Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2024, n. 516
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.111/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
Guerrini s.p.a. ( C.F. 00496450420), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gennaro Picarelli;
appellante
CONTRO
Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale s.p.a. (C.F. 00594040586), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Riccardo Rossi;
Liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Guerrini s.p.a. (C.F.
[...]), contumace;
appellati avente ad oggetto: accertamento della natura privilegiata e dell'esigibilità di credito concorsuale;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i fatti e le causali di cui in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - IN VIA PREGIUDIZIALE
1 E CAUTELARE sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.1128/2019 emessa dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 18.06.2019, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1128/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio Casarella, nell'ambito del giudizio
Rg.n. 7612/2018, pubblicata in data 18.06.2019, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale: - accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato da Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale
Italiano Spa nei confronti della Guerrini Spa, in via di surroga, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata: Nella denegata e qui contestata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, - accertare e dichiarare, allo stato degli atti, l'inesigibilità del credito vantato da Banca del
Mezzogiorno -Mediocredito Centrale Italiano Spa nei confronti di Guerrini Spa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”;
appellata costituita: “voglia l'intestata Corte di merito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante la carenza dei requisiti cautelari di legge, per tutte le ragioni sopra esposte
e in ogni caso perché la sentenza è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato in narrativa. NEL MERITO: dichiarare l'impugnazione inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque respingere l'appello e tutte le domande proposte dalla società Guerrini S.p.A., perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata costituita e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nell'affermare la sussistenza del privilegio previsto dalla norma di cui al quinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.111/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
Guerrini s.p.a. ( C.F. 00496450420), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gennaro Picarelli;
appellante
CONTRO
Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale s.p.a. (C.F. 00594040586), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Riccardo Rossi;
Liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Guerrini s.p.a. (C.F.
[...]), contumace;
appellati avente ad oggetto: accertamento della natura privilegiata e dell'esigibilità di credito concorsuale;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i fatti e le causali di cui in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - IN VIA PREGIUDIZIALE
1 E CAUTELARE sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.1128/2019 emessa dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 18.06.2019, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1128/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio Casarella, nell'ambito del giudizio
Rg.n. 7612/2018, pubblicata in data 18.06.2019, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale: - accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato da Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale
Italiano Spa nei confronti della Guerrini Spa, in via di surroga, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata: Nella denegata e qui contestata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, - accertare e dichiarare, allo stato degli atti, l'inesigibilità del credito vantato da Banca del
Mezzogiorno -Mediocredito Centrale Italiano Spa nei confronti di Guerrini Spa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”;
appellata costituita: “voglia l'intestata Corte di merito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante la carenza dei requisiti cautelari di legge, per tutte le ragioni sopra esposte
e in ogni caso perché la sentenza è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato in narrativa. NEL MERITO: dichiarare l'impugnazione inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque respingere l'appello e tutte le domande proposte dalla società Guerrini S.p.A., perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata costituita e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
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I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nell'affermare la sussistenza del privilegio previsto dalla norma di cui al quinto
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