Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2024, n. 2035
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Testo completo
N. R.G. 457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 457/2023 promossa da:
NA S.P.A. (C.F. 01459840359), con il patrocinio dell'avv. PI UI e dell'avv.
GHIDORZI GUSTAVO ([...]) VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO
NELL'EMILIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI N. 7 GENOVApresso il difensore avv.
PI UI
IZ MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO
NZ FA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO
AN RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO opponenti
pagina 1 di 22
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (ON) (C.F.
80204250585), con il patrocinio dell'avv. PATRIGNANI GIULIA e dell'avv. RANDISI
GIANFRANCO ([...]) VIA G.B. MARTINI 3 00100 ROMA;
RM MA
LE ([...]) VIA G. B. MARTINI 3 ROMA;
AL AN
([...]) VIA G. B. MARTINI 3 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA G. B.
MARTINI 3 ROMApresso il difensore avv. PATRIGNANI GIULIA opposta
Motivi della decisione
1. NA Società di Revisione s.p.a., Maurizio Magri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e gli Amministratori, ES Notari e Renzo Fantini hanno proposto ricorso ex art.195, 4° comma,
d.lgs n. 58/1998 in opposizione alla delibera sanzionatoria Consob n. 22565 del 18.1.2023.
2. La delibera impugnata è stata resa in esito a una verifica ispettiva, avviata il 3 maggio 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2007, dalla Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti
Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ( “DIS”), nei confronti della Società di Revisione, al fine di verificare i seguenti profili: i) l'assetto organizzativo e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio;
ii) le modalità procedurali di determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela;
iii) le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata.
3. All'esito di tali verifiche, conclusesi il 14 ottobre 2021, è stata redatta la Relazione Ispettiva del 15 ottobre 2021 (con i relativi allegati sub DOC. 2), che ha evidenziato, relativamente al periodo 1° gennaio 2020 – 14 ottobre 2021, una serie di violazioni della disciplina di settore in materia.
Nello specifico:
A. Carenze nella determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela: Plurima violazione dell'art. 21, comma 1, del Regolamento Consob n. 20570/2018
B. Carenze nell'identificazione e verifica dei titolari effettivi Plurima violazione degli artt. 19, comma
1, lettera a), e 20, comma 6, del D.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 26, commi 1 e 6, del Regolamento
Consob n. 20570/2018
C. Carenze negli obblighi di adeguata verifica rafforzata: sistematica violazione degli artt. 19, comma
1, 7, comma 2, lettera d), 15, comma 3, 31, commi 3 e 4, del Regolamento Consob n. 20570/2018 (in combinato disposto con l'art. 25, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007);
D. Carenze negli obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni della clientela
Plurima violazione dell'art. 31, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 33,
pagina 2 di 22
comma 4, del Regolamento Consob n. 20570/2018: sistematica violazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del Regolamento Consob n. 20570/2018;
E. Carenze dell'organizzazione e dei controlli interni: grave e sistematica violazione dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, nonché dei seguenti articoli del Regolamento Consob n. 20570/2018:
a) 5, comma 2, lettera f), 7, comma 1, lettere b) e d), e 10, comma 2;
b) 11, commi 1, lettera f), 3 e 4;
c)
13;
d) 8, comma 1, lettera c).
4. Conclusosi il procedimento, e ritenute definitivamente accertate, in capo ai destinatari delle contestazioni, le violazioni delle disposizioni primarie e secondarie, la Commissione ha applicato ad
LI sanzioni pari a complessivi euro 170.000, in particolare: per la violazione “A” euro 35.000,00;
per la violazione «B» euro 35.000,00;
per la violazione «C» euro 35.000,00;
per la violazione «D» euro
25.000,00;
per la violazione «E» euro 40.000,00. Al Presidente del CdA, dott. Magri, è stata applicata una sanzione pari a euro 11.000 per la violazione “E;
mentre ai Consiglieri, dott.ri Notari e Fantini, è stata applicata una sanzione pari a euro 8.000 per la medesima violazione.
5. L'opposizione odierna si articola nei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 195 del decreto legislativo24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 4, 5, 6 e 8 del regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob (delibera 18750 del 19 dicembre 2013, modificata con delibera n.19521 del 24 febbraio 2016). Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione del principio di legalità e dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Violazione degli artt. 62 e 67 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione ed errata interpretazione delle disposizioni richiamate nelle contestazioni;
3) Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n.
689 e dell'art. 67 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Violazione del principio di imparzialità e degli artt. 97 e 3 Cost. e degll'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell'art 24, comma 2, della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
4) Violazione dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e degli artt.1, 5, 8 del regolamento Consob sui procedimenti sanzionatori (delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e s.m.). Difetto di istruttoria e motivazione;
5) Con riferimento alla posizione dei componenti del consiglio di Amministrazione. Violazione dell'art.
