Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2024, n. 170
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R.G. n. 979/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA TO SA (31.07.1963 -Marsiglia), assistito e difeso dall'Avv. to
Domenico Casamassima;
- Appellante - E CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI - C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. to Giuseppe Mazzarella;
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 984/2022 resa in data 18.05.2022, il Tribunale del Lavoro di
Trani: a) rigettava il ricorso depositato in data 19.05.2020 da DE SA, volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del rapporto previdenziale intercorso con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d'ora in poi, CIPAG) dal 01.01.2003 al 31.01.2014 per violazione di legge e, per l'effetto, la condanna della Cassa alla ripetizione di tutte le somme incassate a titolo di contributi previdenziali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulla sorte capitale dalla data di insorgenza dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, nonché allo sgravio dei ruoli esattoriali in essere emessi con riferimento al periodo suddetto per un importo complessivo di € 43.006,95, di cui € 19.204,32 già corrisposti;
b) condannava DE SA alla rifusione degli oneri e competenze di causa in favore della Cassa convenuta, con distrazione. 2. Avverso detta statuizione, con ricorso del 26.07.2022, DE SA interponeva appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
La CIPAG appellata, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con apposita memoria del 12.10.2023, instando per il rigetto di ogni avversa pretesa. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere al motivo di appello proposto, va premesso che DE SA, con ricorso introduttivo depositato in data 19.05.2020, deduceva:
- di aver conseguito il Diploma di Geometra in data 28.07.1982, di essersi abilitato all'esercizio della professione di geometra nel 1991 e, una volta collocato in congedo dall'Aeronautica Militare, di essersi iscritto all'Albo dei Geometri di Bari (ora BAT) in data 05.12.2013;
- di essere pensionato, quale M.llo di 2^ Classe in riserva dell'Aeronautica Militare sin dal 31.05.2000, con diritto alla liquidazione di pensione ordinaria a decorrere dal 08.06.2001;
- di aver ricevuto comunicazione datata 31.03.2004, da parte della CIPAG, in cui gli veniva notiziata l'avvenuta iscrizione obbligatoria, a decorrere dal 18.12.2003, alla Cassa ai sensi dell'art. 5 co. 1 del relativo Statuto, nonché il conseguente obbligo alla contribuzione a far data dal 01.01.2003;
- di esser stato destinatario di ruoli di pagamento per contributi previdenziali non corrisposti, compresi nel periodo intercorrente dal 01.01.2003 sino al 31.01.2014;
- di aver versato alla Cassa di appartenenza contributi previdenziali per alcune delle annualità dovute di importo pari ad € 19.204,32 su un totale complessivo pari ad € 43.006,95, maturando così, alla data dell'11.03.2020, un residuo debito di importo pari ad € 23.802,63;
- di avere appreso, soltanto nel settembre 2018, che l'obbligatoria iscrizione alla Cassa di appartenenza, operata ex officio dalla stessa, doveva reputarsi illegittima;
- di avere, pertanto, richiesto alla CIPAG, a mezzo pec dell'ottobre 2018, il rimborso di tutte le somme già corrisposte e la cancellazione dei ruoli affidati all'ente di riscossione;
- di aver ricevuto, in riscontro, con pec del 24.10.2018, comunicazione di richiesta apertura a proprio carico di un procedimento disciplinare per grave morosità e/o con recidiva omessa dichiarazione per gli anni 2007/2014, cui seguiva pronta contestazione del DE, rimasta priva di seguito alcuno;
- di aver ricevuto, altresì in riscontro, con pec dell'08.11.2018, comunicazione dell'esistenza a proprio carico di alcun credito a fronte, invero, di una serie di ruoli non aperti, non regolarizzati e/o mancanti;
- di essere titolare di pensione a decorrere dal giugno 2001, circostanza nota alla CIPAG;
- di nulla dovere alla Cassa di appartenenza in virtù di quanto disposto all'art. 22 L. n. 777/1982, il quale prevede l'iscrizione non obbligatoria, bensì facoltativa, per
