Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2024, n. 926
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Testo completo
N. 542/2023 + riunito N. 555/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa R C Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei due giudizi riuniti n. 542/2023 e 555/2023
promossi in sede di appello da
in qualità di curatrice speciale della minore Avv. Parte 1 nata a Moncalieri (TO) in data 11/03/2017, Pna 1 elettivamente domiciliata in Torino, via Morghen n. 28 presso lo studio legale, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 7/11/2022 e del 28/04/2023,
Appellante
Nei confronti di
C_1 nata a Torino il 14/10/1986, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Moncalieri n. 213 bis, presso lo studio degli Avv.ti Ilaria
Mattana e Clementina Cillo che la rappresentano e difendono per procura
in atti,
Appellante
e contro
nata a Chieri (TO) il 01/03/1983, elettivamente C 2 domiciliata in Torino, Via Susa n. 30, presso lo studio dell'Avv. Erika Franciscono che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n.
1333/2023, pubblicata il 29/03/2023, resa con decisione del 27/03/2023 nel procedimento iscritto al n. di R.G. 6575/2020, in materia di scioglimento dell'unione civile ai sensi dell'art. 1 comma 24 della L. 76/16
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come da verbale udienza in data 17.05.2024)
Per l'appellante Avv. Parte 1 in qualità di curatrice speciale della minore Pna 1 come da ricorso in appello:
"IN VIA PRINCIPALE riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui disapplica l'atto amministrativo di riconoscimento del rapporto di filiazione tra la madre P non biologica e e rigetta tutte le domande avanzate dalla signora CP 1 in ordine all'affidamento al mantenimento e alla frequentazione della bambina e, conseguentemente, dettare una regolamentazione relativa all'affidamento, al mantenimento e alla frequentazione della bambina con entrambe le madri in continuità con il calendario applicato prima dell'emanazione della sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA nel caso di conferma della sentenza di primo grado, disporre, in ogni caso, nell'interesse della minore, che ella possa mantenere una frequentazione stabile e continuativa con la madre sociale, in continuità con il calendario applicato prima dell'emanazione della sentenza”.
Per l'appellante C_1 nella comparsa di costituzione con appello incidentale adesivo:
"CHIEDE che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, C_1in accoglimento dell'impugnazione proposta da e dalla curatrice della minore voglia parzialmente riformare la Pna 1
, sentenza n.1333/2023 del 29.03.23 del Tribunale di Torino, pronunciata nel procedimento R.G. N. 6575/20, notificata alla sig.ra Controparte 1 in data 30.03.23 e regolamentare l'affidamento, il mantenimento e la frequentazione da parte delle madri secondo le seguenti modalità: AFFIDARE Persona 1 ad entrambe le genitrici con collocazione prevalente della stessa presso Controparte 1 dove manterrà la residenza e permanenza della minore presso ciascuna genitrice a settimane alternate dal lunedì quando verrà accompagnata a scuola al lunedì successivo, in periodo non scolastico alle 10.00 presso l'altro genitore;
o, per l'ipotesi in cui il Giudice non ritenga proficua la settimana consecutiva, al fine di mantenere i sette giorni presso ciascuna genitrice, aggiungere, all'attuale regolamentazione, nella settimana che termina con weekend di competenza C_1 il pernotto tra il martedì e il mercoledì e nella di settimana successiva il pernotto tra il lunedì e il martedì e tra il giovedì ed il venerdì, sempre con accompagnamento a scuola, in periodo non scolastico alle 10.00 presso l'altro genitore;
-ciascuna delle parti avrà cura di assicurare almeno un contatto giornaliero con l'altra mamma;
P DISPORRE che salvo diverso accordo tra le madri, trascorra con ciascun genitore
-durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 alla mattina del 31 dicembre e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio;
-durante le vacanze pasquali, 3 giorni con ciascuna genitrice e ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
-ciascuna madre godrà dei ponti che ricadono nella settimana o nei giorni di propria competenza;
-il giorno della festa della mamma ed il compleanno ad anni alterni con ciascuna delle madri;
DISPORRE che ciascuna genitrice provveda al mantenimento diretto della figlia nei giorni di propria competenza;
DISPORRE che le spese straordinarie, come indicate dal Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino del marzo 2016, siano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i due genitori;
DISPORRE che entrambe le madri rilascino il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambe;
RESPINGERE ogni altra domanda poiché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio e successive occorse.".
Per l'appellata C_2 come da foglio precisazione conclusioni in data 1.02.2024, richiamante le conclusioni dell'atto di comparsa e risposta in appello:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
In via preliminare e in rito,
- dichiarare inammissibili, anche ex art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale entrambi gli appelli proposti avverso la sentenza n. 1333/2023 pubblicata il 29/03/2023 del Tribunale di Torino, sia dalla signora C_1 che Parte_1 quale curatrice speciale della minore [...] dall'Avv.
Pna_1 ;
Nel merito, in via principale respingere gli appelli proposti avverso la sentenza n.n. 1333/2023
-
pubblicata il 29/03/2023 del Tribunale di Torino, sia dalla signora CP_1
[...] quale curatrice speciale della che dall'Avv. Parte 1 minore perché infondati in fatto e in diritto, di Pna 1
,
conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
in via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una delle
-
impugnazioni, disporre la regolamentazione del regime di affidamento e dei P tempi di permanenza di unitamente ad Controparte 1 in considerazione del miglior interesse per la minore, prevedendo altresì un contributo mensile al mantenimento della minore in capo ad CP_1
[...] ed in favore di parte appellata nell'importo che l'Ecc.ma Corte riterrà più opportuno;
In ogni caso,
-condannare parte appellante alle spese e compensi professionali ex D.M. 147/2022 del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, C.P.A. e successive occorrende.".
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi, nell'atto depositato in data 26.05.2023:
"La Procura Generale considerato che, quanto ai minori nati all'estero, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando che “In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo
a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della "partner" di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento” (Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 23319 del 23/08/2021
Rv. 662185 01), anche se, per i minori nati in Italia, ha affermato invece che In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di "
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore,
nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito,
l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 1. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore” (cfr.
Cassaz. Sez. 1, Ordinanza n. 7413 del 07/03/2022);
Vista la Sentenza n° 32 del 2021 con cui la Corte Costituzionale, pur rigettando le questioni innanzi a lei sollevate in materia di PMA nel caso di coppia lesbica omogenitoriale, ha sottolineato il rilievo fondamentale che ha in materia il preminente interesse del minore e l'attuale vuoto di tutela a livello normativo;
Rilevato che, pacificamente, la giurisprudenza di merito (con la sentenza TM Roma del 30.7.2014, n° 299) e poi di legittimità (cfr. Cassaz. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14007 del 31/05/2018), ha da tempo affermato, nella materia delle nuove famiglie e nuove genitorialità, in assenza di una regolamentazione normativa, la necessità di ispirarsi al principio del preminente interesse del minore di cui all'art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Per 2 ;
Vista l'età della minore di cui si discute;
Ritiene che la questione vada decisa ispirandosi al principio dell'interesse superiore del minore in questione. Ritiene che pertanto, quanto ai rapporti fra minore e madre sociale, la questione posta vada decisa tenendo conto delle risultanze degli accertamenti svolti tramite i Servizi Sociali e Specialistici ovvero provenienti da altre fonti, circa la natura e la bontà della relazione genitoriale fra la madre sociale e la minore (se, cioè, la