Corte d'Appello Trento, sentenza 13/01/2025, n. 42
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Testo completo
R.G. 12/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 12/2024 RG LAVORO promossa da:
, c.f. Parte_1 P.IVA_1
- P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (c.f. ) e dall'Avv. Marta Odorizzi (c.f. C.F._1
), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in C.F._2
Trento, Via delle Orfane, 8 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' APPELLANTE, come da procura telematica in atti Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
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C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 presso lo Studio e la persona dell'avv. Roberto Valettini in Aulla (MS), Viale Della Resistenza 40, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto VALETTINI del Foro di Massa Carrara (C.F. ) congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente all'avv. Benedetta BERTOLINI del Foro di Massa Carrara (C.F.
), come da procura telematica in atti C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, riformi parzialmente per la parte impugnata, la sentenza n. 129/2023 emessa e depositata dal Tribunale di
Trento, in funzione di Giudice Unico del Lavoro in data 19 ottobre 2021 a definizione del giudizio sub. R.G. 254/2023 statuendo il rigetto INTEGRALE della domanda giudiziale in quanto infondata e per l'effetto confermando la legittimità dell'operato amministrativo dell' con cui si è attuato il recupero CP_2 degli emolumenti retributivi erogati ai singoli ricorrenti a titolo di assegno “ad personam” nel periodo dal marzo 2007 al gennaio 2018 (essendo già disposto nell'impugnata sentenza, la legittimità del recupero da parte dell' delle CP_2 quote pagata con la mensilità di stipendio del febbraio 2009) e con obbligo dell'appellato di restituzione dei rispettivi indebiti anche mediante l'accettazione delle trattenute mensili sugli stipendi già fin qui operate e di quelle successive per i soli dipendenti ancora in servizio fino a concorrenza del dovuto complessivo.
Il tutto con conseguente riforma anche della condanna dell alle spese CP_2 processuali che, in sede di appello, si chiede siano dichiarate integralmente compensate tra le parti per ambo i gradi di giudizio. Salvis iuribus
DI PARTE APPELLATA:
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Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, preliminarmente, nel rito, dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. l'appello avversario per tutte le ragioni come espresse in narrativa;
in via principale, nel merito, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in toto la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento N. 129/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023 che ha definito il giudizio rubricato al RG n. 254/2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. In via istruttoria: (omissis).
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Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso in appello notificato in data 19/4/2024, Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva
[...] davanti alla Corte d'appello di Trento, per sentir accogliere CP_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento n. 129/2023 pubblicata il 3/10/2023, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado R.G. N. 254/2023, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto, aveva accertato:
• l'obbligo di non proseguire nella ripetizione, mediante trattenute sulla retribuzione, delle somme indebitamente versate in favore del ricorrente a titolo di assegno ad personam nel periodo novembre 2007-gennaio 2009,
• l'obbligo di restituire al ricorrente le somme già trattenute sulla retribuzione di questi a titolo di ripetizione delle somme indebitamente versate in favore del ricorrente a titolo di assegno ad personam nel periodo novembre 2007 - gennaio 2009, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione dei relativi importi.
chiedeva la riforma parziale della suddetta sentenza, invocando il rigetto CP_2 integrale della domanda giudiziale in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato amministrativo dell' con cui veniva CP_2
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attuato il recupero degli emolumenti retributivi erogati al lavoratore, a titolo di assegno ad personam, nel periodo da marzo 2007 a gennaio 2018, con obbligo della controparte alla restituzione dell'indebito anche mediante l'accettazione delle trattenute mensili sugli stipendi già operate e di quelle eventualmente successive fino alla concorrenza del dovuto complessivo.
Veniva fissata udienza per il giorno 10.10.2024 e si costituiva in giudizio
chiedendo in via preliminare, di dichiarare inammissibile ai sensi degli CP_1 artt. 348-bis c.p.c. e ss. l'appello di controparte e, in via principale nel merito, di respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguenza di confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento impugnata.
All'udienza di discussione, sentiti i procuratori delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, la Corte decideva la causa dando pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza, di seguito ritrascritto.
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Motivi della decisione
è transitato nei ruoli dell' in data 01.11.2004, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 30.d.lgs. 31.3.2001, ed è stato inquadrato in B3 con conservazione, all'atto del passaggio in mobilità, degli emolumenti retributivi, di importo superiore alla retribuzione erogata dall' per la rispettiva qualifica Pt_1 stipendiale, con attribuzione, a tal fine, di un assegno ad personam (denominato
“assegno di garanzia”) di misura corrispondente alla differenza tra le due retribuzioni e soggetto a riassorbimento in occasione dell'incrementi retributivi introdotti dai successivi CCNL.
La disciplina degli effetti e conseguenze del trasferimento sul trattamento salariale era stata regolata attraverso l'applicazione:
• dell'art. 16 co.1 L. 28.11.2005, n. 246, che ha inserito nell'art. 30 d.lgs. 165/2001 31.3.2001, n. 165 il comma 2 quinquies, il quale dispone: “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il