Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2024, n. 3927
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito ELl'udienza EL 14 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi EL 2021, vertente
TRA
EL SU , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Fanfani Michelangelo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 119 giusta procura in calce al ricorso
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Bonito Manuela Controparte_1
domiciliata in Roma, Largo Olgiata, isola 105 in. 2/6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 5017/2021 pubblicata il
25.5.2021 e notificata il 28.5.2021
Conclusioni ELle parti: come da rispettivi atti
RAGIONI ELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' EL SU SUan adiva Parte_1
il Tribunale in funzione di giudice EL lavoro convenendo in giudizio
[...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9387/2019 Controparte_1
EL 20.11.2019, avente ad oggetto il pagamento, in favore ELla parte opposta, di euro 116.991,00 a titolo di stipendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione EL credito al saldo, nonché le spese legali per euro
2.135,00 oltre accessori.
L'Ambasciata ELla Repubblica EL SU SUan rappresentava di aver impiegato come agente diplomatico, nello specifico con la qualifica di CP_1
“Secondo segretario” di legazione, dal 29 settembre 2014 fino al 13 maggio 2019, data in cui la dipendente aveva sostenuto di essere stata licenziata da parte EL
Ministero degli Esteri sudanese tramite un avviso di interruzione di servizio di diplomatici.
In via preliminare, parte ricorrente contestava il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati di New York EL 2 dicembre 2004, il quale, recependo, il principio ELl'immunità ristretta, detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro con riferimento a soggetti che svolgono mansioni pubbliche ovvero rivestono la qualifica di agente diplomatico. Ciò premesso, egli chiedeva al Tribunale: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO, dichiarare con sentenza ex art. 420 IV° co. c.p.c. il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi e per gli effetti ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla
Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata dall'Italia con l. n° 5 EL 14 gennaio 2013 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che l'importo totale degli emolumenti ad oggi dovuti dall'Ambasciata EL SU SUan in Italia nei confronti ELla SI , a seguito ELl'impiego ELla seconda Controparte_1
presso la prima in qualità di agente diplomatico, grado di Secondo Segretario,
a far data dal 29 settembre 2014 al 31 luglio 2018, è pari alla somma di sole 5 mensilità di stipendio relative a Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Accertare e dichiarare altresì che l'opposta ad oggi si e' rifiutata di accettare l'offerta di pagamento formulata in data 16 gennaio 2020 da parte ELl'Ambasciata opponente avente ad oggetto il pagamento ELle mensilita' di cui al punto B) ELle conclusioni EL presente atto, al netto di interessi legali e rivalutazione;
D)
Per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto;
E) Condannare l'opposta alla rifusione ELle spese di lite”;
Si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_1 ELl'istanza di revoca EL decreto ingiuntivo opposto, la concessione ELla provvisoria esecuzione EL medesimo, ovvero, in subordine, dato l'espresso riconoscimento parziale EL debito, l'esecuzione provvisoria parziale per euro
33.000,00 e per l'effetto la conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, a conclusione ELl'istruttoria, ha ritenuto infondato il ricorso in opposizione così decidendo: “ - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9387/2019 (R.G.39343/2019);
- condanna parte soccombente al pagamento ELle spese di lite che liquida in complessivi €
5.868,00, oltre iva e cpa come per legge.”.
In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente, ha rilevato
l'infondatezza ELl'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione ELla materia EL giudizio ritenendo pacifico che oggetto esclusivo ELla causa fosse il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo intercorso fra un agente diplomatico e la opponente Sul Parte_1
punto, il Tribunale ha richiamato le Sezioni Unite ELla Cassazione, ordinanza
n. 4882 EL 27/02/2017, le quali hanno ritenuto che “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (nella specie, dipendente di ambasciata), sussiste la giurisdizione EL giudice italiano [...] anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004”.
