Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2024, n. 1013
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1217-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. RT
Francesco Marrelli, del Foro di Cuneo presso il cui indirizzo Pec e presso il cui studio è domiciliato in Cuneo, via Luigi Einaudi n.6 giusta procura in atti e dall'Avv. Andrea Mario Marchetti del Foro di Torino con studio in Pinerolo via Savoia 41 che lo difende giusta procura in calce al ricorso in appello
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica P_
Massaza, del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, sito in Moncalieri via Alfieri n. 25;
(parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18-19/12/2023) PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Marta Lombardi che non ha espresso osservazioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino, VII sezione, in data 8.03.2023
Conclusioni della parte appellante: “Nel merito, in via principale: in riforma della impugnata sentenza, n° 1040 / 2023, resa inter partes dal Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Serafina Aceto, pubblicata il 08.03.2023, così provvedere: Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno P_ divorzile, revocando la disposizione in tal senso prevista dal Giudice di primo grado;
1 Nel merito, in via subordinata e/o residuale: Dichiarare tenuto e condannare l'appellante Pt_1
a corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di €uro 100,00 a favore della
[...] convenuta, e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio e/o secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
In via istruttoria: Disporre indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad evidenziare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso;
nonché P_ finalizzate ad evidenziare eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni;
In ogni caso: Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, Iva, Cpa e rimborso spese generali.”
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i RT suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Torino, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito civile a Moncalieri in data Pt_1 P_
2 luglio 1982, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Moncalieri (atto n. 137 parte II del registro degli atti di matrimonio ELanno 1982). Dall'unione nascevano i figli e , entrambi ora maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018. Con ricorso depositato il 2 marzo 2020, il signor chiedeva al RT
Tribunale di Torino di pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio e di determinare nella somma non superiore ad euro 100,00 l'assegno divorzile mensile a favore della NO . P_
In data 29.05.2021 si costituiva la NO , aderendo alla richiesta di P_ scioglimento del matrimonio ma chiedendo a suo favore un assegno di mantenimento della entità di euro 175,00 in caso di disoccupazione del suddetto e di euro 330,00 in caso di occupazione. Il Tribunale di Torino con sentenza parziale n. 299/2022 pubblicata in data 28/01/2022 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e mandava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine ELatto di matrimonio.
Infine, in data 6.3.2023, il Tribunale di Torino provvedeva definitivamente e, dato atto della sentenza parziale n. 299/2022 (dep. 28.01.2022), disponeva che il signor
dovesse versare alla NO mensilmente un contributo di euro Pt_1 P_
280,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Compensava per intero infine le spese processuali. Perveniva a tale decisione ritenendo di dover riconoscere alla NO un assegno divorzile- attesa l'assenza di cambiamenti rispetto al momento ELattribuzione
2
ELassegno di separazione pari a euro 400,00 mensili - ma di doverlo ridurre nell'entità, non avendo le parti dimostrato nulla sul contributo fornito dalla NO
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e P_ personale di ciascuno degli ex coniugi. La NO continuava infatti a vivere presso i propri genitori, svolgendo P_ attività lavorativa per pochissime ore settimanali, percependo una retribuzione assolutamente bassa. Il signor invece viveva in un alloggio condotto in Pt_1 locazione (pagava un canone di 530 euro al mese) con una compagna che lavorava saltuariamente. Riferiva che nel 2019 era stato fino al mese di novembre in stato di disoccupazione ma che in data 13.11.2019 aveva ottenuto, a seguito di transazione, dalla MAXI DI S.r.l. la somma di euro 17.500,00 che aveva trasferito interamente alla compagna Aggiungeva che , fino ad aprile 2020 aveva lavorato per Persona_3 con una retribuzione di circa 1500,00 euro mensili e da Controparte_2 maggio 2020 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un cantiere navale di Ancona (Poseidon Yacht s.r.l.).
Il signor proponeva appello nei confronti della sentenza del RT
Tribunale di Torino chiedendo in riforma della medesima di disporre la revoca del diritto all'assegno divorzile per la NO o in subordine di dichiarare che tale P_ assegno divorzile era dovuto nella somma di euro 100,00 a favore ELappellata,
e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio anche secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito. In via istruttoria chiedeva di disporre le indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad accertare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra
dalla data di proposizione del ricorso nonché finalizzate ad evidenziare P_ eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni.
