Corte d'Appello Genova, sentenza 21/06/2024, n. 890

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 21/06/2024, n. 890
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 890
Data del deposito : 21 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 132/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III-FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. R A - Presidente -
Dott. G C - Consigliere -
Dott. L C - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto divorzio proposta da :
Sig. nato in Albania l'8.6.1983 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in Cairo Montenotte (SV) in Strada Curagnata n. 26, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. A A, rappresentante in giudizio, in virtù di procura allegata all'atto di appello, in Savona alla Via Paleocapa n. 2/4
- Appellante -
-

contro

-
Sig.ra nata in Albania il 21.09.1992, residente in Bragno via Curagnata Controparte_1
26, attualmente con dimora presso un alloggio in località riservata, ammessa al Patrocinio
a Spese dello Stato n. prot. 854 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Savona del 21.11.2022, rappresentata e difesa, per delega a margine del Ricorso per lo scioglimento del matrimonio, dall'avv. L S del Foro di Savona, ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Savona via Paleocapa 3/1
-Appellata - avverso la sentenza n. 490/2023 pronunciata dal Tribunale di Savona in data 5.7.2023 e pubblicata il
6.7.2023


Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, anche previa restituzione dei termini ex art. 153 c.p.c.
e remissione della causa in istruttoria:
- accertare e dichiarare l'inesistenza o, in via subordinata, la nullità della notificazione alla signor del ricorso datato 20.02.2023 introduttivo del giudizio nr. Parte_1
484/2023 RG del Tribunale di Savona;

- conseguentemente dichiarare la nullità del giudizio nr. 484/2023 RG del Tribunale di
Savona e della Sentenza del Tribunale di Savona n. 490/2023, pubblicata il 06.07.2023;

- in subordine al punto 2, vista la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado, dichiarare l'illegittimità e/o nullità della Sentenza del Tribunale di di Savona n.
490/2023, pubblicata il 06.07.2023, e quindi disporre ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Tribunale di Savona per lo svolgimento della causa nel contraddittorio tra le parti;

- in subordine accertata l'omessa notifica della cartolina con avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale di Cairo Montenotte, rimettere il nei termini Parte_1
così come pattuito ex art 153 c.p.c.;

- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Savona in favore del
Giudice ove i minori hanno il proprio domicilio, luogo ancora in oggi ignoto al padre anche per violazione dell'assegnazione del fascicolo al giudice naturale precostituito per legge;

- dichiarare la sussistenza della litispendenza tra il presente procedimento ed il procedimento di divorzio preventivamente instaurato dal sig. l'autorità Controparte_2
giudiziaria albanese ed emettere ogni conseguente provvedimento di legge;

- respingere, in ogni caso, tutte le domande avanzate dalla sig.ra , in Controparte_3
quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;

- revocare l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente e statuire
l'affidamento esclusivo dei figli minori e in capo al padre con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione dei medesimi presso l'abitazione paterna statuendo le modalità di visita e di frequentazione con la madre;

- in via subordinata, mantenere l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente e statuire le modalità di visita e frequentazione del padre eventualmente anche attraverso incontri protetti;

- conseguentemente, per l'ipotesi di rigetto dell'istanza di affidamento esclusivo dei minori in favore del padre, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, fissando l'importo mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nell'importo complessivo non superiore ad euro 300,00 (ovvero €
100,00 per ciascun figlio);

- rigettare la domanda di contributo al mantenimento, così come formulata dalla signora in quanto inammissibile nel giudizio di divorzio e comunque infondata;
Controparte_3
- rigettare comunque la domanda di assegno divorzile in quanto infondata;

Con vittoria delle spese e competenze professionali di causa oltre contributo forfetario 15% oltre cpa ed iva come per legge dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Savona n. 490/2023 pronunciata all'esito del procedimento n. 484/2023 R.G.;
con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Per la Procura Generale:
“Dichiara di intervenire”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20.2.2023 la signora ha introdotto, davanti al Controparte_3
Tribunale di Savona, ricorso per divorzio dei coniugi al fine di sentir accogliere le conclusioni ivi riportate, anche in punto affidamento dei tre figli minori nati dall'unione e cioè di (nata il 21.08.2014), (nato il 20.12.2016) e (nata il Per_1 Per_2 Per_3
22.05.2018), che chiedeva fosse mantenuto in capo ai Servizi Sociali di Cairo Montenotte, con collocazione degli stessi presso la madre, svolgimento di eventuali incontri protetti con il padre, nonché in punto oneri economici.
Il resistente Sig. non si costituiva in giudizio e veniva pertanto Parte_1
dichiarato contumace.
All'esito dell'ampia istruttoria documentale, il Tribunale di Savona con la sentenza in oggi appellata, così statuiva: “Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;

-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_3
ed (…);

[...] Parte_1
- dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento dei minori
e ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo Per_1 Per_2 Per_3
di 24 mesi, con collocazione presso la madre;

- conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni della madre, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale della madre, essendo il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con
l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017.
Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. La madre conserva la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;

- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i Servizi Sanitari:
- di mantenere la collocazione dei minori presso l'abitazione
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