Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2024, n. 1135
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 758/2021 R.G., tra:
Azienda Agricola G. AZ – Terre Della Baronia s.r.l., con sede in Campobello di Licata, SS. 123 Km. 12+700 (P.I. 01693910844), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, AZ IU IT (C.F. [...]), nonché quest'ultima in proprio, rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Di Benedetto e PE Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Caltanissetta n. 1 (numeri telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
AZ PE, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vaccaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Piersanti Mattarella n° 9 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 settembre 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate il 21 settembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Azienda Agricola G. AZ
– Terre Della Baronia s.r.l. e AZ IU IT proponevano appello avverso la sentenza non definitiva n. 356/2021 Reg. Sent., del 15 marzo 2021, pubblicata il 16 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Agrigento.
Con comparsa depositata il 03 novembre 2021, si costituiva in giudizio AZ PE, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2023, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si rappresenta che AZ PE conveniva in giudizio l'Azienda Agricola G. AZ - Terre della Baronia s.r.l. e AZ IU IT, premettendo:
- di essere il fondatore dell'azienda convenuta, nonché padre di AZ IU IT, socia di maggioranza ed amministratrice della società;
- di essere titolare del diritto di usufrutto su di un complesso immobiliare destinato alla produzione di vino, composto da un immobile ad uso abitativo e da uno stabilimento tra loro separati da una corte, nonché da alcuni terreni agricoli (tutti meglio specificati in atti);
- di aver acquistato il predetto diritto per effetto della vendita con riserva di usufrutto – di cui all' atto pubblico del 31 luglio 1986 in notar Silvio Scaglia Notaio in Agrigento - Rep. 5799/Racc. 2193 – con cui aveva ceduto la nuda proprietà di diversi immobili, tra cui quelli sopra specificati, alla signora UR IU;
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- che la nuda proprietà dei menzionati immobili era stata ceduta, dapprima, dalla UR in favore di RO PE, giusta atto del 17 ottobre 1986, ed, in seguito, da questi alla “Azienda Agricola Milici S.r.l.”, oggi “Azienda Agricola G. AZ - Terre della Baronia s.r.l.”, giusta atto del 22 ottobre 1992;
- di aver nel tempo esercitato sui beni specificati le facoltà a lui spettanti ai sensi degli artt. 981 e 982 c.c., esplicando il suo potere con atti di godimento e disposizione;
- di aver subito da parte delle convenute atti spoliativi, impedimenti e turbative in pregiudizio del suo diritto di usufrutto, consistiti: nell'esercitare l'attività di impresa presso il complesso immobiliare senza il consenso dell'usufruttuario e sostituendo addirittura le serrature dello stabilimento;
nella stipula tra i convenuti di un contratto di affitto dei terreni in forza del quale le uve prodotte dai fondi per cui è causa sarebbero state raccolte dalla AZ, quale affittuaria, e poi rivendute all'Azienda Agricola, senza prevedere alcun ristoro per l'usufruttuario.
In ragione di quanto sopra chiedeva: in via cautelare, la restituzione anticipata dei beni immobili di cui in premessa o, in subordine, il sequestro degli stessi o comunque dei relativi frutti;
nel merito, la condanna dei convenuti alla restituzione in favore dell'attore dei beni per cui è causa e dei relativi frutti, previa riduzione in pristino a loro spese di eventuali opere o interventi non autorizzati, nonché all'immediata cessazione di ogni impedimento o turbativa all'usufrutto. Chiedeva, inoltre, la condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di €2.406.268,78, o altra diversa somma ritenuta dovuta, a titolo di perdita dei frutti per mancato godimento dei fondi agricoli e dello stabilimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 maggio 2017, si costituivano entrambe le convenute, eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'altrui diritti di usufrutto per non uso ventennale, la prescrizione quinquennale della richiesta risarcitoria formulata e la prescrizione decennale della richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. e contestando, nel merito, quanto dedotto e domandato dalla controparte.
Le convenute formulavano, inoltre, domande riconvenzionali, con cui chiedevano: a norma dell'art. 983 c.c., la condanna dell'attore al pagamento di
€1.220.389,22 a titolo di interessi sulle somme impiegate per le costruzioni eseguite sugli immobili;
nonché, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1002 c.c., la condanna del AZ al pagamento di €237.079,30, quali imposte gravanti sui medesimi immobili e sino al quel momento corrisposte dalla società
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convenuta;
in subordine, la compensazione tra i menzionati crediti e quanto eventualmente dovuto all'attore.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano, infine, di accertare e dichiarare l'obbligo del AZ di redigere l'inventario dei beni immobili a norma dell'art. 1002 c.c., nonché di prestare idonea garanzia reale o personale, da calcolare in relazione al valore dei beni medesimi e, pertanto, in misura non inferiore ad
€8.000.000,00.
