Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2024, n. 4315
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2758/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Viale Gorizia n. 52;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
di Roma presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato;
APPELLATO
NONCHÉ
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Simonetta Zannini Quirini e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria
29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell'Istituto;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 4514/23, pubblicata il 3 maggio 2023, non notificata. CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'adita Corte – ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi esposti in ricorso – accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire (per il lavoro carcerario dedotto in ricorso) quanto allo stesso spettante per tutti i periodi di lavoro carcerario svolti, condannando il
a corrispondere i relativi importi nella misura quantificata in sede di Controparte_1
conteggi compiegati al ricorso di primo grado le cui conclusioni vengono, di seguito, testualmente ritrascritte (o in altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti): (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 9.178,46 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 1.879,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 11.058,19
(undicimilacinquantotto/19), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%), di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONLUSIONI APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte d 'appello adita: Nel merito con CP_2 riguardo alla posizione dell' , nell'ipotesi di accertato e dichiarato rapporto di Controparte_3
lavoro con il datore di lavoro, odierno resistente, e/o accertato dovuto pagamento di retribuzione anche a titolo di trattamento accessorio al ricorrente, condannare il datore di lavoro, nella qualità, al versamento della contribuzione previdenziale, se dovuta, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege. Ogni domanda nei CP_2
CP_ confronti dell' disattesa, non essendo stato lo stesso ente parte dei rapporti instaurati fra il ricorrente e gli odierni resistenti che gestivano il rapporto di lavoro;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
2 CONCLUSIONI APPELLATO : come in atti. Controparte_1
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 8 dicembre 2022, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma Parte_1
contro il per sentire riconosciuto il diritto alle differenze retributive sorte Controparte_1
dal mancato adeguamento delle mercedi spettanti ai detenuti-lavoratori in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa. Per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di € 9.178,46 CP_1
come da conteggi analitici allegati, per differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol,
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