Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2024, n. 820
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 27.2.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 807/2021 R.G. vertente tra
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio P. Castellini di Roma n° 80974
Rogito 21569 del 21.07.2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 al n. 19851 serie 1T, con cui elettivamente domicilia presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
APPELLANTE
E
IA IZ, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Federica
Murineddu, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Latina n. 33
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1871/2021 del 25.2.2021
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2020 MA VE, ex lavoratore dello spettacolo,
1
citava in giudizio l'INPS, quale successore a titolo universale dell'ENPALS, al fine di ottenere
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato l'ammontare della cd. “quota B” sulla base di un numero di contributi inferiore rispetto a quelli risultanti dall'estratto contributivo e utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni, ridotta al limite di Lire 315.000, rivalutate a decorrere dal
1.1.1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT.
A fondamento della pretesa esponeva che: - aveva presentato, in data 8.11.2017, domanda di pensione di anzianità, accolta dall'Inps con decorrenza dall'1.12.2017;
- alla data di decorrenza della pensione, come dimostrato dall'estratto contributivo allegato e dai conteggi elaborati, aveva maturato un numero di contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione, per il periodo
1.1.1993 – 30.11.2017, pari a n.
3.611 e, quindi, superiore a quelli riconosciuti dall'INPS;
- aveva richiesto inutilmente, in data 31.7.2018, la ricostituzione della pensione “per mancato conteggio di una parte della contribuzione versata e/o accreditata risultante dall'estratto contributivo” e “per errata e/o parziale applicazione dell'art. 4, comma 8 D. Lgs. 181/1997”;
- l'INPS aveva respinto la domanda, mentre non aveva dato riscontro al ricorso amministrativo.
Richiamata la normativa di riferimento e ricostruite le modalità di calcolo della “quota B” della pensione in godimento, evidenziava, in particolare, che l'ammontare della quota B della pensione era stato determinato sulla base della media delle retribuzioni ridotta entro il limite giornaliero massimo di lire 315.000 (rivalutato anno per anno a decorrere dall'1/1/1998) e di avere, invece, diritto alla determinazione della predetta “quota B” sulla base della media effettiva delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere. In particolare, secondo il ricorrente, la media delle migliori
1.900 retribuzioni giornaliere da utilizzare quale base di calcolo della “quota B” era pari a euro
719,21;
su tale ammontare andavano applicate le aliquote contributive indicate in ricorso, sicchè
l'importo della Quota B della pensione spettante ammontava a euro 2.425,20;
posto che l'importo da ultimo liquidato dall'Ente ammontava ad euro 1.151,55, la differenza mensile tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ammontava a euro 1.273,65.
Tanto premesso, così concludeva: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in qualità di successore a titolo universale dell'ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione della pensione con decorrenza 1 dicembre 2017 in cui determinano la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
2 accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione è pari a 3.611, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 719,21, salvo per quello diverso ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata un importo mensile lordo complessivo pari a € 2.425,20 o in quello diverso ritenuto di giustizia, per l'effetto: condannare l'INPS a procedere alla riliquidazione della Quota B della pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a € 719,21 e tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo pari a 3.611;
condannare l'INPS, a liquidare la Quota B della pensione in un importo lordo mensile complessivo pari a € 2.425,20, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l'INPS, a corrispondere all'esponente le differenze tra la pensione giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l'INPS a corrispondere a parte ricorrente l'importo differenziale pari a:
€ 1.273,65 per la Quota B della pensione dal 1 DICEMBRE 2017 per tredici mensilità l'anno,
e fino alla data di effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l'INPS, a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Costituitosi in giudizio, l'INPS eccepiva la nullità del ricorso e ne chiedeva, nel merito, il rigetto, in quanto infondato.
