Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 1781
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Fazzino Parte_1 C.F._1
(pec: e Gabriele Russo (pec: , giusta Email_1 Email_2 procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Katia Di Controparte_1 C.F._2
Salvo (pec: , giusta procura in atti Email_3
APPELLATA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI parte appellante:
L'ecc.ma Corte di Appello adita voglia
(…)
Nel merito:
- pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1549/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 29.3.2023 e notificata al procuratore in data 13.04.23;
e per l'effetto:
1 - accertare e dichiarare la non sussistenza in capo alla sig.ra , del diritto a Controparte_1 percepire il contributo di mantenimento da parte del sig. e per l'effetto riformare la citata Pt_1 sentenza con riguardo all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad € 500.00;
CP_1
- accertare e dichiarare la non sussistenza in capo alla sig.ra del diritto a Controparte_1 percepire la liquidazione di alcuna quota di T.F.R.L. spettante al dott. ;
Pt_1 in linea subordinata:
- ridurre la quota di trattamento di fine rapporto liquidata in favore della IGnora CP_1 nei limiti della domanda da questa spiegata e quindi conteggiandola sino al 2008 come richiesto da controparte;
sempre in linea subordinata:
- ridurre l'ammontare dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 alla luce del reddito di lavoro quale docente di ruolo a tempo indeterminato risultante dalla documentazione agli atti. parte appellata:
L'adita Corte d'Appello di Palermo voglia
EC DV
(…) nel merito, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n.
1549/2023 pubblicata il 29/03/2023.
Con riserva di ulteriori eccezioni, difese, e deduzioni istruttorie all'esito del comportamento processuale avversario.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.
Il P.G.: chiede il rigetto del ricorso
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza n. 1549/2023 del 24 marzo 2023, il Tribunale di Palermo ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 [...]
il 6 febbraio 1982 a Palermo;
ha revocato l'obbligo posto a carico del marito di CP_1 corresponsione alla moglie del contributo per il mantenimento delle due figlie, ormai autosufficienti;
ha disposto con decorrenza dal mese di aprile, fermi restando per il passato i provvedimenti presidenziali, l'obbligo del di corrispondere ad un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
ha dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire euro 34.906,36 quale quota della maggior somma spettante all'ex marito a titolo di TFS;
ha condannato quest'ultimo al pagamento della predetta somma in favore della , da corrispondere al momento in cui sarà effettivamente erogata dall'Istituto CP_1 competente il TFS, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
ha compensato tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condannato il marito al pagamento della restante parte,
2
liquidata in euro 1.700,00, oltre accessori di legge.
In particolare, per quanto qui rileva, nel riconoscere alla il diritto all'assegno CP_1 divorzile, il Giudice di prime cure, richiamati i principi stabiliti nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 in relazione ai presupposti ed alla funzione dell'assegno, rilevata una sperequazione economica tra le parti che vedeva la in una posizione di CP_1 minore agio, preso atto dell'elevato contributo che quest'ultima aveva dato al ménage familiare durante il matrimonio, idoneo a consentire al coniuge di concentrarsi sulla propria attività lavorativa – tanto come dirigente medico ospedaliero quanto come dentista odontoiatra libero professionista – ne ha ritenuto sussistenti i presupposti nella sua funzione perequativo- compensativa ed ha creduto equo quantificarlo nell'importo predetto.
2.Con ricorso depositato l'11 maggio 2023, ha impugnato la sentenza, Parte_1 dolendosi dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta dall'ex moglie e del conseguente riconoscimento del diritto della stessa a percepire la quota del 40% del TFS che gli verrà erogato, nonché di essere stato condannato, seppur in parte, alle spese di lite.
3. Instaurato il contraddittorio, , con comparsa depositata il 24 gennaio Controparte_1
2024, ha contestato la fondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto.
4. All'udienza del 27 settembre 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità della richiesta istruttoria di rinnovo dell'audizione del teste avanzata dall'appellante, essendone questi Tes_1 decaduto, non avendola riproposta in primo grado al momento della decisione;
ad ogni modo, ne va rilevata l'infondatezza, considerato che i capitoli di prova o mirano a far esprimere al teste un giudizio o vertono su fatti non influenti per la decisione.
Deve, altresì, rilevarsi l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata da parte appellante il 24 luglio 2024, non essendo ciò previsto dal rito.
6. Procedendo nel merito, con il primo motivo di appello, si duole che il Parte_1
Giudice di primo grado abbia accolto la domanda di
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