Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/01/2025, n. 12
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N. R.G. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G., passata in decisione all'udienza ex art. 352
c.p.c. del giorno 19.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
SOCIETA' BORGO TERMALE DEL BENESSERE S.R.L., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Arch. Gennaro Ricci e Ing. Claudio D'Amico, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro
Margiotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sulmona alla Via
Lamacco n. 1, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
INTESA SANPAOLO S.p.A. rappresentata giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa
Laura Cavallotti di Milano in data 25 novembre 2019 rep. 34945/11871, da INTRUM ITALY
S.P.A., in persona del procuratore dott. Francesco Cariglino, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Referza ed elettivamente domiciliata in Teramo presso e nello studio del predetto, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il
17.03.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello degli Abruzzi in L'Aquila - in totale riforma della gravata sentenza - previamente dichiarato ammissibile l'appello, ammettere i mezzi istruttori come articolati al punto 3 del presente atto e nel merito dichiarare l'appello stesso fondato e per
l'effetto: - accertare e dichiarare il mancato rispetto della Intesa San Paolo S.p.A. e quindi
l'inadempimento della predetta rispetto agli obblighi assunti nell'accordo sottoscritto in data
30/12/2015 tra la OR ER del Benessere S.r.l. e la NC ELRI S.p.A.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla Intesa San Paolo nell'accordo sottoscritto in data 30/12/2015, tra la OR ER del Benessere S.r.l. e la
NC ELRI S.p.A.;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità delle richieste della Intesa San Paolo S.p.A. contenuto nella lettera del 6/6/20174 e, quindi, nello specifico, salvo altro, l'illegittimità della “intimazione di pagamento” della complessiva somma pari a € 2.532.328,82 (in relazione al finanziamento n. 0/235/0/55121887 di Euro
2.400.000,00) e delle ulteriori richieste di pagamento della somma di € 1.852.074,35 (quale esposizione rinveniente dall'affidamento degli originari euro 1.400.000,00 – per apertura di credito in conto corrente 40492/1000/3952) e della somma di Euro 374.255,05
(corrispondente alle 2 rate di rimborso mutuo ipotecario stipulato il 24/07/2017);
nonché ancora l'illegittimità della dichiarazione di decadenza della BT dal beneficio del termine in relazione a: a) mutuo ipotecario di originari Euro 600.000,00 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di Euro 638.703,14;
b) mutuo ipotecario di originari Euro
2.000.000,00 e della conseguente richiesta della somma di Euro 2.029.000,00;
nonché ancora della illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 12.248,99 relativamente al contratto di interest rate swap;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della OR ER del Benessere S.r.l. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza degli inadempimenti tutti della NC e della illegittima risoluzione ELaccordo del 30/12/2015;
- per l'effetto condannare la Intesa San Paolo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla OR ER del
Benessere S.r.l. la somma pari a € 10.000.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1.Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 677/2017 -promosso dall'odierna appellante contro la Intesa Sanpaolo S.p.A. (per sentir accertare l'inadempimento della predetta alle obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 30.12.2015 e la conseguente illegittimità della risoluzione di detto accordo operata dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € 10.000.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese- il Tribunale di
Sulmona così statuiva: “1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna OR
ER del Benessere al pagamento in favore di Intesa San Paolo S.p.a. delle spese del presente giudizio che liquida in € 42.596,00 per compensi, comprese spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale preliminarmente dava atto che a sostegno delle domande l'attrice aveva sostenuto e dedotto: - di essere stata costituita nel 2004 per la realizzazione, l'acquisizione
