Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2024, n. 163

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2024, n. 163
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 163
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. M G D M Presidente
2) dott. M D M Consigliere
3) dott. C I Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1520 R. G. anno 2021 promossa in grado di appello DA
Parte_1 rappresentata e
[...] difesa dall'Avvocato M M presso il cui studio in Palermo via Marchese di Villabianca n.54 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti F C e M C Controparte_1
R presso il cui studio in Palermo via Houel n.29 è elettivamente domiciliata appellato e nei confronti di rappresentato e difeso dall'Avvocato M D G elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 22.02.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso iscritto al n. R.G. 12835/2018, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale G.L. di Palermo, l'
[...]
sostenendo di aver Parte_1 lavorato, n.q. di psicologo, alle dipendenze della anzidetta Azienda presso il "
[...] adulti”, nelle Aree di Urgenza e presso la Organizzazione_1 rgenza, dall'1 aprile 2013 al 31 marzo 2015 e dall'1 maggio 2016 al 31 marzo Org_2
2018 in forza di contratti di lavoro formalmente qualificati di collaborazione a progetto e/o coordinata e continuativa. Rappresentava di aver percepito una retribuzione mensile fissa di importo costante e di essere stata tenuta a garantire la presenza in servizio per non meno di cinque ore dal
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lunedì al venerdì, e che spesso, per sopravvenute esigenze professionali e/o di reparto, era rimasta in servizio oltre l'orario dovuto. Deduceva di essere stata sottoposta al potere direttivo dell'Azienda e che era stato suo dovere giustificare le proprie assenze o comunicare preventivamente al Dirigente l'impossibilità di coprire il proprio turno lavorativo. Assumeva di essere stata inserita nell'organizzazione pubblicistica e di essere stata
“adibita ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico” con l'utilizzo di strumenti ed attrezzature dell'azienda e di un badge per registrare le presenze, oltre che attraverso la formazione e la sottoscrizione di relazioni, di schede di intervento e fogl i di consulenza “relative ai pazienti in carico quale psicologa dell' Organizzazione_3 su carta intestata e/o recante il logo e/o l'indicazione dell' ” Pt_1
Eccepiva, pertanto, la nullità dei contratti di collaborazione sottoscritti e la natura subordinata dell'attività lavorativa effettivamente svolta alle dipendenze dell' Pt_1 convenuta. Chiedeva, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento delle Pt_1 differenze retributive parametrate alle mansioni riconducibili alla qualifica di dirigente psicologo” di cui all'art. 27 lett. c) del C.c.n.l della dirigenza sanitaria non medica, o in subordine di dirigente psicologo con incarico di natura professionale di cui all'art. 27 lett. d) del citato contratto” e del risarcimento del danno, Con separato ricorso iscritto al R.G. n.3436/2020, la chiedeva, inoltre, che CP_1 le venisse riconosciuto il diritto ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro presso l' Pt_1
Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione dei due procedimenti ed espletata la prova testimoniale ammessa, il Giudice adito con sentenza n.4463/2021, emessa in data 25/11/2021, accoglieva il ricorso condannando l' a corrispondere alla ricorrente, Pt_1 per i periodi che vanno dall'1/4/2013 al 31/3/2015 e dall'1/5/2016 al 31/3/2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di dirigente psicologo con incarico di natura professionale anche di alta specializzazione di cui all'art. 27 lett. c) del
CCNL dell'Area Terza dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento, nonché a corrispondere all' nei limiti della maturata prescrizione, i relativi contributi per i suddetti periodi. CP_2
Condannava, inoltre, la parte datoriale al pagamento in favore della di una CP_1 somma, a titolo di risarcimento del danno, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali. Infine, dichiarava il diritto della ad ottenere la stabilizzazione del rapporto CP_1 di lavoro “ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, commi 1, 10 e 11, del d.lgs. n. 75/2017”, ordinando all' resistente di “adottare tutti i provvedimenti all'uopo necessari.” Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato in data Pt_1
20/12/2021 chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame con memoria del 28/11/2023 variamente Controparte_1
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contestando la fondatezza delle avverse censure, riproponendo sotto for ma di doglianza quanto già formulato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e chiedendo l'integrale conferma della pronuncia impugnata. Si è costituito in giudizio anche l' ribadendo la propria posizione CP_2 processuale. Indi all'odierna udienza, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Devono, anzitutto,
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