Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2024, n. 424

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2024, n. 424
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 424
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott. Antonio F. Esposito - presidente
dott.ssa Raffaella Brocca - consigliere
dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 292/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16/1/2024 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., vertente
T R A
ZE EL ed RR SE, entrambi rappresentati
e difesi dagli avv. Giuseppina Vetromile e Sebastiano Vetromile appellanti contro
ZE RL, nella sua qualità di tutore di ZE IA
IM, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ponzi
Provenzano appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.438/2022 del Tribunale di
Lecce pubblicata il 21.2.2022.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 16 gennaio 2024, con le quali si sono riportati ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione
dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta da ZZ
NC, nella sua qualità di tutore dell'interdetta ZZ AR
IM, ha dichiarato l'invalidità parziale del testamento olografo datato il 27.9.2016 a firma di CE DA (pubblicato in data
28/8/2018 dal notaio De Pascalis con Rep. n. 29.121 e Racc.
20.742), limitatamente alla parte in cui il de cuius ha così disposto:
Dopo la morte di mia moglie AR IM ZZ tutti beni residui mobiliari ed immobiliari, quindi l'intera eredità residua (sempre che non vi siano cause che abbiano determinato la decadenza dall'ufficio di esecutori testamentari) sarà devoluta ai coniugi EL
ZE nato a [...] [...] e SE RR”;
ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria della decadenza dalla carica congiunta di esecutori testamentari di LO ZZ e
LL RR e compensato le spese di lite.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello ZZ LO ed RR LL con unico atto di gravame, articolando i seguenti motivi.
Col primo motivo viene reiterata l'eccezione, già sollevata in primo grado, di assoluta carenza di interesse da parte dell'attrice. La pronuncia è viziata nella parte in cui statuisce che “Con la clausola sopra menzionata, infatti, il CE ha disposto delle proprietà della moglie, di fatto esprimendo in luogo di costei le sue ultime volontà. L'interdetta, dunque, ha interesse concreto ed attuale ad ottenere un provvedimento che, dichiarando parzialmente nullo il testamento, le restituisca il diritto di disporre dei propri beni.” Deducono gli appellanti che il primo giudice ha travisato la portata della clausola testamentaria impugnata, la quale, poiché dispone della sola eredità de residuo, non pone alcun vincolo alla disponibilità giuridica dell'erede ZZ AR IM, la quale è del tutto libera di far ciò che intende dell'intero suo patrimonio finchè è in vita, compreso il diritto di distrarlo (qualora anche ne avesse la capacità), non avendo alcun onere di conservazione. Né la ZZ, interdetta, potrebbe ora validamente
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disporre del patrimonio ereditato dal marito per quando anche lei avrà cessato di vivere. Sostiene inoltre la parte appellante che detta clausola non può essere valutata parzialmente e non nella sua interezza, come fatto dal Tribunale, il quale erroneamente ha omesso di considerare che i coniugi ZZ-RR ereditano in quanto, in conseguenza e quale gratifica della loro assistenza a vita, già prestata al de cuius CE e prestata e da prestare in favore della consorte di questi. Pertanto, annullando il diritto degli appellanti ad ereditare, si annulla necessariamente anche il corrispettivo obbligo (che sarebbe privo di causa) degli stessi di prestare assistenza domiciliare all'interdetta. Col secondo motivo di impugnazione viene contestata la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di conflitto di interessi tra il tutore ZZ NC e l'interdetta ZZ AR IM, sorella germana del primo. Deducono gli appellanti che nel processo civile il conflitto di interessi è rilevante anche quando è solo potenziale (cfr. Cass.

5.3.2014 n. 5097). Dispone sul punto il primo Giudice nel rigettare l'eccezione: “In primo luogo la stessa è stata proposta in virtù di una presunta futura apertura di successione legittima (…). Il conflitto di interessi, dunque, è eccepito in virtù di una condizione di cui non è né provata né presumibile l'esistenza. In secondo luogo, perché ricorra conflitto di interessi non è sufficiente che il rappresentante possa ricevere un vantaggio dal provvedimento invocato, ma è necessario che il risultato vada a danno del rappresentato. (…..) Nel caso di specie, la pronuncia che restituisce alla ZZ il diritto di disporre dei propri beni non è in contrasto con l'eventuale successiva successione legittima in favore di tutti i suoi fratelli anziché di un fratello e della cognata. La scelta dei futuri eredi, infatti, è stata fatta dal CE e non dalla ZZ, la quale in alcun modo verrebbe danneggiata dalla declaratoria di nullità parziale del testamento, che comporterebbe comunque il permanere della sua qualità di erede universale del marito”. Sostengono gli appellanti che questo ragionamento è viziato sotto diversi aspetti: in primo luogo, l'apertura della successione legittima della ZZ, benchè futura, è assolutamente certa nel suo avverarsi e non presunta ed eventuale;
in secondo luogo, il tutore ZZ NC, cui è affidata la responsabilità di tutelare gli interessi della sorella, ha un forte interesse personale sull'esito di questo giudizio, in quanto, qualora venisse accolta la domanda,
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gli appellanti perderebbero il diritto di ereditare, quali unici eredi, e il patrimonio ereditario sarebbe devoluto per successione legittima, e quindi, con totale esclusione di LL RR, e diviso pro quota tra i fratelli ZZ tra cui appunto il tutore ZZ NC. Al contrario l'interdetta ZZ, i cui interessi dovrebbero appunto essere tutelati dal tutore, riceverebbe solo un danno, come sopra specificato, qualora i coniugi ZZ-RR, suoi futuri eredi in cambio dell'assistenza a vita a lei prestata, fossero esonerati da tale compito. Col terzo motivo di appello afferente al merito, viene censurata la sentenza nella parte in cui ha disposto la nullità parziale del testamento di CE DA. Il Tribunale ha osservato che l'interdizione della ZZ è stata dichiarata solo nel marzo 2019, per cui al momento dell'apertura della successione mancava la dichiarazione di interdizione prevista dall'art.692 c.c. come presupposto indeclinabile della disposizione. In realtà, la ZZ è affetta da demenza degenerativa tipo Alzheimer di entità grave e tale patologia, ben nota al marito (che si è difatti preoccupato anche di garantirne l'assistenza 24 ore al giorno fino alla morte) si è manifestata molto tempo prima dell'attuale incapacità totale. La fattispecie rientra nella consentita ipotesi del fedecommesso assistenziale de residuo, del quale ricorrono tutti i presupposti di legge: l'erede è interdetta (e tale è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Lecce immediatamente dopo la morte del marito), il testatore è il coniuge, i beneficiari finali, odierni appellanti, sono coloro i quali, sotto la vigilanza del tutore, si prendono cura dell'interdetta stessa. Non osta la circostanza che la ZZ al momento della morte del coniuge non fosse stata ancora dichiarata interdetta, posto che in quel
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