Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/10/2024, n. 1597
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.284/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promosso in questo grado di giudizio da
ENTE ASSISTENZIALE COOPERATIVA SOCIALE “ETICA”, in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Vinciguerra (pec. giovannivinciguerra@avvocatiagrigento.it), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato (pec. claudiotrovato@pec.it), giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“VOGLIA L'ECC. CORTE DI APPELLO
- Reiectis adversis;
- In accoglimento dell'appello, così come proposto dall'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale
Etica, riformare la sentenza n. 1002, emessa il 26.10.2018, dal Tribunale Ordinario di Trapani, in esito al giudizio portante il n. 1583/2016 R.G.;
- Conseguentemente rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 243/2016 del 07.04.2016 e condannare, il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Legale Rapp.te pro tempore, al
1 pagamento, in favore dell'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale Etica della somma di €
39.734,05, oltre interessi legali dalle emissioni delle fatture al soddisfo, oltre ancora le spese del procedimento monitorio;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;”.
Parte Appellata:
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
reiectis adversis,
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dall'Ente Assistenziale
Cooperativa Sociale Etica, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Respingere, comunque, con qualsiasi statuizione le eccezioni e le domande tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché inammissibili e, comunque, giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata l'11 giugno 2016, il Comune di Calatafimi Segesta propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243 dei giorni 7-8 aprile 2016, con cui il Tribunale di
Trapani gli aveva ingiunto di pagare all'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale “Etica” l'importo di
€ 39.734,05, oltre gli interessi legali e spese, a titolo di corrispettivo ancora dovutogli per
l'assistenza residenziale prestata nel periodo gennaio-ottobre 2013ai giovani OD NE
YA (nato il [...]) e ED AB (nato l'[...]), per i quali il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva disposto la prosecuzione del collocamento fino al raggiungimento del 21^ anno di età presso la Comunità alloggio dal medesimo gestita, ove entrambi erano già stati in precedenza inseriti quali minori stranieri non accompagnati.
A sostegno dell'opposizione, il Comune eccepì l'inesistenza e/o la nullità del rapporto negoziale dedotto in giudizio, dei rapporti obbligatori posti a fondamento della pretesa creditoria e di ogni altra domanda spiegata dal ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'inesistenza della convenzione invocata dall'Ente a fondamento della sua pretesa, in quanto scaduta il 05 ottobre 2011;
la nullità e/o inesistenza giuridica e, comunque, la inopponibilità nei propri confronti della pretesa creditoria sotto il profilo amministrativo contabile, per l'assenza dell'impegno di spesa nell'apposito capitolo di bilancio;
l'inesistenza giuridica dei rapporti inter partes per carenza di un atto avente la forma scritta;
l'inesistenza di un obbligo giuridico gravante sui Comuni in ordine all'assistenza dei minori stranieri fino al raggiungimento del 21^ anno di età;
la carenza di prova in ordine all'attività e ai servizi espletati;
e, infine, l'inidoneità delle fatture poste alla base della richiesta in monitorio a costituire prova del credito.
2. Instaurato il contraddittorio, la convenuta contestò la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
2 3. Con sentenza del 26 ottobre 2018, il Tribunale di Trapani accolse l'opposizione proposta, per l'effetto revocò il D.I. n. 243/2016 e condannò l'Ente Assistenziale al pagamento, in favore del
Comune di Calatafimi Segesta, delle spese legali, liquidate in € 1.350,00, oltre spese, c.p.a. e
i.v.a..
A sostegno della decisione, ritenne che, stante il mancato rinnovo tacito della Convenzione di durata annuale stipulata con l'Ente il 5 ottobre 2010, nessun rapporto contrattuale doveva considerarsi in essere tra le parti per il periodo relativo alle pretese azionate e che nessun fondamento doveva attribuirsi alle fatture emesse su cui si fondava la richiesta del decreto ingiuntivo. Sottolineò, a tal proposito, che le parti avevano espressamente escluso (all'art.14) qualsiasi ipotesi di rinnovo tacito dell'anzidetta convenzione allo scadere del 05 ottobre 2011, prevendendo per converso che necessitasse un preciso atto di rinnovo e/o un'espressa autorizzazione preventiva per la prosecuzione del loro rapporto. Pertanto, le prestazioni richieste con la procedura d'ingiunzione non potevano trovare la propria fonte negoziale nella convenzione.
Escluse poi
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