24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell'art. 1 e 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
pagina 3 di 22 6. Con memoria difensiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 11, d. lgs. n. 231/07 e
195, comma 6, TUF, si è costituita ON, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
7. A scioglimento della riserva, il Collegio decide come di seguito.
8. Il ricorso va accolto, nei termini e per le ragioni in seguito precisate, relativamente al terzo motivo,
limitatamente alla posizione di NA PA. Nel resto, l'opposizione va rigettata.
9. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano il mancato rispetto del termine per concludere il
procedimento di irrogazione della sanzione.
Nello specifico, a sostegno dell'assunto i ricorrenti evidenziano che, posto un primo slittamento del termine di conclusione del procedimento al 17 dicembre 2022, a fronte della protocollazione della
Relazione finale USA per la Commissione l'11 novembre 2022, quest'ultima avrebbe dovuto essere trasmessa agli interessati entro il 12 novembre 2022 (data coincidente con il 35° giorno precedente la differita scadenza del 17 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 4, Reg. sanz. Consob), mentre detta trasmissione è stata effettuata il 15 novembre 2022. Dunque, la seconda sospensione procedimentale (ex art. 8, commi 2 e 3, Reg. sanz. Consob) sarebbe intervenuta per un totale di 31 giorni, dall'11 novembre 2022, data di protocollazione della nota di trasmissione della Relazione finale
USA, fino al 12 dicembre 2022, termine di presentazione per le controdeduzioni scritte.
In altri termini, secondo la tesi dei ricorrenti, il computo dei giorni di sospensione, per quanto concerne il dies a quo, deve essere rapportato al termine massimo previsto dalla norma di riferimento per la trasmissione della relazione finale agli interessati – individuato nel 35° giorno precedente la conclusione del procedimento (nella specie, il 17 gennaio 2023) – e non a quello di effettiva trasmissione. Pertanto, essendo stata la deliberazione adottata il 18 gennaio 2023 e notificata ai ricorrenti il 24 gennaio 2023, il procedimento si sarebbe concluso oltre il termine per provvedere.
10. Il motivo è infondato.
In materia di sanzioni amministrative, di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non ha carattere perentorio il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750 del 2013, al quale rinvia l'art. 24, comma 3, della sopravvenuta l. n. 262 del 2005, poiché, trattandosi di regolamento interno, è inidoneo a
pagina 4 di 22 modificare le disposizioni della l. n. 689 del 1981, avendo esclusivamente funzione sollecitatoria e ordinatoria dell'attività degli uffici dell'autorità di vigilanza”.( Cass. Sent. n. 1154 del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 457/2023 promossa da:
NA S.P.A. (C.F. 01459840359), con il patrocinio dell'avv. PI UI e dell'avv.
GHIDORZI GUSTAVO ([...]) VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO
NELL'EMILIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SAFFI N. 7 GENOVApresso il difensore avv.
PI UI
IZ MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO
NZ FA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO
AN RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHIDORZI
GUSTAVO e dell'avv. PI UI ([...]) VIA SAFFI N. 7 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 42100 REGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. GHIDORZI GUSTAVO opponenti
pagina 1 di 22
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (ON) (C.F.
80204250585), con il patrocinio dell'avv. PATRIGNANI GIULIA e dell'avv. RANDISI
GIANFRANCO ([...]) VIA G.B. MARTINI 3 00100 ROMA;
RM MA
LE ([...]) VIA G. B. MARTINI 3 ROMA;
AL AN
([...]) VIA G. B. MARTINI 3 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA G. B.
MARTINI 3 ROMApresso il difensore avv. PATRIGNANI GIULIA opposta
Motivi della decisione
1. NA Società di Revisione s.p.a., Maurizio Magri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e gli Amministratori, ES Notari e Renzo Fantini hanno proposto ricorso ex art.195, 4° comma,
d.lgs n. 58/1998 in opposizione alla delibera sanzionatoria Consob n. 22565 del 18.1.2023.
2. La delibera impugnata è stata resa in esito a una verifica ispettiva, avviata il 3 maggio 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2007, dalla Divisione Ispettorato, Ufficio Accertamenti
Ispettivi su Fenomeni Abusivi e Antiriciclaggio ( “DIS”), nei confronti della Società di Revisione, al fine di verificare i seguenti profili: i) l'assetto organizzativo e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio;
ii) le modalità procedurali di determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela;
iii) le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata.
3. All'esito di tali verifiche, conclusesi il 14 ottobre 2021, è stata redatta la Relazione Ispettiva del 15 ottobre 2021 (con i relativi allegati sub DOC. 2), che ha evidenziato, relativamente al periodo 1° gennaio 2020 – 14 ottobre 2021, una serie di violazioni della disciplina di settore in materia.
