Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 2030
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Testo completo
N. 186/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.01.2024 al n. RG 186/2024, avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023,
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana di Modica, presso il cui studio, sito in Augusta, Via G. Lavaggi 127, risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
press ucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N, risulta elettivamente domiciliato;
- appellato - nonché contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3 Alessandra Lucentini, presso il cui studio, sito in Lucca, viale Giosuè Carducci n.139, risulta elettivamente domiciliato;
-appellato -
avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “PIACCIA ALL'ILL.MA Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza eccezione di parte avversa: – In via pregiudiziale e cautelare, sussistendone i presupposti e per i gravi motivi dedotti ex art 283 cpc, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- Nel merito dichiarare nulla ed inefficace la sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca, nonché la nullità di tutti i provvedimenti del procedimento sub 1 rg 1119/23, per i motivi di cui in narrativa riformandola nella parte in cui viene imposta alla una condanna alle spese di lite, nella parte Pt_1 in cui non viene previsto alcuna decisone in merito all'intervento di CP_2
e nelle parte in cui viene recepito l'accordo di mediazione in quanto viene imposto ordine illegittimo ed illogico scevro da qualsiasi argomentazione logica e perché contradditorio e incoerente con i dettami processuali e sostanziali, contra legem e così come spiegato nella narrativa che precede;
- Riformare la sentenza dichiarando la nullità della condanna alle spese di lite ai danni della ( Pt_1 punto 1 del presente atto) per come spiegato in quanto non sussiste la soccombenza e non vi è il riferimento alla normativa di diritto per cui la condanna è sproporzionata nel quantum - Dichiarare nulla ed inefficace e inesistente la sentenza impugnata attesa la mancata declaratoria in ordine al e, in CP_2 subordine, riformare la sentenza stabilendo che l'intervento del è CP_2 inammissibile al sub 1 in quanto tardivo e nel processo principale in quanto la sua posizione è irrilevante con condanna di spese e compensi a difensore a favore della - In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Pt_1 conclusioni modificare e/o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce l'accordo di mediazione ed in specie in tutte quelle clausole che limitano i diritti indisponibili della particolarmente si chiede che siano escluse le Pt_1 clausole sull'obbligatorietà della appellante di non trasferire la sua residenza fuori dai confini provinciali, determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore ad €500,00, assegnare l'intero importo Persona_1 dell'assegno unico previsto da Inps alla rideterminare il diritto di visita Pt_1 disponendo che il padre lo possa vedere due volte settimana e a week end alternati e eliminare la clausola in cui è previsto il diritto di recupero per causa delle eventuali malattie del minore;
imporre al di fornire la P_ documentazione necessaria alla ogni anno a gennaio ai fini Isee;
imporre Pt_1 al di adempiere a tutte le spese straordinarie per il figlio minore attesa la P_ impossibilità per la di produrre reddito”. Pt_1
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - in via P_ pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 9/2024 emessa dal Tribunale di Lucca in data 5/01/2024, pubblicata il successivo 8/01/2024 all'interno del procedimento rubricato al numero di ruolo RG n. 1119/2023 per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c. - In via preliminare, respingere il proposto appello perché inammissibile per i motivi indicati in narrativa. - Nel merito, respingere l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9/2024 emessa il 5/01/2024 nel procedimento R.G. 1119/23 Civile – sez. Famiglia dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale (Presidente relatore- estensore Dott. Michele Fornaciari), pubblicata in data 8/01/2024, per i motivi indicati in narrativa. - Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda riformare la
2 sentenza oggi impugnata, disporre: - l'affidamento esclusivo del minore
[...]
