativa, le eccezioni contenute nella memoria difensiva del 27/06/2022 (cfr. 5 pag. 5 sub I.2), pretermesse dal primo giudice e non contestate, che si qui si ripropongono espressamente.
Si aggiunge che le suddette eccezioni, non essendo state contestate da controparte, assumono valore probatorio ai sensi dell'art. 115 comma 1c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare valido ed efficace l'accordo sulle condizioni di divorzio e le conclusioni congiunte ivi presentate dalle parti e, per l'effetto, respingere l'appello perché improcedibile
e/o inammissibile per tutti i motivi rappresentati;
Ritenere comunque
l'impugnazione manifestamente infondata;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese;
In Accoglimento dell'appello incidentale, contrariis reiectis,
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
1) confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e ; Controparte_1 Parte_1
2) dichiarare che nulla è dovuto alla RA né a titolo di Parte_1 mantenimento, né a titolo di assegno divorzile;
3) disporre che la casa coniugale con tutti gli arredi ivi esistenti sin dalla separazione, non venga più assegnata in godimento alla RA , Parte_1 essendo venuti meno i presupposti per la sua assegnazione alla stessa;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Procuratore Generale “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 810/2024, pubblicata in data 19.04.2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da _1
e ad Ancona il 20.12.2001 e - sulla base delle
[...] Parte_1 conclusioni (congiunte) delle parti - precisate all'udienza dell'11.4.2024 - ha preso pagina 3 di 12
atto dell'accordo raggiunto dalle parti medesime nel corso del procedimento, previa valutazione della conformità delle condizioni di divorzio alla situazione economica delle parti e all'attuale condizione del figlio della coppia - Persona_1
- ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per ottenerne la riforma parziale, impugnando specificamente il capo 4 e il capo 6, al fine di vedere annullato l'accordo - parte integrante della sentenza - e conseguentemente accolte le domande e le allegazioni non affrontate nel merito dal primo Giudice, nonché esaminate le eccezioni sollevate dal precedente difensore, Avv. Roberto Catani con la memoria difensiva del 27.06.2022. ha resistito al gravame ex adverso interposto, chiedendo - Controparte_1 in rito - l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e - nel merito - il rigetto dell'impugnazione, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia dell'accordo sulle condizioni di divorzio e le conclusioni presentate.
L'appellante ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di parziale riforma della sentenza di primo grado, chiedendo che nulla sia dovuto alla IG.ra - né a titolo di mantenimento, né a titolo di assegno divorzile Parte_1
- e che la casa coniugale non venga alla stessa assegnata, essendo venuti meno i presupposti per detta assegnazione.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di conIGlio, con assegnazione alle parti di un breve termine per il deposito di note e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura, in primo luogo, il capo 4 della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli ConIGliere
Dr. Paola Mureddu ConIGliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero sopra rubricato promossa da:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DOLCINI;
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ancona, Corso Stamira n. 17;
APPELLANTE contro
(CF: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PIETRO ARESTA;
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in JESI (AN), via Mura Orientali n. 20;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N.810/2024 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 19.4.2024, pronunciata a definizione della causa iscritta al n.1695/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullabilità dell'accordo conciliativo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità della parte della sentenza che lo recepisce e accertata la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio e del precedente oltre interessi legali ovvero nell'importo minore o maggiore accertato in giudizio;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 810/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Corinaldesi
(Presidente), dott. AN di Tano (Giudice), dott. Valerio Guidarelli (Giudice
Estensore), nell'ambito del giudizio N.R.G. 1965/2021, depositata in cancelleria in data 19/04/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado -conformemente al contenuto della memoria difensiva del
27/06/2022 (cfr. 5) - che qui si riportano:
1) Porre a carico dell'appellato a titolo di assegno divorzile un contributo nella misura non inferiore ad € 1.500,00 o altra ritenuta congrua dal Tribunale, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
nel caso in cui l'importo dell'assegno divorzile fosse inferiore a detta cifra, la spesa per il mutuo della casa coniugale sita in Numana, Via delle Azalee n. 5 dovrà essere posta interamente a carico del fino all'estinzione del medesimo;
_1
2) Rigettare interamente tutte le domande formulate dal nel ricorso _1 introduttivo.
pagina 2 di 12 -Sempre in via principale, ricevere ed esaminare per i motivi tutti dedotti in narrativa, le eccezioni contenute nella memoria difensiva del 27/06/2022 (cfr. 5 pag. 5 sub I.2), pretermesse dal primo giudice e non contestate, che si qui si ripropongono espressamente.
Si aggiunge che le suddette eccezioni, non essendo state contestate da controparte, assumono valore probatorio ai sensi dell'art. 115 comma 1c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare valido ed efficace l'accordo sulle condizioni di divorzio e le conclusioni congiunte ivi presentate dalle parti e, per l'effetto, respingere l'appello perché improcedibile
e/o inammissibile per tutti i motivi rappresentati;
Ritenere comunque
l'impugnazione manifestamente infondata;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese;
In Accoglimento dell'appello incidentale, contrariis reiectis,
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
1) confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e ; Controparte_1 Parte_1
2) dichiarare che nulla è dovuto alla RA né a titolo di Parte_1 mantenimento, né a titolo di assegno divorzile;
3) disporre che la casa coniugale con tutti gli arredi ivi esistenti sin dalla separazione, non venga più assegnata in godimento alla RA , Parte_1 essendo venuti meno i presupposti per la sua assegnazione alla stessa;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Procuratore Generale “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 810/2024, pubblicata in data 19.04.2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da _1
e ad Ancona il 20.12.2001 e - sulla base delle
[...] Parte_1 conclusioni (congiunte) delle parti - precisate all'udienza dell'11.4.2024 - ha preso pagina 3 di 12
atto dell'accordo raggiunto dalle parti medesime nel corso del procedimento, previa valutazione della conformità delle condizioni di divorzio alla situazione economica delle parti e all'attuale condizione del figlio della coppia - Persona_1
- ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza per ottenerne la riforma parziale, impugnando specificamente il capo 4 e il capo 6, al fine di vedere annullato l'accordo - parte integrante della sentenza - e conseguentemente accolte le domande e le allegazioni non affrontate nel merito dal primo Giudice, nonché esaminate le eccezioni sollevate dal precedente difensore, Avv. Roberto Catani con la memoria difensiva del 27.06.2022. ha resistito al gravame ex adverso interposto, chiedendo - Controparte_1 in rito - l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e - nel merito - il rigetto dell'impugnazione, con conseguente dichiarazione di validità ed efficacia dell'accordo sulle condizioni di divorzio e le conclusioni presentate.
L'appellante ha, altresì, proposto appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di parziale riforma della sentenza di primo grado, chiedendo che nulla sia dovuto alla IG.ra - né a titolo di mantenimento, né a titolo di assegno divorzile Parte_1
- e che la casa coniugale non venga alla stessa assegnata, essendo venuti meno i presupposti per detta assegnazione.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 14.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di conIGlio, con assegnazione alle parti di un breve termine per il deposito di note e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura, in primo luogo, il capo 4 della sentenza
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