Corte d'Appello Torino, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. 709/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa da:
FA IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Tosco Ottavio e dell'avv. Zurigo Elisabetta appellante contro
OR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Bertoncini Laura e dell'avv. Rondelli Claudia, appellato
EY RA s.r.l. (C.F. 09936650010), appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.24)
OGGETTO: fideiussione, azione regresso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per FA IO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
1 Riformare la sentenza 4492/2022, resa dal Tribunale di Torino ad esito del procedimento RG
6060/2022, pubblicata il 22.11.2022 e non notificata;
2. Rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande proposte dal IG. OR e per l'effetto dichiarare, per i motivi di cui in premesso, che nulla il IG FA deve all'appellato predetto.
In subordine, per i motivi di cui atti, condannare il IG. FA al pagamento della miglior somma emersa in esatta valutazione delle risultanze di causa
3 Condannare il IG. OR al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio, ed in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare, per le ragioni sopra esposte, le spese di lite, o in ulteriore subordine rideterminare le spese a carico dell'appellante sulla base del corretto scaglione di riferimento
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, tanto in prova diretta quanto in prova contraria”.
Per OR NI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, ad integrale conferma della sentenza n. 4492/2022 emessa in data 22.11.2022 dal
Tribunale di Torino, respingere l'appello proposto dal IG. FA IO in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori come per legge
(C.P.A. e I.V.A.) per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che” […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
OR NI evocava in giudizio la società EY RA s.r.l. e FA IO esponendo di essere entrato a far parte della EY RA s.r.l. nel 2010.
pagina 2 di 15
Nel 2011, insieme a FA IO, aveva prestato fideiussione personale a garanzia dei finanziamenti ottenuti da EY RA s.r.l. dalla NC AL UR (per un importo originario di € 60.000,00, poi aumentato ad € 120.000,00).
Si era poi costituito fideiussore di EY RA s.r.l. in data 28.11.11 sempre insieme a FA
IO in favore della NC D'BA in relazione all'apertura di credito in conto corrente ed in relazione ad un mutuo chirografario fino a concorrenza dell'importo massimo di € 87.500,00 per ciascuna posizione.
Nel 2013 aveva deciso di abbandonare la società ed aveva ceduto le proprie quote a HO
Victor Emanuel.
Nel 2013 la società era stata posta in liquidazione.
Nel 2014, la NC AL Europa aveva comunicato all'attore il recesso dal contratto di conto corrente e la revoca degli affidamenti, invitando il debitore principale e i fideiussori a ripianare la situazione debitoria.
Non avendo la EY RA s.r.l. onorato il debito, in data 09.09.2014, la NC AL
UR aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Cuneo che, con decreto 25.09.2014, aveva ingiunto alla società e ai fideiussori (FA e OR) il pagamento, in solido, della somma di € 81.239,13, oltre interessi e spese.
Successivamente, la NC AL UR (ora UBI NC), in forza del predetto decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie e, poiché detto immobile era stato assoggettato al vincolo di cui all'art. 2654 ter c.c., la NC aveva proposto, dinnanzi al Tribunale di Cuneo, un'azione revocatoria accolta con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data13.04.15.
L'attore riferiva altresì che in data 19.10.15 il Tribunale di Torino aveva emesso decreto ingiuntivo sempre nei confronti della società e dei fideiussori ingiungendo loro di pagare, in solido tra loro ed in favore di NC d'BA, la somma di € 101.275,07, oltre accessori e che, in forza di tale titolo, la NC aveva iscritto ipoteca giudiziale sempre sul medesimo immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie.
Esponeva quindi che, al fine di definire la propria posizione nei confronti delle banche, si era visto costretto a vendere il predetto immobile e, con la quota ricavata, aveva estinto il debito nei confronti delle creditrici versando € 70.000,00 a favore di NC AL UR ed
€ 50.000,00 a favore di NC d'BA.
pagina 3 di 15
Narrava infine che nel 2016 aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte della NC
Popolare di Novara dell'importo di € 57.496,87 relativo ad un ulteriore finanziamento erogato a favore di EY RA s.r.l. e per cui egli aveva prestato fideiussione.
In ragione di quanto esposto, OR NI formulava azione di regresso ex art. 1950 ed ex art. 1954 c.c. nei confronti di EY RA s.r.l. e di FA IO, nonché azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di EY RA s.r.l. relativamente al debito nei confronti della NC
Popolare di Novara.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di voler dichiarare che OR EL, nella sua qualità di fideiussore di EY RA aveva corrisposto la somma di € 70.000,00 alla NC AL
UR e la somma di € 50.000,00 alla NC d'BA in adempimento delle obbligazioni assunte da EY RA s.r.l. e conseguentemente condannare la società convenuta e FA IO al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche
a carico esclusivo di FA IO, in forza dell'azione di regresso esercitata ai sensi degli artt. 1950 e 1954 c.c.
