Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2024, n. 89

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2024, n. 89
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 89
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 69/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 69/2023 promossa da:
CI FR (C.F. [...]), CI GI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'Avv. SANTONE LUCIANO

APPELLANTE/I nei confronti di
FALLIMENTO IL LECCIO S.P.A. (CF 02212230466) con il patrocinio dell'Avv. DAL PINO MONICA (CF [...])

APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1161/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 28/11/2022
CONCLUSIONI
In data 13.7.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, allegazione, produzione e richiesta, in totale riforma della sentenza n. 1161/2022 (Rep. n. 2654/2022), pubblicata dal Tribunale Ordinario di Lucca il 28 novembre 2022, all'esito del giudizio di cui all'RG 504/2022, e notificata da controparte a mezzo PEC in data 5 dicembre 2022, nel merito, disporre in favore degli Attori, Sig.ri RG e NC IL, il trasferimento della proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., delle unità immobiliari site nel Comune di Orbetello e così individuate presso il Catasto dei Fabbricati del
pagina 1 di 14 richiamato Comune: • Foglio 90 – Part. 2213 – sub 23, • Foglio 90 – Part. 2213 – sub 24, • Foglio 90 – Part. 2213 – sub 25;
in via istruttoria, si insiste, per l'accoglimento delle prove testimoniali articolate dagli Attori con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., par. 5, lett. da a) a d). Con vittoria di spese ed onorari come per legge anche del precedente grado di giudizio. In via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda attorea, si chiede che venga disposta tanto per il presente grado di giudizio quanto per il precedente, in riforma, in parte qua, del relativo capo della Sentenza impugnata, la integrale compensazione delle spese di lite
”.
Per parte appellata: Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello di Firenze, in via preliminare e pregiudiziale respingere l'appello proposto perché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis. c.p.c. con vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% rimborso spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge;
nel merito respingere ugualmente l'appello promosso dai Sig.ri RG IL e NC IL perché infondato in fatto ed in diritto sempre vinte le spese di giudizio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, IL NC e IL RG convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il Fallimento “Il EC s.p.a.”, proponendo gravame avverso la sentenza n. 1161/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 28/11/2022, che aveva rigettato la domanda da loro proposta, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1. – Il giudizio di primo grado
1.1. – IL NC e IL RG avevano convenuto in giudizio il Fallimento “Il EC
s.p.a.” esponendo: di essere figli ed unici eredi di BI BR, deceduta nel gennaio 2021;
che la BI, con contratto preliminare stipulato con la EC e trascritto il 29.4.2015, si era resa promissaria acquirente di tre immobili, ubicati nel Comune di Orbetello ed iscritti al catasto fabbricati al foglio 90, part. 2213, sub. 23,24,25, il tutto al prezzo di € 602.333,00, già versato in data 30.8.2004;
che, a seguito della sottoposizione della predetta società alla procedura di concordato preventivo, la UN aveva sollecitato i relativi organi ad addivenire alla stipula del definitivo;
che analoghi solleciti erano stati rivolti dai IL, successivamente al decesso della UN ed anche a seguito dell'apertura del fallimento nei confronti della “EC s.p.a.”, dal momento che il
Curatore non avrebbe potuto avvalersi della facoltà di scioglimento ex art. 72, comma 1, l.f., essendo il prezzo stato integralmente corrisposto dalla promissaria acquirente;
che, inoltre, come ammesso dal medesimo commissario giudiziale (poi nominato Curatore) nella relazione ex art. 172 l.f., il preliminare in questione beneficiava della speciale protezione di cui all'art. 72, ultimo comma, l.f., per essere gli immobili destinati ad abitazione principale e per essere la trascrizione opponibile alla procedura concorsuale;
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che, infatti, stante il principio di consecuzione delle procedure, il dies a quo da cui calcolare, a ritroso, la validità della trascrizione ex art. 2645-bis c.c., andava individuato dalla data di apertura del concordato preventivo (30.4.2015) e non da quella del fallimento (3.5.2021);
concludeva, quindi, chiedendo il trasferimento degli immobili compromessi in vendita ex art. 2932
c.c.