Nel merito, il primo Giudice, a seguito ELl'istruttoria documentale, rilevata la mancata contestazione di parte appellante, in maniera espressa e specifica, dei documenti in atti e il contestuale riconoscimento EL debito ELl' a Parte_1
favore ELla lavoratrice, di cinque mensilità non corrisposte, ha ritenuto che, pur essendo pacifico l'intervento, in data 30.8.2018 ELla “chiamata finale” nei confronti di per il rientro a Juba presso il Quartier Generale EL CP_1
Ministero degli Affari Esteri EL SU SUan, non è tuttavia stata fornita la prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico di parte appellata alla data EL 31.7.18, ritenendo detta diffida non comprovante automaticamente la mancata prosecuzione da parte ELla lavoratrice ELla prestazione lavorativa.
Con atto di appello l'Ambasciata ELla Repubblica EL SU SUan ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: I) difetto di giurisdizione EL giudice italiano;
II) Violazione e/o falsa applicazione ELl'art. 2729 c.c. in relazione agli art. 2719 c.c. e 215 c.p.c.;
III) Violazione ELl'art. 2 L. 604/1966.
Parte appellante, in via pregiudiziale, con il primo motivo di gravame ha lamentato il difetto di giurisdizione EL Giudice italiano, deducendo
l'insufficiente esame da parte EL Tribunale di prime cure, ELla Convenzione ELl'Onu sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni EL 2.12.2004, ratificata in Italia con l. n. 5 EL 14 gennaio 2013, in particolare ELla fattispecie prevista dall'art. 11 par.
2.b.i., il cui esame, vista la richiamata qualifica di agente diplomatico in capo all'odierna appellata, avrebbe portato all'accoglimento ELl'eccezione di difetto difetto di giurisdizione già sollevata dall'opponente. Il primo Giudice – ritiene l'appellante – avrebbe pertanto errato nel valutare esclusivamente la circostanza che la controversia vertesse su questioni puramente patrimoniali, omettendo così di considerare la ricorrenza nel caso di specie ELl'ipotesi (formale) di cui alla succitata norma.
Con il secondo motivo, l' invocando la violazione ELl'art. 2729 c.c., Parte_1 ha lamentato poi l'erroneità ELla sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe “omesso di considerare una serie di elementi indiziari che, se valutati, avrebbero determinato una decisione diversa a favore ELl'odierna appellante”.
In particolare, parte appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver ritenuto provata la circostanza che la signora avesse CP_1
cessato la propria attività lavorativa alla data EL 31 luglio, in quanto lo stesso,
attraverso un ragionamento di tipo presuntivo avrebbe dovuto dedurre: a) che
l'appellata fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno al Quartier generale a Juba, sulla base di due produzioni documentali (all. 2 EL fascicolo di parte opposta e all. 5 EL ricorso in opposizione);
b)che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio di diplomatici (doc. n. 6 di parte opponente), tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso”
e destinatari di “ripetuti appelli” come si evince dal contenuto EL documento prodotto. Sulla scorta di tale ragionamento presuntivo, il Giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto inferire che l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata non poteva che essere stato luglio 2018 e che dunque, verosimilmente, la data EL 31 luglio dovesse essere considerata quella in cui effettivamente l'opposta aveva cessato il proprio incarico. Deduce l'appellante che tali presunzioni si sarebbero dovute ricavare anche dal mancato disconoscimento dei sopra citati documenti da parte ELla CP_1
Con l'ultimo motivo di gravame, l' lamenta infine la violazione Parte_1 ELl'art. 2 l. 604/1966, per aver il Giudice ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, in considerazione ELl'asserita mancata prova EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione EL rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro. Rileva infatti parte appellante, che il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto EL fatto che la lavoratrice, avendo proceduto all'impugnazione stragiudiziale (cfr. pag. 2 EL doc. n. 3 parte opposta, fascicolo monitorio) avrebbe dimostrato di essere venuta certamente a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale,
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est.
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito ELl'udienza EL 14 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1918 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi EL 2021, vertente
TRA
EL SU , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Fanfani Michelangelo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 119 giusta procura in calce al ricorso
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Bonito Manuela Controparte_1
domiciliata in Roma, Largo Olgiata, isola 105 in. 2/6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 5017/2021 pubblicata il
25.5.2021 e notificata il 28.5.2021
Conclusioni ELle parti: come da rispettivi atti
RAGIONI ELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l' EL SU SUan adiva Parte_1
il Tribunale in funzione di giudice EL lavoro convenendo in giudizio
[...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 9387/2019 Controparte_1
EL 20.11.2019, avente ad oggetto il pagamento, in favore ELla parte opposta, di euro 116.991,00 a titolo di stipendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione EL credito al saldo, nonché le spese legali per euro
2.135,00 oltre accessori.