Sempre nel merito chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'attore, nella sua qualità di fideiussore di EY RA s.r.l., aveva ricevuto dalla NC Popolare di Novara richiesta di pagamento della somma di € 57.496,87 relativa all'obbligazione assunta in via principale da EY RA
s.r.l. e, conseguentemente, condannare la società a procurare la sua liberazione immediata dalla fideiussione prestata in favore della NC Popolare di Novara o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento di una eventuale futura azione di regresso.
Si costituiva in giudizio FA IO contestando la narrazione dei fatti attorea. Rilevava che la domanda formulata nei suoi confronti concerneva esclusivamente la fideiussione prestata in favore della NC AL UR e deduceva che l'azione di regresso potesse essere esercitata nei confronti del co-fideiussore nei limiti del 50% dell'importo eventualmente pagato,
(€ 35.000,00), pagamento che contestava espressamente.
La società EY RA s.r.l. veniva invece dichiarata contumace.
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 4 di 15
La causa veniva istruita a mezzo di CTU e con sentenza n. 4492/22 pubblicata il 22.11.22, il
Tribunale di Torino:
- condannava in solido EY RA s.r.l. e FA IO a pagare all'attore l'importo di
€ 35.000,00 oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava EY RA s.r.l. a pagare all'attore l'ulteriore importo di € 85.000,00, oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava in solido EY RA s.r.l. e FA IO a rimborsare all'attore le spese del giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale di EY RA s.r.l.
e di IO FA.
Quanto alla fideiussione rilasciata a favore della NC AL UR, il Tribunale rilevava che nel corso del giudizio parte attrice aveva prodotto una proposta transattiva sottoscritta da lui e da sua moglie per la somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione, volta alla definizione della pendenza non solo rispetto alla posizione dello stesso OR NI, ma anche del debitore principale EY RA s.r.l. e del coobbligato FA IO.
Agli atti risultava copia del documento a mezzo del quale l'istituto di credito Unione Banche
Italiane (incorporante delle BR) aveva dato atto dell'estinzione con transazione del debito nascente dal DI emesso dal Tribunale di Cuneo nel 2014.
Riteneva che tale documento costituisse prova del fatto che la NC era stata soddisfatta seppure,
(come anche rilevato dal CTU) nell'atto non era indicato il quantum pagato dall'attore.
Considerava tuttavia tale circostanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 709/2023 promossa da:
FA IO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Tosco Ottavio e dell'avv. Zurigo Elisabetta appellante contro
OR NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Bertoncini Laura e dell'avv. Rondelli Claudia, appellato
EY RA s.r.l. (C.F. 09936650010), appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 06.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
05.12.24)
OGGETTO: fideiussione, azione regresso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per FA IO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
1 Riformare la sentenza 4492/2022, resa dal Tribunale di Torino ad esito del procedimento RG
6060/2022, pubblicata il 22.11.2022 e non notificata;
2. Rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande proposte dal IG. OR e per l'effetto dichiarare, per i motivi di cui in premesso, che nulla il IG FA deve all'appellato predetto.
In subordine, per i motivi di cui atti, condannare il IG. FA al pagamento della miglior somma emersa in esatta valutazione delle risultanze di causa
3 Condannare il IG. OR al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio, ed in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, compensare, per le ragioni sopra esposte, le spese di lite, o in ulteriore subordine rideterminare le spese a carico dell'appellante sulla base del corretto scaglione di riferimento
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, tanto in prova diretta quanto in prova contraria”.
Per OR NI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito, ad integrale conferma della sentenza n. 4492/2022 emessa in data 22.11.2022 dal
Tribunale di Torino, respingere l'appello proposto dal IG. FA IO in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori come per legge
(C.P.A. e I.V.A.) per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ammettere le prove per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che” […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
OR NI evocava in giudizio la società EY RA s.r.l. e FA IO esponendo di essere entrato a far parte della EY RA s.r.l. nel 2010.
pagina 2 di 15
Nel 2011, insieme a FA IO, aveva prestato fideiussione personale a garanzia dei finanziamenti ottenuti da EY RA s.r.l. dalla NC AL UR (per un importo originario di € 60.000,00, poi aumentato ad € 120.000,00).
Si era poi costituito fideiussore di EY RA s.r.l. in data 28.11.11 sempre insieme a FA
IO in favore della NC D'BA in relazione all'apertura di credito in conto corrente ed in relazione ad un mutuo chirografario fino a concorrenza dell'importo massimo di € 87.500,00 per ciascuna posizione.
Nel 2013 aveva deciso di abbandonare la società ed aveva ceduto le proprie quote a HO
Victor Emanuel.
Nel 2013 la società era stata posta in liquidazione.
Nel 2014, la NC AL Europa aveva comunicato all'attore il recesso dal contratto di conto corrente e la revoca degli affidamenti, invitando il debitore principale e i fideiussori a ripianare la situazione debitoria.