1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Fallimento “Il EC s.p.a.”, contestando integralmente la domanda avversaria;
in particolare, la Curatela eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. nonché il difetto di interesse ad agire degli attori, avendo essi ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare per l'importo di €
602.333,00 (pari al prezzo versato nell'agosto 2004), così manifestando l'intenzione di recedere dal contratto;
eccepiva, inoltre, l'inopponibilità al fallimento della domanda giudiziale, per non essere stata trascritta anteriormente all'apertura della procedura concorsuale;
nel merito, rilevava
l'esistenza della facoltà del Curatore di sciogliersi dal preliminare, sia per non avere la BI corrisposto l'intero prezzo della compravendita (pari ad € 616.910,00, oltre IVA, come stabilito nel contratto preliminare del 30.8.2004), sia perché non sussistevano le condizioni previste dall'art.
72, ultimo comma, l.f.
;
in proposito, evidenziava che non vi era prova che gli immobili sarebbero stati destinati ad abitazione principale della promissaria acquirente e, inoltre, rilevava che gli effetti della trascrizione erano venuti meno prima dell'apertura del fallimento, non potendosi applicare il principio della consecuzione delle procedure concorsuali;
la Curatela, pertanto, rappresentando la sua volontà di sciogliersi dal preliminare, concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, nella impugnata sentenza, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla Curatela, respingeva la domanda, osservando: che non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, ultimo comma, l.f., in quanto gli attori non avevano fornito nessuna prova in ordine alla destinazione degli immobili compromessi in vendita ad abitazione principale;
che, inoltre, al momento dell'apertura del fallimento, gli effetti della trascrizione dell'atto erano venuti meno per decorso del termine di efficacia ex art. 2645-bis c.c., stante l'inapplicabilità del principio di consecuzione delle procedure concorsuali;
che, infatti, tale principio non aveva portata generale bensì, essendo dettato solo in materia di revocatoria, poteva trovare applicazione analogica solo ai casi che presentassero identità di ratio, il che non ricorreva nella fattispecie in esame, tenuto conto anche delle sostanziali differenze tra
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concordato preventivo e fallimento in tema di accertamento dei crediti nei confronti del debitore sottoposto alla procedura concorsuale;
che, peraltro, il fatto che la BI confidasse, in buona fede, sull'esecuzione del preliminare non giustificava la mancata rinnovazione della trascrizione;
che, infine, non vi era prova dell'integrale pagamento del prezzo da parte della BI, avendo quest'ultima versato solo la somma di € 602.333,00 a fronte di quella dovuta di € 616.910,00
(oltre IVA) prevista nel preliminare del 2004, ed avendo il successivo atto del 28.4.2015 (in cui era stato erroneamente riportato il prezzo di € 602.333,00, oltre IVA), valenza meramente ricognitiva del predetto preliminare, come espressamente affermato dalle parti;
che, ad ogni modo, la BI non aveva corrisposto l'IVA e, quindi, il Curatore aveva diritto a sciogliersi dal preliminare, perché non compiutamente eseguito da entrambe le parti, ex art. 72, comma 1, l.f.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello IL NC e RG per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo (rubricato “erronea e/o falsa applicazione dell'art. 72, 1° comma, l. fall.”), gli appellanti si dolevano del fatto che il tribunale avesse ritenuto non integralmente versato il prezzo della compravendita;
infatti, il primo giudice aveva omesso di considerare che il preliminare del 2004 (in cui era stato convenuto il prezzo di € 616.900,00) aveva ad oggetto cinque immobili (contraddistinti dalle lettere D2, D4, D6, C5, C6), aventi un'estensione di 341,40 mq ed un prezzo di € 1807,00 al mq;
al contrario, l'accordo del 28.4.2015 aveva ad oggetto solo tre immobili (B15, B16, B17), i quali presentavano un'estensione complessiva di 273,69 mq, e ciò giustificava la previsione di un prezzo inferiore (pari, appunto, ad € 602.333,33, oltre IVA);
in proposito, aveva errato il notaio rogante nell'affermare che l'atto del 28.4.2015 non avesse valenza novativa, essendo chiaramente mutato l'oggetto del trasferimento rispetto al preliminare del 2004;
inoltre, alcuna rilevanza poteva attribuirsi al mancato pagamento dell'IVA, trattandosi di un'imposta e non di una componente del prezzo;

2) con il secondo (rubricato “erronea e/o falsa applicazione dell'art. 72, ultimo comma, l. fall.), rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, ultimo comma, l.f.;
difatti, da un lato, nell'atto del 2015, si era specificato che i tre cespiti avrebbero goduto della agevolazione fiscale della prima casa, in quanto erano destinati a costituire l'abitazione principale della madre e
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