Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7541

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7541
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 7541
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

859/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 859/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1092/2022, pubblicata il 29.06.2022 (procedimento iscritto al n. R.G. 3997/2016)
tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vitali e dall'avv. Letizia Meschini, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marco Vitali, sito in Roma, Via E. Monaci, 13
APPELLANTE
e
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Celi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 [...]
CP_1
CONCLUSIONI: per l'appellante:
1


859/2023 R.G.
In via principale: in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di
Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo maggiormente sostenibile per l'odierno appellante, pari ad euro 250,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie);

in via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo pari ad euro 300,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie) e/o in quella minore misura che si riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA”
Per l'appellata:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla parte appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e quindi per non essere stato lo stesso proposto tempestivamente;

2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli il 17.06.2022 e pubblicata il 29.06.2022;

3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione o il riesame delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2023 ha proposto appello avanti a questa Parte_1
Corte, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato così deciso:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore di età , nato Per_1 il 17.07.2009, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, ossia il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00), sino alle ore 21,00, quando il padre, dopo cena, lo riaccompagnerà presso la casa materna e, a fine settimana alternati, dal sabato, dall'orario di uscita da scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00) alle ore 21,00 della
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domenica, salvo diverso accordo tra le parti da assumere tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e lavorative delle parti. Inoltre, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
nelle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane a luglio e due settimane ad agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane alterne iniziando dalla madre;
secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le altre festività e per il giorno del compleanno;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore d'età , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- rigetta nel resto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Il e la avevano contratto matrimonio concordatario in data 9 settembre Pt_1 CP_1
2007, e dalla loro unione in data 17 luglio 2009 era nato il figlio Per_1
I coniugi si erano separati consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di
Tivoli con decreto del 30 ottobre 2013, con le quali era stato così stabilito: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di muto rispetto;
2) Il minore è affidato Persona_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
3) L'abitazione coniugale, sita in San Polo dei Cavalieri (RM), di proprietà della sig.ra , viene CP_1 assegnata alla stessa, nella sua esclusiva disponibilità;
4) Il marito verserà alla moglie entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00, di cui € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ludico, ricreativo, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e per ogni anno solare, con decorrenza dalla data di omologazione della presente separazione, la somma di € 150,00 per il mantenimento del coniuge;
”.
Con ricorso depositato il 25 luglio 2016 aveva chiesto al Tribunale di Controparte_1
Tivoli di pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
disporre
l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento presso la madre e disciplina delle frequentazioni padre-figlio;
porre a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 600,00, con CP_1 rivalutazione annuale, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%,
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nonché l'obbligo di versare alla stessa a titolo di mantenimento del coniuge, CP_1
l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente.
Il costituendosi in giudizio, si era associato alla domanda di cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, chiedendo però di non riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della e di determinare in € 300,00 al mese il contributo paterno per il CP_1 mantenimento del figlio minore.
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2017 ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del
Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione.
Con sentenza n. 36/2018 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale di Tivoli ha infine emesso la decisione sopra testualmente riportata.
L'appellante ha impugnato la sola parte della decisione di primo grado concernente l'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, deducendo, specificamente, che:
1) La sentenza di I grado è viziata od erronea per erronea/mancata valutazione degli elementi
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