beneficiari di pensione in conseguenza di attività diversa da quella svolta anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale;
- di avere, pertanto, adito il Tribunale affinché, in applicazione del comma 4 dell'art. 22 L. n. 777/1982, accertasse la nullità dell'intercorso rapporto previdenziale per violazione di legge e, per l'effetto, provvedesse alla condanna della Cassa convenuta alla ripetizione di quanto illegittimamente incassato nonché allo sgravio di tutte le cartelle esattoriali emesse, con vittoria di oneri e competenze di causa. 3.2. Ripristinato il contraddittorio, la CIPAG convenuta eccepiva in via preliminare sia l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività, risultando proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. n.46/99 dalla rituale notifica da parte di ADER delle cartelle esattoriali/ruoli 2005-2007-2008-2010- 2011-2014-2015-2016-2017 aventi ad oggetto le annualità contributive in contestazione, sia l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti restitutori azionati, e ancora il difetto di legittimazione passiva della convenuta CIPAG;
nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese, avuto riguardo allo status di iscritto obbligatorio sia come titolare di partita IVA che, per ciò che in questa sede rileva, iscritto all'Albo dei Geometri, come dimostrato dalla produzione documentale in atti, il che rendeva sufficiente l'obbligo contributivo come da normativa vigente;
evidenziava, altresì, avere il DE in data 17.05.2018 presentato ricorso di omologazione della proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 L. n. 3/2012, riconoscendo per tal via la propria posizione debitoria. 3.3. Il Tribunale adito, con sentenza succitata, motivava il rigetto di ogni pretesa mediante richiamo alle disposizioni statutarie inerenti il caso di specie – cfr. artt. 5 Statuto e 3 reg. att. Statuto CIPAG – nonché al necessario coordinamento con il regime posto dal d.lgs. n. 509/1994 di obbligatorietà di iscrizione del libero professionista, anche saltuario o addirittura non più esercente, all'Albo di appartenenza;
circostanza questa ultima che per giurisprudenza da ultimo affermatasi rendeva obbligatorio l'onere del versamento della contribuzione minima, come nella specie;
affermava, altresì, che il DE mai avesse comunicato di non esercitare alcuna attività professionale né richiesto la cancellazione dalla CIPAG se non nell'anno 2018, ammettendo così a contrario di aver ricoperto tale attività dal lontano anno 2003, e che, soprattutto, il DE non solo avesse continuato a versare, seppur sporadicamente, la contribuzione dovuta ma addirittura fosse poi ricorso al Tribunale medesimo, sempre nel 2018, al fine di ottenere l'omologazione della proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con inequivocabili dichiarazioni di < dell'attività professionale fino al 31.12.2013 [a] conferma, quindi, [de]l fatto che egli svolgesse attività professionale fino al 2013, il che rende legittima l'iscrizione operata dalla CIPAG>>. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il Giudice del primo grado concludeva <
prevista dal regolamento CIPAG con conseguente spostamento dell'onere probatorio circa l'esercizio dell'attività in capo alla Cassa, nel caso di specie concorrono una serie di elementi in base ai quali può ritenersi assolto tale onere e dimostrato l'esercizio dell'attività professionale, peraltro riconosciuto espressamente in sede stragiudiziale dallo stesso ricorrente>> e, concludeva, pertanto, che, < autocertificazione del non esercizio della professione e anzi essendo dimostrato l'esercizio della professione per espressa ammissione dello stesso ricorrente, deve ritenersi che l'iscrizione del ricorrente alla CIPAG sia legittima, con conseguente rigetto delle domande proposte>>, avuto riguardo, altresì, alla dirimente circostanza che condizione sufficiente per l'iscrizione alla Cassa e versamento della contribuzione minima (richiesta nella specie) era l'iscrizione all'Albo professionale, come da Cass., n. 4568/2021 e altre successive confermative. 4. Con ricorso depositato in data 26.07.2022 DE SA interponeva appello, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di doglianza.