Il signor , come primo motivo di appello, deduceva
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1217-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, residente in [...]rappresentato e difeso dall'avv. RT
Francesco Marrelli, del Foro di Cuneo presso il cui indirizzo Pec e presso il cui studio è domiciliato in Cuneo, via Luigi Einaudi n.6 giusta procura in atti e dall'Avv. Andrea Mario Marchetti del Foro di Torino con studio in Pinerolo via Savoia 41 che lo difende giusta procura in calce al ricorso in appello
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, residente in [...]rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica P_
Massaza, del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, sito in Moncalieri via Alfieri n. 25;
(parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18-19/12/2023) PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Marta Lombardi che non ha espresso osservazioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino, VII sezione, in data 8.03.2023
Conclusioni della parte appellante: “Nel merito, in via principale: in riforma della impugnata sentenza, n° 1040 / 2023, resa inter partes dal Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Serafina Aceto, pubblicata il 08.03.2023, così provvedere: Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto ad alcun assegno P_ divorzile, revocando la disposizione in tal senso prevista dal Giudice di primo grado;
1 Nel merito, in via subordinata e/o residuale: Dichiarare tenuto e condannare l'appellante Pt_1
a corrispondere, a titolo di assegno divorzile la somma di €uro 100,00 a favore della
[...] convenuta, e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio e/o secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito;
In via istruttoria: Disporre indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad evidenziare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra dalla data di proposizione del ricorso;
nonché P_ finalizzate ad evidenziare eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni;
In ogni caso: Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle successive alla sentenza, Iva, Cpa e rimborso spese generali.”
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto ed in diritto per i RT suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di Torino, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito civile a Moncalieri in data Pt_1 P_
2 luglio 1982, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Moncalieri (atto n. 137 parte II del registro degli atti di matrimonio ELanno 1982). Dall'unione nascevano i figli e , entrambi ora maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018. Con ricorso depositato il 2 marzo 2020, il signor chiedeva al RT
Tribunale di Torino di pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio e di determinare nella somma non superiore ad euro 100,00 l'assegno divorzile mensile a favore della NO . P_
In data 29.05.2021 si costituiva la NO , aderendo alla richiesta di P_ scioglimento del matrimonio ma chiedendo a suo favore un assegno di mantenimento della entità di euro 175,00 in caso di disoccupazione del suddetto e di euro 330,00 in caso di occupazione. Il Tribunale di Torino con sentenza parziale n. 299/2022 pubblicata in data 28/01/2022 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e mandava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine ELatto di matrimonio.
Infine, in data 6.3.2023, il Tribunale di Torino provvedeva definitivamente e, dato atto della sentenza parziale n. 299/2022 (dep. 28.01.2022), disponeva che il signor
dovesse versare alla NO mensilmente un contributo di euro Pt_1 P_
280,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Compensava per intero infine le spese processuali. Perveniva a tale decisione ritenendo di dover riconoscere alla NO un assegno divorzile- attesa l'assenza di cambiamenti rispetto al momento ELattribuzione
2
ELassegno di separazione pari a euro 400,00 mensili - ma di doverlo ridurre nell'entità, non avendo le parti dimostrato nulla sul contributo fornito dalla NO
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e P_ personale di ciascuno degli ex coniugi. La NO continuava infatti a vivere presso i propri genitori, svolgendo P_ attività lavorativa per pochissime ore settimanali, percependo una retribuzione assolutamente bassa. Il signor invece viveva in un alloggio condotto in Pt_1 locazione (pagava un canone di 530 euro al mese) con una compagna che lavorava saltuariamente. Riferiva che nel 2019 era stato fino al mese di novembre in stato di disoccupazione ma che in data 13.11.2019 aveva ottenuto, a seguito di transazione, dalla MAXI DI S.r.l. la somma di euro 17.500,00 che aveva trasferito interamente alla compagna Aggiungeva che , fino ad aprile 2020 aveva lavorato per Persona_3 con una retribuzione di circa 1500,00 euro mensili e da Controparte_2 maggio 2020 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un cantiere navale di Ancona (Poseidon Yacht s.r.l.).
Il signor proponeva appello nei confronti della sentenza del RT
Tribunale di Torino chiedendo in riforma della medesima di disporre la revoca del diritto all'assegno divorzile per la NO o in subordine di dichiarare che tale P_ assegno divorzile era dovuto nella somma di euro 100,00 a favore ELappellata,
e/o veriore e/o minore somma accertanda in corso di giudizio anche secondo l'equo apprezzamento del Giudice adito. In via istruttoria chiedeva di disporre le indagini di Polizia Tributaria finalizzate ad accertare eventuali emolumenti percepiti dalla sig.ra
dalla data di proposizione del ricorso nonché finalizzate ad evidenziare P_ eventuali rapporti con istituti bancari negli ultimi 5 anni.
Il signor , come primo motivo di appello, deduceva
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