Corte d'Appello Bari, sentenza 26/11/2024, n. 1335

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 26/11/2024, n. 1335
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1335
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

R.g. 633 /2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato
T R A
RA MI
rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Lorusso
Appellante
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23.11.2021 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva in parte l'opposizione proposta, dapprima con ricorso del 21.11.2018 e poi con ricorso in riassunzione in data 5.12.2020, da
UR LE, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della UR Srl in liquidazione, avverso le ordinanze ingiunzione prot. nn. 76026 e 76029, rispettivamente notificate a UR LE il 23.10.2018
1


e alla UR SrL in liquidazione il 26.10.2018, ed aventi identico contenuto, e, per l'effetto, a) annullava la ordinanza ingiunzione con riferimento all'ordine di pagamento nei confronti dell'obbligata in solido UR
Srl;
b) confermava l'ordinanza ingiunzione nei confronti di UR LE;
c) compensava integralmente le spese di lite tra la UR Srl e l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
d) condannava UR LE al pagamento nei confronti di parte resistente delle spese di lite, liquidandole in E 1.882,56 oltre accessori come per legge.
UR LE proponeva gravame con ricorso depositato il 23.5.2022, chiedendo la riforma della
sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, per sentir dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti e, in subordine, previo annullamento della stessa, per ottenere la rideterminazione dei relativi importi;
con ogni conseguenza in punto di spese processuali di primo e secondo grado.
Instaurato regolarmente il contraddittorio in ragione della rinotifica dell'atto di gravame eseguita dall'appellante in conformità all'invito disposto dalla Corte all'udienza del 16.4.2024, l'Ispettorato
Territoriale del lavoro rimaneva contumace.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti versati in atti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una compiuta comprensione dei fatti di causa è utile dar conto che con ricorso del 21.11.2018 UR
LE, in proprio e in qualità di legale rappresentate p.t. della UR RL in liquidazione, proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari in pari data, il 17.10.2018, ed aventi n. 76026 e n. 76029, rispettivamente notificate a UR LE 'persona fisica' il 23.10.2018 e alla UR RL in liquidazione il 26.10.2018.
Invero, in virtù di accertamenti ispettivi conclusi il 2.3.2015, l'Ispettorato territoriale del lavoro aveva ingiunto a LE UR, nella qualità di legale rappresentante di UR s.r.l., e a quest'ultima società, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma complessiva di € 4.560,10 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni di cui:
1) art. 3, comma 3, del d.l. 22.2.2002 n. 12, come da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n.9/2014, per aver impiegato il lavoratore subordinato IC UR per
2 giornate di lavoro dal 16.12.2014 senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;

2) art. 4 bis del D.Lgs n. 181/2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs 297/2002, modificato dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, per non aver consegnato
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a UR IC, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa del 16.12.2014, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, legge
608/1996 o copia del contratto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 152/1997.
In ragione della gravità dell'infrazione, della personalità dell'autore e degli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della legge n.689 del 1981, la sanzione era determinata in E 4.530,00 di cui E 4.030,00 [E
3.900,00 +130,00 (65,00x 2 g9)] per il punto sub. n. 1 ed E 500,00 per il punto sub. n. 2
In via preliminare, l'opponente eccepiva a) la carenza di interesse ad agire dell'Ispettorato territoriale
del lavoro di Bari, per essere titolata ad agire la Direzione territoriale del lavoro di Bari;
b) il difetto di legittimazione passiva di UR LE, assumendo di non poter esser in alcun modo considerato, quale persona fisica, 'trasgressore principale' per azioni compiute da un soggetto avente una propria personalità giuridica, la UR RL, e, al riguardo, richiamava il D.L. n. 269/2003, che, all'art. 7, disciplina la sanzionabilità delle persone giuridiche, statuendo che le sanzioni amministrative di carattere fiscale ascrivibili a società di capitali sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Inoltre, si doleva sia della notifica dei verbali di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzioni, asseritamente viziata poiché eseguita a mezzo del servizio postale unicamente a LE UR e presso la sua residenza, sia della omessa motivazione delle ordinanze-ingiunzione, emesse in spregio ai requisiti di forma e contenuto di cui all'art 3 L. 241/1990.
Nel merito, contestava l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 73/2002 (c.d maxisanzione), assumendo che il datore di lavoro aveva proceduto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro antecedentemente al primo accesso in azienda degli ispettori e a pochissime ore dalla presa di servizio di UR IC e, comunque, entro 'la scadenza del primo adempimento contributivo';
al fine richiamava l'art. 3 comma 4 del d.l.12/2002, a mente del quale 'le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora..si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione'.
Infine, censurava l'entità della sanzione, quantificata in complessivi E 4.560,10, denunciando
l'irragionevolezza dell'elevato ammontare attesa la brevità della durata del rapporto irregolare (nelle sole giornate del 16 e 17 dicembre 2014) e tenuto conto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del
13.11.2014, ha ritenuto incostituzionale, in quanto sproporzionata e irragionevole, la previsione di una sanzione fissa per ciascun lavoratore in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di UR LE nonché l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni e, in subordine, la rideterminazione dei relativi importi.
*****
3
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari, insistendo per il rigetto della domanda.
*****
Con sentenza del 23.11.2021 il Tribunale del lavoro di Bari annullava l'ordinanza-ingiunzione limitatamente all'ordine di pagamento nei confronti della UR SrL in liquidazione, confermando
l'ingiunzione di pagamento nei confronti di LE UR.
In primo luogo, nel dar atto che nel corso del giudizio parte opponente aveva documentato (cfr certificazione camerale) che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e, quindi, non era più esistente, il giudice accertava la sopravvenuta estinzione della obbligazione solidale della società UR RL.
Osservava che l'estinzione dell'obbligazione della UR RL < dell'asserita obbligazione dell'altro opponente LE UR (quale trasgressore-obbligato in via principale) posto che, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del
1981
non si limita ad assolvere una funzione di garanzia ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza nei confronti di quanti (persone fisiche o enti) abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale ( si veda sul punto Cass Civ, S.U. 22082/2017)>>.
Quindi, ciascuna delle due obbligazioni (principale e solidale) non può venir meno in conseguenza del semplice venir meno dell'altra.
Ciò detto, con riferimento alla posizione dell'obbligato in via principale UR LE, il Tribunale di
Bari - non senza dapprima e in via pregiudiziale significare che con d.lgs. 149/2015, istituito l'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, a sua volta dislocato in 80 sedi territoriali, e statuita la cessazione dell'operatività delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro, è stata prevista l'attribuzione dei relativi compiti alle sedi territoriali - giudicava infondata la doglianza inerente l'asserito difetto di legittimazione passiva, precisando che le sanzioni erano state comminate a UR LE in ragione di violazioni commesse nella qualità di legale rappresentante della RL UR s.r.l. Al riguardo, rammentava il tenore degli artt. 3, comma
1
, e 6, comma 3, della legge 689/1981.
Riteneva irrilevanti ai fini decisori in merito alle contestazioni cristallizzate nell'ordinanza ingiunzione i denunciati vizi formali del verbale di accertamento e della relativa notifica, ed annotava che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione consiste in un giudizio “sul rapporto” e non “sull'atto” e, così, introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ma, invece, estesa all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione.
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Respingeva altresì la critica afferente la carenza motivazionale dell'ordinanza, mettendo in risalto che dall'esame della stessa, anche attraverso i il riferimento al verbale conclusivo degli accertamenti in atti, è agevole desumere le violazioni di legge addebitate, le condotte punite, la data di commissione delle infrazioni e i riferimenti normativi utili ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni nonché
l'analitica
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