Con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“ACCERTA e DICHIARA il diritto di usufrutto di US LA sui beni immobili meglio descritti nell'atto costitutivo del 31 luglio 1986 (notar Silvio Scaglia - Rep. n. 5799, Raccolta n. 2193-, trascritto in Agrigento il 1° agosto 1986 al n. 11342/9760 e registrato a Canicattì il 20 agosto 1986 al n. 2701);
CONDANNA per l'effetto le convenute, nella disponibilità dei beni, ognuna per quanto di competenza per come meglio precisato in parte motiva, ad immettere US LA nel possesso pacifico degli immobili oggetto dell'usufrutto previa redazione dell'inventario a cura dell'attore ma a spese delle prime che ne hanno fatto richiesta;
ACCERTA e DICHIARA il diritto di US LA alla restituzione dei frutti civili e del controvalore economico dei frutti naturali a far data dal 30 giugno 2011, intervenuta la prescrizione per i periodi pregressi;
ACCERTA e DICHIARA che US LA è tenuto a corrispondere alla convenuta AZIENDA AGRICOLA G. LA - TERRE DELLA BARONIA S.R.L. gli interessi sulle somme impiegate per le costruzioni realizzate nel quinquennio anteriore alla domanda riconvenzionale, intervenuta la prescrizione per il pregresso;
RESPINGE ogni altra domanda delle parti”,
disponendo con separata ordinanza l'esperimento di consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare i frutti naturali e civili e gli interessi ex art. 983 c.c..
*****
Proponendo impugnazione, l'Azienda Agricola G. AZ – Terre Della Baronia s.r.l. e AZ IU IT eccepiscono che l'attore ha esercitato una azione di rivendicazione dei beni immobili, sicchè avrebbe dovuto fornire la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di usufrutto, risalendo, anche attraverso i propri dante causa, all'acquisto a titolo originario, o dimostrando il compimento dell'usucapione.
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Deducono, in ogni caso, che, anche a voler ipotizzare un più attenuato onere probatorio, l'atto pubblico del 31 luglio 1986, che ha ad oggetto il trasferimento a terzi della nuda proprietà dei beni, non dimostra la titolarità del diritto di usufrutto in capo a AZ PE, e lo stesso dicasi per i successivi atti di cessione della nuda proprietà fino a farla pervenire all'Azienda Agricola AZ, cui l'attore non ha partecipato.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte, così come il primo giudice, non condivide l'assunto secondo cui alla domanda di restituzione dei beni oggetto di un diritto di usufrutto debba applicarsi il regime della probatio diabolica, concepito limitatamente alla azione di rivendicazione posta in essere dal titolare
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PE Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 758/2021 R.G., tra:
Azienda Agricola G. AZ – Terre Della Baronia s.r.l., con sede in Campobello di Licata, SS. 123 Km. 12+700 (P.I. 01693910844), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, AZ IU IT (C.F. [...]), nonché quest'ultima in proprio, rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Di Benedetto e PE Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Caltanissetta n. 1 (numeri telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
AZ PE, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vaccaro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Piersanti Mattarella n° 9 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni e notifiche),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 settembre 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate il 21 settembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Azienda Agricola G. AZ
– Terre Della Baronia s.r.l. e AZ IU IT proponevano appello avverso la sentenza non definitiva n. 356/2021 Reg. Sent., del 15 marzo 2021, pubblicata il 16 marzo 2021, emessa dal Tribunale di Agrigento.
Con comparsa depositata il 03 novembre 2021, si costituiva in giudizio AZ PE, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2023, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si rappresenta che AZ PE conveniva in giudizio l'Azienda Agricola G. AZ - Terre della Baronia s.r.l. e AZ IU IT, premettendo:
- di essere il fondatore dell'azienda convenuta, nonché padre di AZ IU IT, socia di maggioranza ed amministratrice della società;
- di essere titolare del diritto di usufrutto su di un complesso immobiliare destinato alla produzione di vino, composto da un immobile ad uso abitativo e da uno stabilimento tra loro separati da una corte, nonché da alcuni terreni agricoli (tutti meglio specificati in atti);
- di aver acquistato il predetto diritto per effetto della vendita con riserva di usufrutto – di cui all' atto pubblico del 31 luglio 1986 in notar Silvio Scaglia Notaio in Agrigento - Rep. 5799/Racc. 2193 – con cui aveva ceduto la nuda proprietà di diversi immobili, tra cui quelli sopra specificati, alla signora UR IU;
2
- che la nuda proprietà dei menzionati immobili era stata ceduta, dapprima, dalla UR in favore di RO PE, giusta atto del 17 ottobre 1986, ed, in seguito, da questi alla “Azienda Agricola Milici S.r.l.”, oggi “Azienda Agricola G. AZ - Terre della Baronia s.r.l.”, giusta atto del 22 ottobre 1992;
- di aver nel tempo esercitato sui beni specificati le facoltà a lui spettanti ai sensi degli artt. 981 e 982 c.c., esplicando il suo potere con atti di godimento e disposizione;
- di aver subito da parte delle convenute atti spoliativi, impedimenti e turbative in pregiudizio del suo diritto di usufrutto, consistiti: nell'esercitare l'attività di impresa presso il complesso immobiliare senza il consenso dell'usufruttuario e sostituendo addirittura le serrature dello stabilimento;
nella stipula tra i convenuti di un contratto di affitto dei terreni in forza del quale le uve prodotte dai fondi per cui è causa sarebbero state raccolte dalla AZ, quale affittuaria, e poi rivendute all'Azienda Agricola, senza prevedere alcun ristoro per l'usufruttuario.