4.1. Lamenta il geometra la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 co. 2 L. n. 773/1982, in relazione all'art. 112 c.p.c., all'art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe dovuto rilevare la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa di quei liberi professionisti, come il DE, che, pur esercitando, siano iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. Difatti, l'appellante
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA TO SA (31.07.1963 -Marsiglia), assistito e difeso dall'Avv. to
Domenico Casamassima;
- Appellante - E CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI - C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. to Giuseppe Mazzarella;
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 984/2022 resa in data 18.05.2022, il Tribunale del Lavoro di
Trani: a) rigettava il ricorso depositato in data 19.05.2020 da DE SA, volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del rapporto previdenziale intercorso con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d'ora in poi, CIPAG) dal 01.01.2003 al 31.01.2014 per violazione di legge e, per l'effetto, la condanna della Cassa alla ripetizione di tutte le somme incassate a titolo di contributi previdenziali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulla sorte capitale dalla data di insorgenza dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, nonché allo sgravio dei ruoli esattoriali in essere emessi con riferimento al periodo suddetto per un importo complessivo di € 43.006,95, di cui € 19.204,32 già corrisposti;
b) condannava DE SA alla rifusione degli oneri e competenze di causa in favore della Cassa convenuta, con distrazione. 2. Avverso detta statuizione, con ricorso del 26.07.2022, DE SA interponeva appello per i motivi che di seguito si riportano e si valutano.
La CIPAG appellata, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva con apposita memoria del 12.10.2023, instando per il rigetto di ogni avversa pretesa. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere al motivo di appello proposto, va premesso che DE SA, con ricorso introduttivo depositato in data 19.05.2020, deduceva:
- di aver conseguito il Diploma di Geometra in data 28.07.1982, di essersi abilitato all'esercizio della professione di geometra nel 1991 e, una volta collocato in congedo dall'Aeronautica Militare, di essersi iscritto all'Albo dei Geometri di Bari (ora BAT) in data 05.12.2013;
- di essere pensionato, quale M.llo di 2^ Classe in riserva dell'Aeronautica Militare sin dal 31.05.2000, con diritto alla liquidazione di pensione ordinaria a decorrere dal 08.06.2001;
- di aver ricevuto comunicazione datata 31.03.2004, da parte della CIPAG, in cui gli veniva notiziata l'avvenuta iscrizione obbligatoria, a decorrere dal 18.12.2003, alla Cassa ai sensi dell'art. 5 co. 1 del relativo Statuto, nonché il conseguente obbligo alla contribuzione a far data dal 01.01.2003;
- di esser stato destinatario di ruoli di pagamento per contributi previdenziali non corrisposti, compresi nel periodo intercorrente dal 01.01.2003 sino al 31.01.2014;
- di aver versato alla Cassa di appartenenza contributi previdenziali per alcune delle annualità dovute di importo pari ad € 19.204,32 su un totale complessivo pari ad € 43.006,95, maturando così, alla data dell'11.03.2020, un residuo debito di importo pari ad € 23.802,63;
- di avere appreso, soltanto nel settembre 2018, che l'obbligatoria iscrizione alla Cassa di appartenenza, operata ex officio dalla stessa, doveva reputarsi illegittima;
- di avere, pertanto, richiesto alla CIPAG, a mezzo pec dell'ottobre 2018, il rimborso di tutte le somme già corrisposte e la cancellazione dei ruoli affidati all'ente di riscossione;
- di aver ricevuto, in riscontro, con pec del 24.10.2018, comunicazione di richiesta apertura a proprio carico di un procedimento disciplinare per grave morosità e/o con recidiva omessa dichiarazione per gli anni 2007/2014, cui seguiva pronta contestazione del DE, rimasta priva di seguito alcuno;
- di aver ricevuto, altresì in riscontro, con pec dell'08.11.2018, comunicazione dell'esistenza a proprio carico di alcun credito a fronte, invero, di una serie di ruoli non aperti, non regolarizzati e/o mancanti;
- di essere titolare di pensione a decorrere dal giugno 2001, circostanza nota alla CIPAG;
- di nulla dovere alla Cassa di appartenenza in virtù di quanto disposto all'art. 22 L. n. 777/1982, il quale prevede l'iscrizione non obbligatoria, bensì facoltativa, per
beneficiari di pensione in conseguenza di attività diversa da quella svolta anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale;