Con la sentenza n. 1871/2021 del 25.2.2021 il giudice del lavoro di Roma dichiarava
l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di liquidazione della pensione con decorrenza 1.12.2017, essendo dovuto un importo per quota B pari ad euro 2.425,50;
per l'effetto, condannava l'INPS al versamento delle differenze maturate dal 1° dicembre 2017 nella misura di euro 1.273,65 per tredici mensilità, maggiorate di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
con spese a carico dell'INPS.
3
Avverso detta decisione, con atto in data 24 marzo 2021, proponeva appello l'INPS, lamentando
l'erroneità della motivazione quanto ai criteri di calcolo della quota B della pensione, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della normativa di riferimento e dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2008 (sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'art. 1, comma
10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), da cui risulta l'esistenza, anche per il calcolo della quota B di pensione, di un “tetto massimo”, computato in applicazione di criteri diversi da quelli applicati per il calcolo della quota A.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi d'appello formulati in narrativa …, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Roma, e conseguentemente dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese e competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso, condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente percepito per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente gravame”.
Si costituiva in giudizio VE MA, resistendo al gravame.
All'udienza del 3.10.2023 la difesa di VE MA chiedeva termine per elaborare un conteggio che tenesse conto, ai fini del calcolo della “quota B”, sia dei principi espressi, nelle more, dalla Corte di Cassazione (su cui cfr. infra) sia dei contributi allegati nell'originario ricorso, eccedenti quelli riconosciuti dall'INPS e posti dal primo giudice alla base del calcolo formulato nella sentenza gravata;
l'INPS chiedeva un termine per controdedurre. Nel termine concesso parte appellata non depositava alcunchè.
All'udienza del 27.2.2024 il procuratore di VE MA chiedeva ulteriore termine e
l'INPS si opponeva;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che non è stato concesso al procuratore dell'appellato il termine richiesto all'udienza del 27 febbraio 2024, finalizzato al deposito di conteggi alternativi a quelli proposti in primo grado (che tenessero conto dei contributi accertati dalla sentenza oggetto di gravame ai fini del calcolo dell'importo spettante per la “quota B” e del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'articolo 1, comma 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 27.2.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 807/2021 R.G. vertente tra
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio P. Castellini di Roma n° 80974
Rogito 21569 del 21.07.2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 al n. 19851 serie 1T, con cui elettivamente domicilia presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
APPELLANTE
E
IA IZ, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Federica
Murineddu, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Latina n. 33
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1871/2021 del 25.2.2021
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2020 MA VE, ex lavoratore dello spettacolo,
1
citava in giudizio l'INPS, quale successore a titolo universale dell'ENPALS, al fine di ottenere
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato l'ammontare della cd. “quota B” sulla base di un numero di contributi inferiore rispetto a quelli risultanti dall'estratto contributivo e utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni, ridotta al limite di Lire 315.000, rivalutate a decorrere dal
1.1.1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT.
A fondamento della pretesa esponeva che: - aveva presentato, in data 8.11.2017, domanda di pensione di anzianità, accolta dall'Inps con decorrenza dall'1.12.2017;
- alla data di decorrenza della pensione, come dimostrato dall'estratto contributivo allegato e dai conteggi elaborati, aveva maturato un numero di contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione, per il periodo
1.1.1993 – 30.11.2017, pari a n.
3.611 e, quindi, superiore a quelli riconosciuti dall'INPS;
- aveva richiesto inutilmente, in data 31.7.2018, la ricostituzione della pensione “per mancato conteggio di una parte della contribuzione versata e/o accreditata risultante dall'estratto contributivo” e “per errata e/o parziale applicazione dell'art. 4, comma 8 D. Lgs. 181/1997”;
- l'INPS aveva respinto la domanda, mentre non aveva dato riscontro al ricorso amministrativo.