(nato a [...] il [...]) in capo al padre Sig. Persona_1 P_
, con residenza e collocazione presso il padre e conseguente
[...] regolamentazione delle visite presso la madre, anche alla luce dei rapporti che il minore deve continuare ad avere con la sorella , secondo lo schema che di R_2 seguito si trascrive. Prima settimana: Il padre preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il mercoledì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al sabato mattina quando riaccompagnerà presso la madre alle ore 9. Seconda settimana: Il padre R_1 preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il lunedì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al giovedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo o presso la madre alle ore R_1
9. Inoltre, il padre terrà presso di sé il minore per l'intero fine settimana, prelevando il bambino dall'abitazione materna il sabato mattina alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo R_1
o presso la madre alle ore 9. - In caso di malattia del minore, il diritto di visita del genitore che non ha il figlio presso di sé sarà articolato nel seguente modo: nell'ipotesi in cui il pediatra di riferimento certifichi che non possa essere R_1 fatto uscire di casa, il genitore che ha presso di sé il figlio dovrà far vedere il bambino all'altro genitore nella propria abitazione. - Per le visite mediche, vaccinazioni e quant'altro necessario per la salute del minore, i genitori provvederanno ad una programmazione coordinata dei suddetti impegni, salvo urgenze. - Per quanto riguarda le vacanze, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, o suddivisi in due sottoperiodi. Tali date dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio per le vacanze estive ed entro il 31 ottobre per le vacanze invernali. - Il periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso tra i due genitori i quali si alterneranno di anno in anno in modo da festeggiare, secondo un regime paritetico le festività principali con la figlia (24 Dic, 25 Dic, 26 Dic. 31 Dic. Capodanno Epifania). - Le vacanze pasquali saranno festeggiate in modo che trascorra R_1 la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e l'anno dopo con la madre e così via di anno in anno. - Il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 potranno inserire futuri nuovi partners gradualmente solo se si tratta di una relazione stabile e moralmente idonea compatibilmente con l'età del minore. In caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca. - La Sig.ra quando il bambino è presso di lei non potrà Parte_1 ospitare e a far dominare presso la propria abitazione persone estranee ad eccezione dei familiari stretti e del Sig. padre della minore . - CP_2 R_2
In relazione al contributo al mantenimento ordinario di Persona_1 disporre il mantenimento diretto dello stesso stanti i tempi di permanenza equivalenti, nonché le paritetiche condizioni economiche delle parti. In subordine, disporre un contributo a carico del padre in favore del figlio da erogare alla madre per non oltre € 200,00 mensili finché la medesima non reperirà un impiego lavorativo. - Le spese straordinarie dovranno invece sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo quelle previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca”.
3
Per l'appellato “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata CP_2
l'estraneità di al giudizio di regolamentazione della responsabilità CP_2 genitoriale verso il figlio minore , svoltosi dinanzi al Controparte_3 Persona_1 Tribunale di Lucca N.RG.1119/2023, definito con sentenza del Tribunale di Lucca 8 gennaio 2024 n.9, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta nei suoi confronti da disponendo consequenzialmente Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio di con condanna di CP_2 Parte_1 alle spese di lite”.
[...]
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art.
473 bis 51 c.p.c., e , in data 14/03/2023, Parte_1 Controparte_1 adivano il Tribunale di Lucca affinché recepisse le condizioni di affidamento del figlio minore (nato il [...]), concordate dalle parti in sede di R_1 mediazione familiare.
Nelle more tra il deposito del ricorso congiunto e la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., il depositava ricorso ex art. 473 bis 15 P_
c.p.c., chiedendo che alla fosse inibito il trasferimento del figlio in Sicilia. Pt_1
Veniva pertanto aperto il sub procedimento cautelare R.G. n. 1119-1/2023.