- di avere, pertanto, adito il Tribunale affinché, in applicazione del comma 4 dell'art. 22 L. n. 777/1982, accertasse la nullità dell'intercorso rapporto previdenziale per violazione di legge e, per l'effetto, provvedesse alla condanna della Cassa convenuta alla ripetizione di quanto illegittimamente incassato nonché allo sgravio di tutte le cartelle esattoriali emesse, con vittoria di oneri e competenze di causa. 3.2. Ripristinato il contraddittorio, la CIPAG convenuta eccepiva in via preliminare sia l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività, risultando proposta oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. n.46/99 dalla rituale notifica da parte di ADER delle cartelle esattoriali/ruoli 2005-2007-2008-2010- 2011-2014-2015-2016-2017 aventi ad oggetto le annualità contributive in contestazione, sia l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti restitutori azionati, e ancora il difetto di legittimazione passiva della convenuta CIPAG;
nel merito, contestava la fondatezza delle avverse pretese, avuto riguardo allo status di iscritto obbligatorio sia come titolare di partita IVA che, per ciò che in questa sede rileva, iscritto all'Albo dei Geometri, come dimostrato dalla produzione documentale in atti, il che rendeva sufficiente l'obbligo contributivo come da normativa vigente;
evidenziava, altresì, avere il DE in data 17.05.2018 presentato ricorso di omologazione della proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 L. n. 3/2012, riconoscendo per tal via la propria posizione debitoria. 3.3. Il Tribunale adito, con sentenza succitata, motivava il rigetto di ogni pretesa mediante richiamo alle disposizioni statutarie inerenti il caso di specie – cfr. artt. 5 Statuto e 3 reg. att. Statuto CIPAG – nonché al necessario coordinamento con il regime posto dal d.lgs. n. 509/1994 di obbligatorietà di iscrizione del libero professionista, anche saltuario o addirittura non più esercente, all'Albo di appartenenza;
circostanza questa ultima che per giurisprudenza da ultimo affermatasi rendeva obbligatorio l'onere del versamento della contribuzione minima, come nella specie;
affermava, altresì, che il DE mai avesse comunicato di non esercitare alcuna attività professionale né richiesto la cancellazione dalla CIPAG se non nell'anno 2018, ammettendo così a contrario di aver ricoperto tale attività dal lontano anno 2003, e che, soprattutto, il DE non solo avesse continuato a versare, seppur sporadicamente, la contribuzione dovuta ma addirittura fosse poi ricorso al Tribunale medesimo, sempre nel 2018, al fine di ottenere l'omologazione della proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con inequivocabili dichiarazioni di < dell'attività professionale fino al 31.12.2013 [a] conferma, quindi, [de]l fatto che egli svolgesse attività professionale fino al 2013, il che rende legittima l'iscrizione operata dalla CIPAG>>. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il Giudice del primo grado concludeva <
prevista dal regolamento CIPAG con conseguente spostamento dell'onere probatorio circa l'esercizio dell'attività in capo alla Cassa, nel caso di specie concorrono una serie di elementi in base ai quali può ritenersi assolto tale onere e dimostrato l'esercizio dell'attività professionale, peraltro riconosciuto espressamente in sede stragiudiziale dallo stesso ricorrente>> e, concludeva, pertanto, che, < autocertificazione del non esercizio della professione e anzi essendo dimostrato l'esercizio della professione per espressa ammissione dello stesso ricorrente, deve ritenersi che l'iscrizione del ricorrente alla CIPAG sia legittima, con conseguente rigetto delle domande proposte>>, avuto riguardo, altresì, alla dirimente circostanza che condizione sufficiente per l'iscrizione alla Cassa e versamento della contribuzione minima (richiesta nella specie) era l'iscrizione all'Albo professionale, come da Cass., n. 4568/2021 e altre successive confermative. 4. Con ricorso depositato in data 26.07.2022 DE SA interponeva appello, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di doglianza.
4.1. Lamenta il geometra la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 co. 2 L. n. 773/1982, in relazione all'art. 112 c.p.c., all'art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe dovuto rilevare la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa di quei liberi professionisti, come il DE, che, pur esercitando, siano iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. Difatti, l'appellante
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