Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2024, n. 610
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. R G Presidente
2. dr. V T Consigliere
3. dr. R D P Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell' 08/02/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. DI SARRO CARMELA, elettivamente domiciliati in NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE G1
Appellante
e
Contr
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALLOCCA PASQUALE e
S M, elettivamente domiciliata in NAPOLI C.SO GARIBALDI,387
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
, , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ l' esponendo di essere dipendenti dell' Controparte_2
resistente, inquadrati nel profilo professionale di macchinisti del che Organizzazione_1
durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non avevano percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa
e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 nonché i ticket mensa;
che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di
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ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo
Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario
o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”;
che, nell'indennità per ferie, doveva rientrare anche il ticket e l'indennità di turno perché strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni. Concludevano chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Regolarmente costituito l' ccepiva la prescrizione Controparte_2
e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 3805/2023, pubblicata il 07/06/2023, il GL adito rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto tempestivo appello i lavoratori, sia pure riducendo la domanda limitatamente alle indennità perequativa e compensativa e rinunziando alle altre originariamente azionate. Censuravano l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, invocando la nozione europea di retribuzione ed evidenziando che le indennità reclamate avevano natura di retribuzione ordinaria collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Pertanto, chiedevano l'integrale riforma della sentenza.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l'appellato che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Il Collegio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo.
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1. Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di CP_3
durante le ferie usufruite.
[...]
1.1 Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1
precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva
n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425;
Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021;
Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216;
da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
2.2 Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali
o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che
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rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
"paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
2.2.1 Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la
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