Con provvedimento del 21.07.2023, il Presidente del Tribunale di Lucca dava atto che, a seguito del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.01.2024 al n. RG 186/2024, avverso la sentenza n. 9/2024, emessa dal Tribunale di Lucca in data 05.01.2024 e pubblicata in data 08.01.2024, nel procedimento rubricato al RG n. 1119/2023,
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana di Modica, presso il cui studio, sito in Augusta, Via G. Lavaggi 127, risulta elettivamente domiciliata;
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
press ucca, Via Borgo Giannotti n. 199/N, risulta elettivamente domiciliato;
- appellato - nonché contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3 Alessandra Lucentini, presso il cui studio, sito in Lucca, viale Giosuè Carducci n.139, risulta elettivamente domiciliato;
-appellato -
avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “PIACCIA ALL'ILL.MA Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni istanza eccezione di parte avversa: – In via pregiudiziale e cautelare, sussistendone i presupposti e per i gravi motivi dedotti ex art 283 cpc, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- Nel merito dichiarare nulla ed inefficace la sentenza impugnata n.9/24 rg 1119/243 Tribunale di Lucca, nonché la nullità di tutti i provvedimenti del procedimento sub 1 rg 1119/23, per i motivi di cui in narrativa riformandola nella parte in cui viene imposta alla una condanna alle spese di lite, nella parte Pt_1 in cui non viene previsto alcuna decisone in merito all'intervento di CP_2
e nelle parte in cui viene recepito l'accordo di mediazione in quanto viene imposto ordine illegittimo ed illogico scevro da qualsiasi argomentazione logica e perché contradditorio e incoerente con i dettami processuali e sostanziali, contra legem e così come spiegato nella narrativa che precede;
- Riformare la sentenza dichiarando la nullità della condanna alle spese di lite ai danni della ( Pt_1 punto 1 del presente atto) per come spiegato in quanto non sussiste la soccombenza e non vi è il riferimento alla normativa di diritto per cui la condanna è sproporzionata nel quantum - Dichiarare nulla ed inefficace e inesistente la sentenza impugnata attesa la mancata declaratoria in ordine al e, in CP_2 subordine, riformare la sentenza stabilendo che l'intervento del è CP_2 inammissibile al sub 1 in quanto tardivo e nel processo principale in quanto la sua posizione è irrilevante con condanna di spese e compensi a difensore a favore della - In subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Pt_1 conclusioni modificare e/o revocare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce l'accordo di mediazione ed in specie in tutte quelle clausole che limitano i diritti indisponibili della particolarmente si chiede che siano escluse le Pt_1 clausole sull'obbligatorietà della appellante di non trasferire la sua residenza fuori dai confini provinciali, determinare l'aumento dell'assegno di mantenimento per il minore ad €500,00, assegnare l'intero importo Persona_1 dell'assegno unico previsto da Inps alla rideterminare il diritto di visita Pt_1 disponendo che il padre lo possa vedere due volte settimana e a week end alternati e eliminare la clausola in cui è previsto il diritto di recupero per causa delle eventuali malattie del minore;
imporre al di fornire la P_ documentazione necessaria alla ogni anno a gennaio ai fini Isee;
imporre Pt_1 al di adempiere a tutte le spese straordinarie per il figlio minore attesa la P_ impossibilità per la di produrre reddito”. Pt_1
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - in via P_ pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 9/2024 emessa dal Tribunale di Lucca in data 5/01/2024, pubblicata il successivo 8/01/2024 all'interno del procedimento rubricato al numero di ruolo RG n. 1119/2023 per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c. - In via preliminare, respingere il proposto appello perché inammissibile per i motivi indicati in narrativa. - Nel merito, respingere l'appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9/2024 emessa il 5/01/2024 nel procedimento R.G. 1119/23 Civile – sez. Famiglia dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale (Presidente relatore- estensore Dott. Michele Fornaciari), pubblicata in data 8/01/2024, per i motivi indicati in narrativa. - Nella denegata ipotesi in cui la Corte intenda riformare la
2 sentenza oggi impugnata, disporre: - l'affidamento esclusivo del minore
[...]