Nello specifico:
A. Carenze nella determinazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della clientela: Plurima violazione dell'art. 21, comma 1, del Regolamento Consob n. 20570/2018
B. Carenze nell'identificazione e verifica dei titolari effettivi Plurima violazione degli artt. 19, comma
1, lettera a), e 20, comma 6, del D.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 26, commi 1 e 6, del Regolamento
Consob n. 20570/2018
C. Carenze negli obblighi di adeguata verifica rafforzata: sistematica violazione degli artt. 19, comma
1, 7, comma 2, lettera d), 15, comma 3, 31, commi 3 e 4, del Regolamento Consob n. 20570/2018 (in combinato disposto con l'art. 25, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007);
D. Carenze negli obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni della clientela
Plurima violazione dell'art. 31, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 33,
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comma 4, del Regolamento Consob n. 20570/2018: sistematica violazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), del Regolamento Consob n. 20570/2018;
E. Carenze dell'organizzazione e dei controlli interni: grave e sistematica violazione dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007, nonché dei seguenti articoli del Regolamento Consob n. 20570/2018:
a) 5, comma 2, lettera f), 7, comma 1, lettere b) e d), e 10, comma 2;
b) 11, commi 1, lettera f), 3 e 4;
c)
13;
d) 8, comma 1, lettera c).
4. Conclusosi il procedimento, e ritenute definitivamente accertate, in capo ai destinatari delle contestazioni, le violazioni delle disposizioni primarie e secondarie, la Commissione ha applicato ad
LI sanzioni pari a complessivi euro 170.000, in particolare: per la violazione “A” euro 35.000,00;
per la violazione «B» euro 35.000,00;
per la violazione «C» euro 35.000,00;
per la violazione «D» euro
25.000,00;
per la violazione «E» euro 40.000,00. Al Presidente del CdA, dott. Magri, è stata applicata una sanzione pari a euro 11.000 per la violazione “E;
mentre ai Consiglieri, dott.ri Notari e Fantini, è stata applicata una sanzione pari a euro 8.000 per la medesima violazione.
5. L'opposizione odierna si articola nei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 195 del decreto legislativo24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 4, 5, 6 e 8 del regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob (delibera 18750 del 19 dicembre 2013, modificata con delibera n.19521 del 24 febbraio 2016). Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione del principio di legalità e dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Violazione degli artt. 62 e 67 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione ed errata interpretazione delle disposizioni richiamate nelle contestazioni;
3) Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n.
689 e dell'art. 67 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Violazione del principio di imparzialità e degli artt. 97 e 3 Cost. e degll'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell'art 24, comma 2, della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
4) Violazione dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e degli artt.1, 5, 8 del regolamento Consob sui procedimenti sanzionatori (delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e s.m.). Difetto di istruttoria e motivazione;
5) Con riferimento alla posizione dei componenti del consiglio di Amministrazione. Violazione dell'art.
24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell'art. 1 e 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
pagina 3 di 22 6. Con memoria difensiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 11, d. lgs. n. 231/07 e
195, comma 6, TUF, si è costituita ON, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
7. A scioglimento della riserva, il Collegio decide come di seguito.
8. Il ricorso va accolto, nei termini e per le ragioni in seguito precisate, relativamente al terzo motivo,
limitatamente alla posizione di NA PA. Nel resto, l'opposizione va rigettata.
9. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano il mancato rispetto del termine per concludere il
procedimento di irrogazione della sanzione.
Nello specifico, a sostegno dell'assunto i ricorrenti evidenziano che, posto un primo slittamento del termine di conclusione del procedimento al 17 dicembre 2022, a fronte della protocollazione della
Relazione finale USA per la Commissione l'11 novembre 2022, quest'ultima avrebbe dovuto essere trasmessa agli interessati entro il 12 novembre 2022 (data coincidente con il 35° giorno precedente la differita scadenza del 17 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 4, Reg. sanz. Consob), mentre detta trasmissione è stata effettuata il 15 novembre 2022. Dunque, la seconda sospensione procedimentale (ex art. 8, commi 2 e 3, Reg. sanz. Consob) sarebbe intervenuta per un totale di 31 giorni, dall'11 novembre 2022, data di protocollazione della nota di trasmissione della Relazione finale
USA, fino al 12 dicembre 2022, termine di presentazione per le controdeduzioni scritte.
In altri termini, secondo la tesi dei ricorrenti, il computo dei giorni di sospensione, per quanto concerne il dies a quo, deve essere rapportato al termine massimo previsto dalla norma di riferimento per la trasmissione della relazione finale agli interessati – individuato nel 35° giorno precedente la conclusione del procedimento (nella specie, il 17 gennaio 2023) – e non a quello di effettiva trasmissione. Pertanto, essendo stata la deliberazione adottata il 18 gennaio 2023 e notificata ai ricorrenti il 24 gennaio 2023, il procedimento si sarebbe concluso oltre il termine per provvedere.
10. Il motivo è infondato.
In materia di sanzioni amministrative, di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, con la conseguenza che non ha carattere perentorio il termine di duecento giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob n. 18750 del 2013, al quale rinvia l'art. 24, comma 3, della sopravvenuta l. n. 262 del 2005, poiché, trattandosi di regolamento interno, è inidoneo a
pagina 4 di 22 modificare le disposizioni della l. n. 689 del 1981, avendo esclusivamente funzione sollecitatoria e ordinatoria dell'attività degli uffici dell'autorità di vigilanza”.( Cass. Sent. n. 1154 del
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