Richiamata la normativa di riferimento e ricostruite le modalità di calcolo della “quota B” della pensione in godimento, evidenziava, in particolare, che l'ammontare della quota B della pensione era stato determinato sulla base della media delle retribuzioni ridotta entro il limite giornaliero massimo di lire 315.000 (rivalutato anno per anno a decorrere dall'1/1/1998) e di avere, invece, diritto alla determinazione della predetta “quota B” sulla base della media effettiva delle migliori 1900 retribuzioni giornaliere. In particolare, secondo il ricorrente, la media delle migliori
1.900 retribuzioni giornaliere da utilizzare quale base di calcolo della “quota B” era pari a euro
719,21;
su tale ammontare andavano applicate le aliquote contributive indicate in ricorso, sicchè
l'importo della Quota B della pensione spettante ammontava a euro 2.425,20;
posto che l'importo da ultimo liquidato dall'Ente ammontava ad euro 1.151,55, la differenza mensile tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ammontava a euro 1.273,65.
Tanto premesso, così concludeva: “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in qualità di successore a titolo universale dell'ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione della pensione con decorrenza 1 dicembre 2017 in cui determinano la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni, “ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
2 accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione è pari a 3.611, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 719,21, salvo per quello diverso ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata un importo mensile lordo complessivo pari a € 2.425,20 o in quello diverso ritenuto di giustizia, per l'effetto: condannare l'INPS a procedere alla riliquidazione della Quota B della pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a € 719,21 e tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo pari a 3.611;
condannare l'INPS, a liquidare la Quota B della pensione in un importo lordo mensile complessivo pari a € 2.425,20, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l'INPS, a corrispondere all'esponente le differenze tra la pensione giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l'INPS a corrispondere a parte ricorrente l'importo differenziale pari a:
€ 1.273,65 per la Quota B della pensione dal 1 DICEMBRE 2017 per tredici mensilità l'anno,
e fino alla data di effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l'INPS, a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.
Costituitosi in giudizio, l'INPS eccepiva la nullità del ricorso e ne chiedeva, nel merito, il rigetto, in quanto infondato.
Con la sentenza n. 1871/2021 del 25.2.2021 il giudice del lavoro di Roma dichiarava
l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di liquidazione della pensione con decorrenza 1.12.2017, essendo dovuto un importo per quota B pari ad euro 2.425,50;
per l'effetto, condannava l'INPS al versamento delle differenze maturate dal 1° dicembre 2017 nella misura di euro 1.273,65 per tredici mensilità, maggiorate di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
con spese a carico dell'INPS.
3
Avverso detta decisione, con atto in data 24 marzo 2021, proponeva appello l'INPS, lamentando
l'erroneità della motivazione quanto ai criteri di calcolo della quota B della pensione, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della normativa di riferimento e dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2008 (sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'art. 1, comma
10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), da cui risulta l'esistenza, anche per il calcolo della quota B di pensione, di un “tetto massimo”, computato in applicazione di criteri diversi da quelli applicati per il calcolo della quota A.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi d'appello formulati in narrativa …, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Roma, e conseguentemente dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese e competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
in ogni caso, condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente percepito per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente gravame”.
Si costituiva in giudizio VE MA, resistendo al gravame.
All'udienza del 3.10.2023 la difesa di VE MA chiedeva termine per elaborare un conteggio che tenesse conto, ai fini del calcolo della “quota B”, sia dei principi espressi, nelle more, dalla Corte di Cassazione (su cui cfr. infra) sia dei contributi allegati nell'originario ricorso, eccedenti quelli riconosciuti dall'INPS e posti dal primo giudice alla base del calcolo formulato nella sentenza gravata;
l'INPS chiedeva un termine per controdedurre. Nel termine concesso parte appellata non depositava alcunchè.
All'udienza del 27.2.2024 il procuratore di VE MA chiedeva ulteriore termine e
l'INPS si opponeva;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che non è stato concesso al procuratore dell'appellato il termine richiesto all'udienza del 27 febbraio 2024, finalizzato al deposito di conteggi alternativi a quelli proposti in primo grado (che tenessero conto dei contributi accertati dalla sentenza oggetto di gravame ai fini del calcolo dell'importo spettante per la “quota B” e del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'articolo 1, comma 10
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi