Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1960

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1960
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1960
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 148/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 148/2021 promossa da:
COMUNE DI VAGLI SOTTO (C.F. 00398720466), in persona del AC e legale rappresentante pro tempore Giovanni Lodovici, con il patrocinio dell'Avv. Piero
Fillioley, elettivamente domiciliato come da procura in atti;

APPELLANTE contro
AR PP CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv.
Armando Pasquinelli e dell'Avv. Chiara Bimbi, elettivamente domiciliato come da procura in atti;

AR GL (C.F. [...]), non costituito
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversaria eccezione, istanza e deduzione, riformare la Sentenza del Tribunale di Lucca n. 808/2020 (Doc. A) e, per
l'effetto, accogliere la domanda formulata dall'odierno appellante e, previa eventuale rimessione in istruttoria con accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non accolte, come sopra richiamate (cfr. motivo IV dell'appello): accertare e dichiarare la responsabilità di AR EP LL ex artt. 2043 e 2059
c.c. per il danno non patrimoniale subito dal Comune di AG TO e per l'effetto condannarlo al risarcimento dello stesso, mediante pagamento, in favore dell'odierno appellante della somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero determinata secondo equità. Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado e con condanna della controparte alla restituzione di quanto nelle more eventualmente corrisposto dal Comune di AG TO in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate (cfr. Motivo IV dell'appello)”
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite del 1 e 2 grado e con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 808/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 23.09.2020, in materia di risarcimento del danno da diffamazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di AG TO ha appellato la sentenza n. 808/2020 del 23.09.2020 con la quale il Tribunale di Lucca aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata da AR IA, in proprio e in qualità di
AC del predetto Comune, nei confronti di AR EP LL, non ravvisando in capo a quest'ultimo alcuna condotta idonea ad integrare gli estremi del delitto di diffamazione, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, AR IA e il
Comune di AG TO avevano chiesto la condanna di AR EP LL al risarcimento dei danni patiti in quanto quest'ultimo, dipendente del predetto Comune, si era reso responsabile di condotte lesive dell'onore e della reputazione dell'amministrazione comunale e del AC, in violazione altresì dei doveri del proprio ufficio.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che AR IA, AC del
Comune dall'anno 2004, era stato destinatario nel corso del proprio mandato di numerose denunce e querele per asseriti illeciti commessi in relazione alla gestione e allo sfruttamento delle cave di marmo, a seguito delle quali era sempre stato assolto.
In particolare, nel corso del proprio mandato, il primo cittadino era venuto a conoscenza della pendenza a proprio carico di un procedimento penale
(successivamente archiviato dal GIP del Tribunale di Lucca) instaurato a seguito di un esposto depositato in data 24.10.2014 dal Sig. DI UI, rappresentante legale della società Tre Elle s.r.l.
Quest'ultima società aveva avuto in concessione una cava di marmo di proprietà del
Comune ed aveva all'epoca in corso con quest'ultimo un contenzioso amministrativo a causa del mancato rinnovo della concessione stessa.
Parte attrice affermava che il già menzionato esposto traeva origine da due conversazioni intercorse rispettivamente in data 16.07.2014 e in data 28.07.2014 tra
AR EP LL, dipendente comunale dall'anno 2004, e DI UI e
TI ND (rappresentanti della società Tre Elle s.r.l.), conversazioni entrambe registrate all'insaputa del LL, nelle quali quest'ultimo aveva riferito di comportamenti non chiari o illeciti tenuti dal AC.
Secondo la ricostruzione di parte attrice “le affermazioni del convenuto, rivolte ai due interlocutori sopra indicati e riguardanti presunte condotte illecite del AC AR
IA nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, oltre che false, sono gravemente lesive della sua immagine e di quella dell'ente comunale e costituiscono violazione dei doveri del pubblico dipendente, oltre che del generale principio del neminem laedere”, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Il convenuto, AR EP LL, nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in forza della riserva di giurisdizione in favore della Corte dei Conti nonché la nullità dell'azione ex adverso proposta per difetto dei presupposti previsti dall'art. 51 d.lgs 174/2016.
Nel merito, il LL contestava la provenienza, la veridicità e il contenuto delle trascrizioni delle due conversazioni prodotte da controparte e, in ogni caso,
l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.
La causa veniva istruita documentalmente in quanto il giudice di prime cure, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2019, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto riteneva, da un lato, inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte attrice e, dall'altro lato, irrilevante l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta.
All'esito della causa, il Tribunale di Lucca, previo rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice,
in quanto ha ritenuto non provata una condotta idonea ad integrare gli estremi del delitto di diffamazione. In particolare, il primo giudice, dopo aver analizzato gli stralci di conversazioni prodotti da parte attrice, non vi ha ravvisato alcuna espressione riferibile al LL che potesse ritenersi lesiva della reputazione né dell'amministrazione comunale né del AC stesso.
Per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 12
d.p.r. 62/2013, il giudice di prime cure ha ritenuto il richiamo alla predetta norma del tutto inconferente al caso di specie, rilevando la stessa esclusivamente sul piano disciplinare del dipendente pubblico.
Il Tribunale infine condannava AR IA, in proprio e nella qualità di AC del
Comune, al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
A fronte di tali decisioni, il solo Comune di AG TO (e non anche il AC AR
IA in proprio) ha impugnato la predetta sentenza proponendo i seguenti motivi di appello:
1) errore nell'aver ritenuto applicabile al caso di specie l'esimente del diritto di critica rispetto alla condotta diffamatoria contestata di cui agli artt. 595 e 51 c.p.;
nullità della sentenza ex art. 132, co. 1 n. 4, c.p.c., per non aver esposto le ragioni di fatto della predetta decisione;
errore nell'aver ritenuto che la violazione dell'art. 12 d.p.r.
62/2013 rilevasse solo ai fini della responsabilità disciplinare e non anche ai fini della responsabilità civile;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver esaminato l'intero contenuto delle affermazioni contestate al convenuto, limitando l'analisi soltanto ad alcune frasi contenute nelle due conversazioni oggetto di trascrizione;

3) errata interpretazione delle risultanze istruttorie e, nello specifico, errore nell'aver ritenuto che le condotte contestate al LL non integrassero illecito civile ex artt.
2043
e 2059 c.c. in quanto le stesse non avrebbero natura diffamatoria ai sensi dell'art. 595 c.p. e/o in quanto non comporterebbero violazione dei doveri del pubblico dipendente ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 62/2013;

4) errore nell'aver rigettato le istanze istruttorie richieste nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. (prova per testi).
L'appellante, infine, ribadiva la sussistenza di un danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c.
subito da parte dell'Ente pubblico, rimettendone la quantificazione all'equo giudizio del giudice.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in appello AR EP LL, il quale concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, essendo a suo parere infondati tutti i motivi d'appello.
In particolare, il LL contestava anche in sede di gravame la paternità e
l'attribuibilità allo stesso delle conversazioni oggetto delle trascrizioni prodotte da controparte e, in ogni caso, la mancanza di qualsivoglia valenza offensiva e denigratoria delle frasi ivi riprodotte.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 09.07.2024 a seguito di udienza del 04.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare nel merito i motivi di gravame formulati dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, è opportuno evidenziare che l'appello è stato
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