Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2024, n. 516

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2024, n. 516
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 516
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.111/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
Guerrini s.p.a. ( C.F. 00496450420), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gennaro Picarelli;
appellante
CONTRO
Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale s.p.a. (C.F. 00594040586), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Riccardo Rossi;

Liquidatore giudiziale del concordato preventivo di Guerrini s.p.a. (C.F.
[...]), contumace;
appellati avente ad oggetto: accertamento della natura privilegiata e dell'esigibilità di credito concorsuale;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i fatti e le causali di cui in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: - IN VIA PREGIUDIZIALE
1 E CAUTELARE sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n.1128/2019 emessa dal
Tribunale di Ancona e pubblicata in data 18.06.2019, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1128/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio Casarella, nell'ambito del giudizio

Rg.n. 7612/2018, pubblicata in data 18.06.2019, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale: - accertare e dichiarare la natura chirografaria del credito vantato da Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale
Italiano Spa nei confronti della Guerrini Spa, in via di surroga, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. In via subordinata: Nella denegata e qui contestata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, - accertare e dichiarare, allo stato degli atti, l'inesigibilità del credito vantato da Banca del
Mezzogiorno -Mediocredito Centrale Italiano Spa nei confronti di Guerrini Spa, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”;
appellata costituita: “voglia l'intestata Corte di merito, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante la carenza dei requisiti cautelari di legge, per tutte le ragioni sopra esposte
e in ogni caso perché la sentenza è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come meglio specificato in narrativa. NEL MERITO: dichiarare l'impugnazione inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque respingere l'appello e tutte le domande proposte dalla società Guerrini S.p.A., perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali”;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata costituita e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
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I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nell'affermare la sussistenza del privilegio previsto dalla norma di cui al quinto