Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2024, n. 1265

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2024, n. 1265
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1265
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente
dott. Dora Bonifacio consigliere
dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in grado di appello ex art.130 disp. att. c.p.c. iscritto al n.270/2024 R.G.
SENTENZA promosso da
PO AR (C.F.: [...]) nata a [...] il [...]
MA ET (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Piccolo come da procura in atti;

APPELLANTI
contro
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F. 05828330638) e per essa
IQERA ITALIA S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso come da procura in atti;

APPELLATA
- 1 -
All'udienza del 14.6.2024 i difensori insistevano nelle rispettive difese e la Corte poneva la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.513/2024, pubblicata il 26.1.2024, il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da MA TR
e TT AR avverso il decreto emesso dal G.E. il 11.10.2023 con cui veniva rigettato il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dai predetti debitori che avevano chiesto dichiararsi estinta la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 394/2013 RGE, avviata da Banca Nuova e proseguita dalla cessionaria AMCO – ASSET Management
Company S.p.A. assumendo che l'istanza di riassunzione della procedura esecutiva, depositata in costanza di sospensione dell'esecuzione, fosse tamquam non esset con conseguente estinzione per inerzia del creditore procedente.
Rileva il Tribunale, a fondamento della propria decisione, che il reclamo proposto ai sensi dell'art.630 c.p.c. sia nella specie inidoneo ad impugnare il provvedimento del
G.E. che aveva rigettato l'istanza di estinzione della pendente procedura esecutiva, non venendo in considerazione una ipotesi di estinzione tipica, quali quelle previste dal legislatore con gli art.629, 630, 624 e 631 bis c.p.c., bensì di estinzione atipica, avverso la quale l'unico rimedio ammissibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi.
Gli esecutati hanno impugnato il superiore provvedimento ai sensi dell'art.130 disp. att. c.p.c. assumendo che “… l'istanza di estinzione de quo non ha inteso richiamarsi alla violazione da parte del creditore procedente degli obblighi ad esso imposti dalla suddetta normativa emergenziale che, al contrario, era oggetto della eccezione proposta con altra istanza depositata il 28.09.2023 , anch 'essa rigettata dal G.E. con provvedimento del
01.10.2023 e reclamata in data 10.10.2023(procedimento civile n.10967/2023 R.G.
Tribunale espressamente richiamata nella sentenza oggi impugnata). L'istanza al vaglio del Tribunale nel procedimento di reclamo
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