L'Ambasciata ELla Repubblica EL SU SUan rappresentava di aver impiegato come agente diplomatico, nello specifico con la qualifica di CP_1
“Secondo segretario” di legazione, dal 29 settembre 2014 fino al 13 maggio 2019, data in cui la dipendente aveva sostenuto di essere stata licenziata da parte EL
Ministero degli Esteri sudanese tramite un avviso di interruzione di servizio di diplomatici.
In via preliminare, parte ricorrente contestava il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati di New York EL 2 dicembre 2004, il quale, recependo, il principio ELl'immunità ristretta, detta una specifica disciplina per i contratti di lavoro con riferimento a soggetti che svolgono mansioni pubbliche ovvero rivestono la qualifica di agente diplomatico. Ciò premesso, egli chiedeva al Tribunale: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO, dichiarare con sentenza ex art. 420 IV° co. c.p.c. il difetto di giurisdizione EL giudice italiano ai sensi e per gli effetti ELl'art. 11 paragrafo 2.b.i. ELla
Convenzione ELl'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata dall'Italia con l. n° 5 EL 14 gennaio 2013 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare che l'importo totale degli emolumenti ad oggi dovuti dall'Ambasciata EL SU SUan in Italia nei confronti ELla SI , a seguito ELl'impiego ELla seconda Controparte_1
presso la prima in qualità di agente diplomatico, grado di Secondo Segretario,
a far data dal 29 settembre 2014 al 31 luglio 2018, è pari alla somma di sole 5 mensilità di stipendio relative a Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Accertare e dichiarare altresì che l'opposta ad oggi si e' rifiutata di accettare l'offerta di pagamento formulata in data 16 gennaio 2020 da parte ELl'Ambasciata opponente avente ad oggetto il pagamento ELle mensilita' di cui al punto B) ELle conclusioni EL presente atto, al netto di interessi legali e rivalutazione;
D)
Per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto;
E) Condannare l'opposta alla rifusione ELle spese di lite”;
Si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_1 ELl'istanza di revoca EL decreto ingiuntivo opposto, la concessione ELla provvisoria esecuzione EL medesimo, ovvero, in subordine, dato l'espresso riconoscimento parziale EL debito, l'esecuzione provvisoria parziale per euro
33.000,00 e per l'effetto la conferma EL decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice, a conclusione ELl'istruttoria, ha ritenuto infondato il ricorso in opposizione così decidendo: “ - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9387/2019 (R.G.39343/2019);
- condanna parte soccombente al pagamento ELle spese di lite che liquida in complessivi €
5.868,00, oltre iva e cpa come per legge.”.
In particolare, il giudice di prime cure, preliminarmente, ha rilevato
l'infondatezza ELl'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione ELla materia EL giudizio ritenendo pacifico che oggetto esclusivo ELla causa fosse il riconoscimento ELle pretese patrimoniali maturate nel corso EL rapporto lavorativo intercorso fra un agente diplomatico e la opponente Sul Parte_1
punto, il Tribunale ha richiamato le Sezioni Unite ELla Cassazione, ordinanza
n. 4882 EL 27/02/2017, le quali hanno ritenuto che “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati (nella specie, dipendente di ambasciata), sussiste la giurisdizione EL giudice italiano [...] anche quando, pur avendo ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni, la decisione richiesta al giudice italiano attenga solo ad aspetti patrimoniali, quali il pagamento di differenze retributive, e non sia pertanto idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche ELl'ente, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lettera d), ELla Convenzione ONU EL 2 dicembre 2004”.
