Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 1951

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/11/2024, n. 1951
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1951
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 915 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificata da
NI RE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Di Lorenzo e Ambra Pinton ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Padova, via del
Risorgimento n. 36,
appellante contro
NI IR (C.F. [...]), per mezzo dell'Amministratrice di sostegno, avv. Veronica Grillo,
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Castrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 114.
appellata
pagina 1 di 19 Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Padova, pubblicata in data 20.4.23
CONCLUSIONI
Per NI RE
In via preliminare
Accertare il vizio di legitimatio ad processum della ricorrente, previa disapplicazione del decreto di autorizzazione 13.8.2021 emesso dal Giudice tutelare di Vicenza, e, salvo il disposto di cui all'art. 182 c.p.c., ove tale vizio non sia sanato, in riforma dell'impugnata Ordinanza, dichiarare l'integrale nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In via istruttoria
A norma dell'art. 356 c.p.c. disporre l'assunzione delle prove orali già articolate in primo grado e qui di seguito riproposte.
“1. Vero che il Dott. RE NI nel giugno 2020 ha richiesto alla Sig.ra
LA NN l'emissione di ricevuta fiscale per i pagamenti dallo stesso sostenuti dal 2018 al 2020 per la permanenza della OR IR presso la
c.d. residenza “I Girasoli”?


2. Vero che, in occasione delle visite della nipote FI NI alla Sig.ra

IR NI mentre era presso la c.d. residenza “I Girasoli”, la Sig.ra IR manifestava apprezzamento per l'alloggio e l'assistenza ricevute?


3. Vero che il Sig. UC AC dal oltre 15 anni assiste ed accompagna il Dott. RE NI in ogni suo spostamento, anche presso la OR, o per attendere alle necessità della OR?



4. Vero che il Dott. RE NI e la OR IR hanno sempre intrattenuto buoni rapporti e il Dott. RE NI si prendeva cura della OR anche prima del 2018?



5. Vero che il Dott. RE NI ed il Sig. UC AC si prendevano cura della Sig.ra IR anche accompagnandola in farmacia, presso centro per l'udito, estetista e parrucchiera ovvero provvedendo alle sue necessità (tabacchino, alimentari, vestiario)?

pagina 2 di 19

7. Vero che dopo il trasferimento della Sig.ra IR NI presso la Sig.ra

LA NN, quindi dal settembre 2018 in poi, il Dott. RE NI faceva periodicamente visita alla OR?


8. Vero che la Sig.ra LA NN ha consegnato al Dott. RE NI nel giugno 2020, alla presenza del Sig. UC AC, le ricevute di cui al documento sub allegato 12) al presente atto, che si rammostrano al teste?



9. Vero che nell'agosto 2018 e fino a quando la Sig.ra IR NI è andata

a soggiornare presso la c.d. residenza “I Girasoli”, il Dott. RE NI ha accudito la Sig.ra IR NI giorno e notte anche per poterle somministrare le terapie farmacologiche di cui necessitava (ad esempio iniezioni), soggiornando al piano superiore dell'immobile in cui risiedeva la OR, in stanze che fino a quel momento non erano abitate, organizzando una sistemazione di fortuna.
Sui capitoli 1, 2, 3, 6, 9 si indica quale teste la Sig.ra FI NI, figlia del
Dott. RE NI.
Sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si indica quale teste il Sig. UC AC.”
In totale riforma del primo capo dell'Ordinanza impugnata
Riconoscere il pieno diritto del Dott. RE NI al prelievo di €
200.003,00 dallo stesso effettuato il 10.8.2018 dal libretto postale n. 27741711 cointestato con la OR IR NI e rigettare, in quanto infondate in fatto
e in diritto, le domande tutte avanzate nel Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.-
In subordine
In base alla presunzione iuris tantum di cui all'art. 1298, co. 2 c.c. riconoscere che tutte le somme confluite sul libretto postale n. 27741711 fino al 10.8.2018, per complessivi € 253.207,42, appartengono in parti uguali a ciascuno degli intestatari e che l'unico prelievo effettuato dal Dott. RE NI per €
200.003,00 ha riguardato somme di titolarità dello stesso per € 126.603,71 e solo per € 76.396,29 di titolarità della Sig.ra IR NI, e per l'effetto riformare l'impugnata Ordinanza riducendo a tale ultima somma la condanna.
pagina 3 di 19 In parziale riforma del secondo capo dell'Ordinanza impugnata e ad integrazione della somma di € 55.699,94
Riconoscere che il Dott. RE NI ha sostenuto per conto e nell'interesse della OR IR NI anche le spese per il giardino pari ad € 25.744,20 e condannare la Sig.ra IR NI a restituire al Dott. RE NI altresì la somma di 4.290,70 corrispondente a 1/6 delle spese stesse.
In totale riforma del capo dell'Ordinanza concernente le spese di lite
Condannare la Sig.ra IR NI al rimborso in favore del Dott. RE
NI delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In riforma e ad integrazione dell'Ordinanza
Laddove fosse confermata una condanna reciproca, disporre o dichiarare la compensazione per la quota parte corrispondente.
Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge.
Per NI IR
In via principale: respingersi l'appello promosso da NI RE per la riforma
della Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20.04.2023, RG 460/2022, Tribunale di Padova e istanze tutte in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto confermare la predetta Ordinanza con ogni e consequenziale statuizione di legge.