e la gestione di impianti termali;
- di aver realizzato la struttura ricettizia alberghiera in
Rivisondoli denominata “Aqua Montis Resort e Spa”;
- che nel corso della realizzazione ELinvestimento si erano manifestati aggravi economici dal punto di vista finanziario e della funzionalità della struttura in ragione di eventi esterni, indipendenti dalla volontà della società (e per lo più riconducibili al comportamento delle banche), i quali avevano determinato una situazione di sofferenza tale che nel marzo 2015 la società era stata assoggettata a richiesta di fallimento dinanzi al Tribunale di Sulmona;
- che in tale situazione la società aveva fatto ricorso dalla procedura di ristrutturazione del debito ex 182 bis L.F. a seguito di trattative intercorse con il ceto bancario, in particolare con la NC ELRI
(ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) nei confronti della quale la società aveva un'esposizione debitoria che, alla data (31.07.2015) della presentazione del concordato preventivo in bianco ammontava ad € 8.054.800,00;
- che nell'ambito del predetto accordo di ristrutturazione era stato formalizzato con la NC ELRI un accordo del 30.12.2015, che costituiva il perno ELaccordo di ristrutturazione (in quanto la fattibilità di quest'ultimo era funzionalmente dipendente dalla programmazione degli impegni assunti reciprocamente dalle parti con il primo);
- di aver ricevuto dalla banca nell'agosto 2016, in esecuzione ELaccordo, l'importo di € 2.000.000,00;
- che la NC aveva poi inspiegabilmente deciso di non rinegoziare i finanziamenti accordati, denunciando inadempienze della società, segnalandola a sofferenza unitamente ai suoi garanti e chiedendo di rientrare degli affidamenti già concessi, il tutto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
- che dai suddetti comportamenti posti in essere dalla banca, erano derivati
effetti pregiudizievoli a cascata, in particolare l'impossibilità di adempiere all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ed altre conseguenze, sicché essa attrice aveva subito un danno quantificabile nell'importo di € 10.000.000,00.
1.2. Dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio, eccependo
l'improcedibilità della domanda attorea e sostenendo la legittimità della risoluzione ELaccordo, in forza della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 ELaccordo siglato con la debitrice in data 30.12.2015 per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall'accordo stesso.
1.3. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale precisava che nell'accordo siglato
a Campobasso in data 30.12.2015 le parti avevano previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un prolungamento del periodo di ammortamento e la concessione di nuova finanza per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione e conseguente esecuzione ELaccordo di ristrutturazione del debito, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29.04.2016.
Aggiungeva che dalla lettura ELaccordo emergeva che la banca aveva subordinato
l'erogazione dei finanziamenti alle condizioni previste dai numeri da 1 a 7 della pagina 3, mentre non risultava che l'attrice avesse consegnato alla banca l'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione ELoperazione di ristrutturazione, relativamente ai beni indicati nelle premesse ELaccordo (Art. 2.1.3).
1.3.1. In particolare evidenziava che la società appellante aveva omesso di allegare la dichiarazione della sig.ra AC AR con la quale quest'ultima avrebbe dovuto assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca (per cautelare le obbligazioni nascenti dall'erogazione di nuova finanza o connesse al rischio del prolungamento dei rapporti di mutuo) l'immobile di sua proprietà ubicato a Montenero Val
Cocchiara, catastalmente identificato nella scrittura.
1.3.2. Evidenziava ancora che la deliberazione assembleare assunta dall'altro soggetto tenuto alla prestazione di garanzia suppletiva o integrativa non rispecchiava le prescrizioni ELaccordo, autorizzando l'amministratore della RO RL ad iscrivere ipoteca in favore di
NC ELRI, omettendo di precisare che il vincolo ipotecario avrebbe dovuto essere concesso nell'interesse di OR ER (art. 7 delle premesse).