Nel merito, il primo Giudice, a seguito ELl'istruttoria documentale, rilevata la mancata contestazione di parte appellante, in maniera espressa e specifica, dei documenti in atti e il contestuale riconoscimento EL debito ELl' a Parte_1
favore ELla lavoratrice, di cinque mensilità non corrisposte, ha ritenuto che, pur essendo pacifico l'intervento, in data 30.8.2018 ELla “chiamata finale” nei confronti di per il rientro a Juba presso il Quartier Generale EL CP_1
Ministero degli Affari Esteri EL SU SUan, non è tuttavia stata fornita la prova ELl'effettiva cessazione ELl'incarico di parte appellata alla data EL 31.7.18, ritenendo detta diffida non comprovante automaticamente la mancata prosecuzione da parte ELla lavoratrice ELla prestazione lavorativa.
Con atto di appello l'Ambasciata ELla Repubblica EL SU SUan ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: I) difetto di giurisdizione EL giudice italiano;
II) Violazione e/o falsa applicazione ELl'art. 2729 c.c. in relazione agli art. 2719 c.c. e 215 c.p.c.;
III) Violazione ELl'art. 2 L. 604/1966.
Parte appellante, in via pregiudiziale, con il primo motivo di gravame ha lamentato il difetto di giurisdizione EL Giudice italiano, deducendo
l'insufficiente esame da parte EL Tribunale di prime cure, ELla Convenzione ELl'Onu sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni EL 2.12.2004, ratificata in Italia con l. n. 5 EL 14 gennaio 2013, in particolare ELla fattispecie prevista dall'art. 11 par.
2.b.i., il cui esame, vista la richiamata qualifica di agente diplomatico in capo all'odierna appellata, avrebbe portato all'accoglimento ELl'eccezione di difetto difetto di giurisdizione già sollevata dall'opponente. Il primo Giudice – ritiene l'appellante – avrebbe pertanto errato nel valutare esclusivamente la circostanza che la controversia vertesse su questioni puramente patrimoniali, omettendo così di considerare la ricorrenza nel caso di specie ELl'ipotesi (formale) di cui alla succitata norma.
Con il secondo motivo, l' invocando la violazione ELl'art. 2729 c.c., Parte_1 ha lamentato poi l'erroneità ELla sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe “omesso di considerare una serie di elementi indiziari che, se valutati, avrebbero determinato una decisione diversa a favore ELl'odierna appellante”.
In particolare, parte appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver ritenuto provata la circostanza che la signora avesse CP_1
cessato la propria attività lavorativa alla data EL 31 luglio, in quanto lo stesso,
attraverso un ragionamento di tipo presuntivo avrebbe dovuto dedurre: a) che
l'appellata fosse già stata destinataria, prima EL 30 agosto 2018, di almeno un'altra precedente chiamata per far ritorno al Quartier generale a Juba, sulla base di due produzioni documentali (all. 2 EL fascicolo di parte opposta e all. 5 EL ricorso in opposizione);
b)che i 40 diplomatici licenziati tramite l'avviso di licenziamento ed interruzione di servizio di diplomatici (doc. n. 6 di parte opponente), tra cui l'appellata, fossero da considerarsi “assenti senza permesso”
e destinatari di “ripetuti appelli” come si evince dal contenuto EL documento prodotto. Sulla scorta di tale ragionamento presuntivo, il Giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto inferire che l'ultimo mese di lavoro ELl'appellata non poteva che essere stato luglio 2018 e che dunque, verosimilmente, la data EL 31 luglio dovesse essere considerata quella in cui effettivamente l'opposta aveva cessato il proprio incarico. Deduce l'appellante che tali presunzioni si sarebbero dovute ricavare anche dal mancato disconoscimento dei sopra citati documenti da parte ELla CP_1
Con l'ultimo motivo di gravame, l' lamenta infine la violazione Parte_1 ELl'art. 2 l. 604/1966, per aver il Giudice ritenuto dovute le somme successive al 13 maggio 2019, in considerazione ELl'asserita mancata prova EL perfezionamento ELla volontà di risoluzione EL rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro. Rileva infatti parte appellante, che il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto EL fatto che la lavoratrice, avendo proceduto all'impugnazione stragiudiziale (cfr. pag. 2 EL doc. n. 3 parte opposta, fascicolo monitorio) avrebbe dimostrato di essere venuta certamente a conoscenza ELla comunicazione EL recesso datoriale,
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