In ragione di quanto sopra chiedeva: in via cautelare, la restituzione anticipata dei beni immobili di cui in premessa o, in subordine, il sequestro degli stessi o comunque dei relativi frutti;
nel merito, la condanna dei convenuti alla restituzione in favore dell'attore dei beni per cui è causa e dei relativi frutti, previa riduzione in pristino a loro spese di eventuali opere o interventi non autorizzati, nonché all'immediata cessazione di ogni impedimento o turbativa all'usufrutto. Chiedeva, inoltre, la condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di €2.406.268,78, o altra diversa somma ritenuta dovuta, a titolo di perdita dei frutti per mancato godimento dei fondi agricoli e dello stabilimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 maggio 2017, si costituivano entrambe le convenute, eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'altrui diritti di usufrutto per non uso ventennale, la prescrizione quinquennale della richiesta risarcitoria formulata e la prescrizione decennale della richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. e contestando, nel merito, quanto dedotto e domandato dalla controparte.
Le convenute formulavano, inoltre, domande riconvenzionali, con cui chiedevano: a norma dell'art. 983 c.c., la condanna dell'attore al pagamento di
€1.220.389,22 a titolo di interessi sulle somme impiegate per le costruzioni eseguite sugli immobili;
nonché, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1002 c.c., la condanna del AZ al pagamento di €237.079,30, quali imposte gravanti sui medesimi immobili e sino al quel momento corrisposte dalla società
3
convenuta;
in subordine, la compensazione tra i menzionati crediti e quanto eventualmente dovuto all'attore.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano, infine, di accertare e dichiarare l'obbligo del AZ di redigere l'inventario dei beni immobili a norma dell'art. 1002 c.c., nonché di prestare idonea garanzia reale o personale, da calcolare in relazione al valore dei beni medesimi e, pertanto, in misura non inferiore ad
€8.000.000,00.
Con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione, il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“ACCERTA e DICHIARA il diritto di usufrutto di US LA sui beni immobili meglio descritti nell'atto costitutivo del 31 luglio 1986 (notar Silvio Scaglia - Rep. n. 5799, Raccolta n. 2193-, trascritto in Agrigento il 1° agosto 1986 al n. 11342/9760 e registrato a Canicattì il 20 agosto 1986 al n. 2701);
CONDANNA per l'effetto le convenute, nella disponibilità dei beni, ognuna per quanto di competenza per come meglio precisato in parte motiva, ad immettere US LA nel possesso pacifico degli immobili oggetto dell'usufrutto previa redazione dell'inventario a cura dell'attore ma a spese delle prime che ne hanno fatto richiesta;
ACCERTA e DICHIARA il diritto di US LA alla restituzione dei frutti civili e del controvalore economico dei frutti naturali a far data dal 30 giugno 2011, intervenuta la prescrizione per i periodi pregressi;
ACCERTA e DICHIARA che US LA è tenuto a corrispondere alla convenuta AZIENDA AGRICOLA G. LA - TERRE DELLA BARONIA S.R.L. gli interessi sulle somme impiegate per le costruzioni realizzate nel quinquennio anteriore alla domanda riconvenzionale, intervenuta la prescrizione per il pregresso;
RESPINGE ogni altra domanda delle parti”,
disponendo con separata ordinanza l'esperimento di consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare i frutti naturali e civili e gli interessi ex art. 983 c.c..
*****
Proponendo impugnazione, l'Azienda Agricola G. AZ – Terre Della Baronia s.r.l. e AZ IU IT eccepiscono che l'attore ha esercitato una azione di rivendicazione dei beni immobili, sicchè avrebbe dovuto fornire la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di usufrutto, risalendo, anche attraverso i propri dante causa, all'acquisto a titolo originario, o dimostrando il compimento dell'usucapione.
4
Deducono, in ogni caso, che, anche a voler ipotizzare un più attenuato onere probatorio, l'atto pubblico del 31 luglio 1986, che ha ad oggetto il trasferimento a terzi della nuda proprietà dei beni, non dimostra la titolarità del diritto di usufrutto in capo a AZ PE, e lo stesso dicasi per i successivi atti di cessione della nuda proprietà fino a farla pervenire all'Azienda Agricola AZ, cui l'attore non ha partecipato.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte, così come il primo giudice, non condivide l'assunto secondo cui alla domanda di restituzione dei beni oggetto di un diritto di usufrutto debba applicarsi il regime della probatio diabolica, concepito limitatamente alla azione di rivendicazione posta in essere dal titolare
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