1.3.3. Spiegava che inadempiuto risultava anche l'obbligazione relativa all'adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di €
870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
2.1.2. ELaccordo) secondo le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2023 R.G., passata in decisione all'udienza ex art. 352
c.p.c. del giorno 19.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
SOCIETA' BORGO TERMALE DEL BENESSERE S.R.L., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Arch. Gennaro Ricci e Ing. Claudio D'Amico, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro
Margiotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sulmona alla Via
Lamacco n. 1, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
INTESA SANPAOLO S.p.A. rappresentata giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa
Laura Cavallotti di Milano in data 25 novembre 2019 rep. 34945/11871, da INTRUM ITALY
S.P.A., in persona del procuratore dott. Francesco Cariglino, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Referza ed elettivamente domiciliata in Teramo presso e nello studio del predetto, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il
17.03.2023 – Contratti bancari Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello degli Abruzzi in L'Aquila - in totale riforma della gravata sentenza - previamente dichiarato ammissibile l'appello, ammettere i mezzi istruttori come articolati al punto 3 del presente atto e nel merito dichiarare l'appello stesso fondato e per
l'effetto: - accertare e dichiarare il mancato rispetto della Intesa San Paolo S.p.A. e quindi
l'inadempimento della predetta rispetto agli obblighi assunti nell'accordo sottoscritto in data
30/12/2015 tra la OR ER del Benessere S.r.l. e la NC ELRI S.p.A.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla Intesa San Paolo nell'accordo sottoscritto in data 30/12/2015, tra la OR ER del Benessere S.r.l. e la
NC ELRI S.p.A.;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità delle richieste della Intesa San Paolo S.p.A. contenuto nella lettera del 6/6/20174 e, quindi, nello specifico, salvo altro, l'illegittimità della “intimazione di pagamento” della complessiva somma pari a € 2.532.328,82 (in relazione al finanziamento n. 0/235/0/55121887 di Euro
2.400.000,00) e delle ulteriori richieste di pagamento della somma di € 1.852.074,35 (quale esposizione rinveniente dall'affidamento degli originari euro 1.400.000,00 – per apertura di credito in conto corrente 40492/1000/3952) e della somma di Euro 374.255,05
(corrispondente alle 2 rate di rimborso mutuo ipotecario stipulato il 24/07/2017);
nonché ancora l'illegittimità della dichiarazione di decadenza della BT dal beneficio del termine in relazione a: a) mutuo ipotecario di originari Euro 600.000,00 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di Euro 638.703,14;
b) mutuo ipotecario di originari Euro
2.000.000,00 e della conseguente richiesta della somma di Euro 2.029.000,00;
nonché ancora della illegittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 12.248,99 relativamente al contratto di interest rate swap;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della OR ER del Benessere S.r.l. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza degli inadempimenti tutti della NC e della illegittima risoluzione ELaccordo del 30/12/2015;
- per l'effetto condannare la Intesa San Paolo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla OR ER del
Benessere S.r.l. la somma pari a € 10.000.000,00, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1.Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.
2.Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 677/2017 -promosso dall'odierna appellante contro la Intesa Sanpaolo S.p.A. (per sentir accertare l'inadempimento della predetta alle obbligazioni assunte con l'accordo sottoscritto in data 30.12.2015 e la conseguente illegittimità della risoluzione di detto accordo operata dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di € 10.000.000,00, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese- il Tribunale di
Sulmona così statuiva: “1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna OR
ER del Benessere al pagamento in favore di Intesa San Paolo S.p.a. delle spese del presente giudizio che liquida in € 42.596,00 per compensi, comprese spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge”.
