Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 3671
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere
nella causa iscritta al n. 1674 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente sentenza
TRA
OR EL, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Morelli, come da procura in atti
-APPELLANTE-
E
TO DI OR OB E C. S.N.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Bisceglia e Francesco Bisceglia, come da procura in atti
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14441/2020 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 29 settembre 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 6 febbraio 2019, AN RI, locatore dell'immobile sito in Roma, V.le S.
r.g. n. 1
Giovanni Bosco, nn. 30/32, condotto in locazione per uso commerciale da
NI s.n.c, ha chiesto al Tribunale di Roma la convalida dello sfratto, con fissazione della data di rilascio, in forza dell'inadempimento di parte convenuta, per non aver corrisposto il canone relativo alla mensilità di Gennaio 2019, pari ad € 2000,00. Per l'ipotesi di opposizione, ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice. La società conduttrice ha contestato la domanda, sostenendo e documentando di aver corrisposto la mensilità di gennaio 2019, insieme alle mensilità non ancora scadute relative al periodo febbraio/giugno 2019, e facendo presente che per consuetudine ormai invalsa tra le parti e giustificata dal rapporto di stretta parentela esistente tra il locatore e OB RI, amministratore della società conduttrice, il pagamento del canone era sempre avvenuto, con la tolleranza del locatore, con soluzioni semestrali o annuali senza il rispetto di scadenze precise, come dimostrato dalla copia dei bonifici versati in atti. Il Tribunale, denegata l'ordinanza di convalida, in ragione dell'intervenuto pagamento del canone, ha disposto il mutamento del rito con assegnazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti difensivi. AN RI nella memoria ex art. 426 c.p.c. ha dichiarato di disconoscere l'autenticità della propria firma apposta alla scrittura datata 25/11/2015 con cui le parti avevano ridotto ad €. 2.000,00 mensili il canone di locazione originariamente determinato in €. 4.000,00, intendendo così far valere l'inadempimento della conduttrice NI s.n.c. anche per le minori somme versate a titolo di canoni. Ha chiesto la risoluzione di diritto del contratto, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta in esso. Come si legge nel verbale dell'udienza del 15 ottobre 2019, parte attrice ha rinunciato alla domanda di disconoscimento della firma apposta alla scrittura integrativa del 25/11/2015 e alla domanda di condanna della convenuta al pagamento delle dedotte differenze di canone. Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“respinge la domanda avanzata dall'intimante di risoluzione del contratto ex art 1456 cc in applicazione della clausola risolutiva espressa, perché inammissibile, in quanto tardivamente proposta come domanda nuova;
respinge la domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata per i motivi sopra esposti, e per l'effetto respinge la conseguente domanda di pagamento delle differenze dei canoni, statuendo che parte conduttrice ha regolarmente pagato quanto dovuto, sulla base degli intervenuti accordi, non sussistendo morosità alcuna a carico della stessa;
condanna infine parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 100,00 per
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