In via istruttoria: dichiararsi l'appellante decaduta dalle istanze istruttorie e, in ogni caso, rigettarle in quanto inammissibili perché generiche, ininfluenti e contraddette dai documenti in atti.
Per spirito tuzioristico, per quanto si sia raggiunta già la prova - in parte documentalmente in parte in via presuntiva - NI IR insiste per le proprie istanze istruttorie per testi e per l'ordine di esibizione documentale formulate agli atti del procedimento di I grado.
pagina 4 di 19 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali nella misura del 15%, spese e accessori di legge della fase cautelare e di merito anche del presente grado di giudizio;
con la precisazione che la ricorrente ad oggi è ammessa al patrocinio gratuito e conseguentemente, al permanere dei presupposti, ci si riserva di depositare l'istanza ai sensi del

DPR 30.05.22 n. 115 TU spese di giustizia e ss modifiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Il giudizio di primo grado

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., IR NI, per mezzo del suo amministratore di sostegno, avv. Veronica Grillo, premettendo:
- di essere discendente, insieme ai fratelli RE e NT di una famiglia altolocata e di essere proprietaria di un appartamento sito in Vicenza, nonché di una palazzina ad esso unita, in comproprietà con il fratello
RE, ed il nipote, CO RI,
- di soffrire di molteplici patologie intestinali, diabete, grave ipoacusia, cefalea e cardiopatia e di essere ospite presso la casa-famiglia per anziani I
Girasoli, in virtù di un contratto di locazione stipulato nel novembre 2020, regolarmente registrato,
- di essere titolare dal luglio 1998 di pensione di vecchiaia da lavoro dipendente dell'importo mensile di circa euro 500,00, versata, almeno dal
2006, su libretto di risparmio n. 27741711 acceso presso Poste Italiane
s.p.a., formalmente cointestato con il fratello RE ma alimentato con le sole proprie entrate economiche, come si evince dalla documentazione prodotta e, in particolare, dal ricavato dell'investimento in titoli (buoni fruttiferi postali), depositato nel marzo 2017 (doc. 9, operazione cronologico n. 29),
- di essersi resa conto che nell'agosto 2018 il predetto fratello, a sua insaputa, aveva effettuato dal libretto postale un prelevamento di euro
200.003,00, tramite emissione di un vaglia circolare richiesto dallo stesso a proprio favore,
pagina 5 di 19
- di averlo quindi diffidato in molteplici occasioni alla restituzione della
somma, senza ottenere alcun esito e, dunque, di essere costretta a vivere in condizioni di indigenza, priva dei risparmi ed investimenti di una vita, con una pensione insufficiente a far fronte alle proprie esigenze abitative e mediche, agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma innanzi indicata indebitamente prelevata dalla controparte.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava tutto quanto sostenuto dall'attrice e spiegava domanda riconvenzionale, deducendo, in via preliminare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza di legitimatio ad processum da parte dell'amministratore di sostegno, stante la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato nel ricorso ex art. 404 c.c. volto ad ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare ad iniziare il giudizio;
deduceva, nel merito, di disporre di ingenti risorse economiche, frutto della propria attività di farmacista (era stato titolare di due esercizi commerciali e ne aveva venduto uno) e di essersi premurato di assicurare alla OR una esistenza decorosa, aiutandola sia economicamente sia fornendole assistenza;
affermava che il libretto postale in questione era stato acceso in data 2.10.07, cointestato con la OR IR, per darle la possibilità di fruire delle somme che egli le aveva versato quale aiuto ed integrazione della pensione;
ribadiva di avere quindi pieno diritto di trattenere la somma prelevata, essendo la maggior parte del denaro versato sul libretto di sua esclusiva pertinenza;
rilevava che dal settembre 2018 al maggio 2020 aveva sostenuto in proprio i costi della residenza “I Girasoli”, presso la quale alloggiava la OR, nonché le spese di manutenzione del giardino della residenza di via Ragazzi del '99 n. 4, anche per la quota di spettanza della stessa, pari ad 1/6;
instava quindi per il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente spiegando domanda riconvenzionale per
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