1.1. Il Tribunale preliminarmente dava atto che a sostegno delle domande l'attrice aveva sostenuto e dedotto: - di essere stata costituita nel 2004 per la realizzazione, l'acquisizione
e la gestione di impianti termali;
- di aver realizzato la struttura ricettizia alberghiera in
Rivisondoli denominata “Aqua Montis Resort e Spa”;
- che nel corso della realizzazione ELinvestimento si erano manifestati aggravi economici dal punto di vista finanziario e della funzionalità della struttura in ragione di eventi esterni, indipendenti dalla volontà della società (e per lo più riconducibili al comportamento delle banche), i quali avevano determinato una situazione di sofferenza tale che nel marzo 2015 la società era stata assoggettata a richiesta di fallimento dinanzi al Tribunale di Sulmona;
- che in tale situazione la società aveva fatto ricorso dalla procedura di ristrutturazione del debito ex 182 bis L.F. a seguito di trattative intercorse con il ceto bancario, in particolare con la NC ELRI
(ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) nei confronti della quale la società aveva un'esposizione debitoria che, alla data (31.07.2015) della presentazione del concordato preventivo in bianco ammontava ad € 8.054.800,00;
- che nell'ambito del predetto accordo di ristrutturazione era stato formalizzato con la NC ELRI un accordo del 30.12.2015, che costituiva il perno ELaccordo di ristrutturazione (in quanto la fattibilità di quest'ultimo era funzionalmente dipendente dalla programmazione degli impegni assunti reciprocamente dalle parti con il primo);
- di aver ricevuto dalla banca nell'agosto 2016, in esecuzione ELaccordo, l'importo di € 2.000.000,00;
- che la NC aveva poi inspiegabilmente deciso di non rinegoziare i finanziamenti accordati, denunciando inadempienze della società, segnalandola a sofferenza unitamente ai suoi garanti e chiedendo di rientrare degli affidamenti già concessi, il tutto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
- che dai suddetti comportamenti posti in essere dalla banca, erano derivati
effetti pregiudizievoli a cascata, in particolare l'impossibilità di adempiere all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ed altre conseguenze, sicché essa attrice aveva subito un danno quantificabile nell'importo di € 10.000.000,00.
1.2. Dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio, eccependo
l'improcedibilità della domanda attorea e sostenendo la legittimità della risoluzione ELaccordo, in forza della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 3 ELaccordo siglato con la debitrice in data 30.12.2015 per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dall'accordo stesso.
1.3. Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale precisava che nell'accordo siglato
a Campobasso in data 30.12.2015 le parti avevano previsto la ristrutturazione dei finanziamenti mediante un prolungamento del periodo di ammortamento e la concessione di nuova finanza per € 2.000.000,00, mediante mutuo ipotecario strumentale all'omologazione e conseguente esecuzione ELaccordo di ristrutturazione del debito, poi omologato dal Tribunale di Sulmona in data 29.04.2016.
Aggiungeva che dalla lettura ELaccordo emergeva che la banca aveva subordinato
l'erogazione dei finanziamenti alle condizioni previste dai numeri da 1 a 7 della pagina 3, mentre non risultava che l'attrice avesse consegnato alla banca l'originale della lettera di impegno dei soci e/o dei terzi datori di ipoteca a mettere il patrimonio personale a disposizione ELoperazione di ristrutturazione, relativamente ai beni indicati nelle premesse ELaccordo (Art. 2.1.3).
1.3.1. In particolare evidenziava che la società appellante aveva omesso di allegare la dichiarazione della sig.ra AC AR con la quale quest'ultima avrebbe dovuto assumere l'impegno di assoggettare alla garanzia specifica della banca (per cautelare le obbligazioni nascenti dall'erogazione di nuova finanza o connesse al rischio del prolungamento dei rapporti di mutuo) l'immobile di sua proprietà ubicato a Montenero Val
Cocchiara, catastalmente identificato nella scrittura.
1.3.2. Evidenziava ancora che la deliberazione assembleare assunta dall'altro soggetto tenuto alla prestazione di garanzia suppletiva o integrativa non rispecchiava le prescrizioni ELaccordo, autorizzando l'amministratore della RO RL ad iscrivere ipoteca in favore di
NC ELRI, omettendo di precisare che il vincolo ipotecario avrebbe dovuto essere concesso nell'interesse di OR ER (art. 7 delle premesse).
1.3.3. Spiegava che inadempiuto risultava anche l'obbligazione relativa all'adozione della delibera che stabiliva di erogare in favore della società un finanziamento soci di €
870.000,00 (Art. 6 delle premesse e art.
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