Non avendo la EY RA s.r.l. onorato il debito, in data 09.09.2014, la NC AL
UR aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Cuneo che, con decreto 25.09.2014, aveva ingiunto alla società e ai fideiussori (FA e OR) il pagamento, in solido, della somma di € 81.239,13, oltre interessi e spese.
Successivamente, la NC AL UR (ora UBI NC), in forza del predetto decreto ingiuntivo, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie e, poiché detto immobile era stato assoggettato al vincolo di cui all'art. 2654 ter c.c., la NC aveva proposto, dinnanzi al Tribunale di Cuneo, un'azione revocatoria accolta con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data13.04.15.
L'attore riferiva altresì che in data 19.10.15 il Tribunale di Torino aveva emesso decreto ingiuntivo sempre nei confronti della società e dei fideiussori ingiungendo loro di pagare, in solido tra loro ed in favore di NC d'BA, la somma di € 101.275,07, oltre accessori e che, in forza di tale titolo, la NC aveva iscritto ipoteca giudiziale sempre sul medesimo immobile di proprietà dell'attore e di sua moglie.
Esponeva quindi che, al fine di definire la propria posizione nei confronti delle banche, si era visto costretto a vendere il predetto immobile e, con la quota ricavata, aveva estinto il debito nei confronti delle creditrici versando € 70.000,00 a favore di NC AL UR ed
€ 50.000,00 a favore di NC d'BA.
pagina 3 di 15
Narrava infine che nel 2016 aveva ricevuto una richiesta di pagamento da parte della NC
Popolare di Novara dell'importo di € 57.496,87 relativo ad un ulteriore finanziamento erogato a favore di EY RA s.r.l. e per cui egli aveva prestato fideiussione.
In ragione di quanto esposto, OR NI formulava azione di regresso ex art. 1950 ed ex art. 1954 c.c. nei confronti di EY RA s.r.l. e di FA IO, nonché azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di EY RA s.r.l. relativamente al debito nei confronti della NC
Popolare di Novara.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di voler dichiarare che OR EL, nella sua qualità di fideiussore di EY RA aveva corrisposto la somma di € 70.000,00 alla NC AL
UR e la somma di € 50.000,00 alla NC d'BA in adempimento delle obbligazioni assunte da EY RA s.r.l. e conseguentemente condannare la società convenuta e FA IO al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 120.000,00, di cui € 35.000,00 anche
a carico esclusivo di FA IO, in forza dell'azione di regresso esercitata ai sensi degli artt. 1950 e 1954 c.c.
Sempre nel merito chiedeva al Tribunale di dichiarare che l'attore, nella sua qualità di fideiussore di EY RA s.r.l., aveva ricevuto dalla NC Popolare di Novara richiesta di pagamento della somma di € 57.496,87 relativa all'obbligazione assunta in via principale da EY RA
s.r.l. e, conseguentemente, condannare la società a procurare la sua liberazione immediata dalla fideiussione prestata in favore della NC Popolare di Novara o, in subordine, a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento di una eventuale futura azione di regresso.
Si costituiva in giudizio FA IO contestando la narrazione dei fatti attorea. Rilevava che la domanda formulata nei suoi confronti concerneva esclusivamente la fideiussione prestata in favore della NC AL UR e deduceva che l'azione di regresso potesse essere esercitata nei confronti del co-fideiussore nei limiti del 50% dell'importo eventualmente pagato,
(€ 35.000,00), pagamento che contestava espressamente.
La società EY RA s.r.l. veniva invece dichiarata contumace.
Sulla sentenza di primo grado.
pagina 4 di 15
La causa veniva istruita a mezzo di CTU e con sentenza n. 4492/22 pubblicata il 22.11.22, il
Tribunale di Torino:
- condannava in solido EY RA s.r.l. e FA IO a pagare all'attore l'importo di
€ 35.000,00 oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava EY RA s.r.l. a pagare all'attore l'ulteriore importo di € 85.000,00, oltre interessi dal 22.12.17 al saldo;
- condannava in solido EY RA s.r.l. e FA IO a rimborsare all'attore le spese del giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico solidale di EY RA s.r.l.
e di IO FA.
Quanto alla fideiussione rilasciata a favore della NC AL UR, il Tribunale rilevava che nel corso del giudizio parte attrice aveva prodotto una proposta transattiva sottoscritta da lui e da sua moglie per la somma complessiva di € 70.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dalla fideiussione, volta alla definizione della pendenza non solo rispetto alla posizione dello stesso OR NI, ma anche del debitore principale EY RA s.r.l. e del coobbligato FA IO.
Agli atti risultava copia del documento a mezzo del quale l'istituto di credito Unione Banche
Italiane (incorporante delle BR) aveva dato atto dell'estinzione con transazione del debito nascente dal DI emesso dal Tribunale di Cuneo nel 2014.
Riteneva che tale documento costituisse prova del fatto che la NC era stata soddisfatta seppure,
(come anche rilevato dal CTU) nell'atto non era indicato il quantum pagato dall'attore.
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