(nato a [...] il [...]) in capo al padre Sig. Persona_1 P_
, con residenza e collocazione presso il padre e conseguente
[...] regolamentazione delle visite presso la madre, anche alla luce dei rapporti che il minore deve continuare ad avere con la sorella , secondo lo schema che di R_2 seguito si trascrive. Prima settimana: Il padre preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il mercoledì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al sabato mattina quando riaccompagnerà presso la madre alle ore 9. Seconda settimana: Il padre R_1 preleverà il bambino all'uscita dell'asilo il lunedì, o in alternativa preleverà il bambino dall'abitazione materna alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al giovedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo o presso la madre alle ore R_1
9. Inoltre, il padre terrà presso di sé il minore per l'intero fine settimana, prelevando il bambino dall'abitazione materna il sabato mattina alle ore 10:00, e lo terrà presso di sé fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà all'asilo R_1
o presso la madre alle ore 9. - In caso di malattia del minore, il diritto di visita del genitore che non ha il figlio presso di sé sarà articolato nel seguente modo: nell'ipotesi in cui il pediatra di riferimento certifichi che non possa essere R_1 fatto uscire di casa, il genitore che ha presso di sé il figlio dovrà far vedere il bambino all'altro genitore nella propria abitazione. - Per le visite mediche, vaccinazioni e quant'altro necessario per la salute del minore, i genitori provvederanno ad una programmazione coordinata dei suddetti impegni, salvo urgenze. - Per quanto riguarda le vacanze, i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, o suddivisi in due sottoperiodi. Tali date dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio per le vacanze estive ed entro il 31 ottobre per le vacanze invernali. - Il periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso tra i due genitori i quali si alterneranno di anno in anno in modo da festeggiare, secondo un regime paritetico le festività principali con la figlia (24 Dic, 25 Dic, 26 Dic. 31 Dic. Capodanno Epifania). - Le vacanze pasquali saranno festeggiate in modo che trascorra R_1 la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo un anno con il padre e l'anno dopo con la madre e così via di anno in anno. - Il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 potranno inserire futuri nuovi partners gradualmente solo se si tratta di una relazione stabile e moralmente idonea compatibilmente con l'età del minore. In caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca. - La Sig.ra quando il bambino è presso di lei non potrà Parte_1 ospitare e a far dominare presso la propria abitazione persone estranee ad eccezione dei familiari stretti e del Sig. padre della minore . - CP_2 R_2
In relazione al contributo al mantenimento ordinario di Persona_1 disporre il mantenimento diretto dello stesso stanti i tempi di permanenza equivalenti, nonché le paritetiche condizioni economiche delle parti. In subordine, disporre un contributo a carico del padre in favore del figlio da erogare alla madre per non oltre € 200,00 mensili finché la medesima non reperirà un impiego lavorativo. - Le spese straordinarie dovranno invece sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo quelle previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca”.
3
Per l'appellato “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata CP_2
l'estraneità di al giudizio di regolamentazione della responsabilità CP_2 genitoriale verso il figlio minore , svoltosi dinanzi al Controparte_3 Persona_1 Tribunale di Lucca N.RG.1119/2023, definito con sentenza del Tribunale di Lucca 8 gennaio 2024 n.9, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta nei suoi confronti da disponendo consequenzialmente Parte_1
l'estromissione dal presente giudizio di con condanna di CP_2 Parte_1 alle spese di lite”.
[...]
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art.
473 bis 51 c.p.c., e , in data 14/03/2023, Parte_1 Controparte_1 adivano il Tribunale di Lucca affinché recepisse le condizioni di affidamento del figlio minore (nato il [...]), concordate dalle parti in sede di R_1 mediazione familiare.
Nelle more tra il deposito del ricorso congiunto e la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., il depositava ricorso ex art. 473 bis 15 P_
c.p.c., chiedendo che alla fosse inibito il trasferimento del figlio in Sicilia. Pt_1
Veniva pertanto aperto il sub procedimento cautelare R.G. n. 1119-1/2023.
Con provvedimento del 21.07.2023, il Presidente del Tribunale di Lucca dava atto che, a seguito del
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