Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2024, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI
così composta:
dott. G M G Presidente
dott. E D G Consigliere rel.
dott.ssa M L I Consigliere
dott. F S Consigliere on.
dott.ssa R B Consigliere on.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2023 V.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità n. 29/2023 del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, pubblicata in data 22/11/2023, a definizione del procedimento n. 33-2017 S.A., promossa da:
, nato a Catania il 26/08/1979 (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a Sant'Agata di Militello il 01/09/1981 (CF ), rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. E M, giusta procura in atti (fax: - P.E.C. P.IVA_1
- C.F.: , elettivamente Email_1 C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Troina, Via Nazionale, 342
-appellanti -
CONTRO
P.M.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Avv. L A del foro di Caltanissetta, nata a San Cataldo il 09.06.1978, C.F.
, con studio sito in Caltanissetta, Via Nino Savarese n. 47, quale tutore della C.F._4
minore , nata a Nicosia il 09/11/2017, giusta sentenza n. 29/2023 del Tribunale per i Persona_1
1
Minorenni di Caltanissetta del 22.11.2023. L'avv. L A dichiara di voler ricevere ogni comunicazione presso il proprio studio sito in Caltanissetta, alla Via Nino Savarese n. 47, e all'indirizzo pec Email_2
- appellata -
e con l'intervento del Procuratore generale presso questa Corte
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 5/3/2024.
Per il tutore della minore nata a Nicosia il 09/11/2017: come da note scritte ex art. Persona_1
127-ter c.p.c. depositate il 3/3/2024.
Per il Procuratore Generale: atti comunicati in data 27/12/2023.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 29/2023, pubblicata in data 22 novembre 2023, il Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta (di seguito, per brevità, il Tribunale) ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
, nata a Nicosia il 9/11/2017;
ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità Persona_1
genitoriale sulla minore dei suoi genitori e ha Parte_1 Parte_2 nominato tutore della minore l'avv. L A;
ha disposto la sospensione dei rapporti tra la minore ed i genitori della stessa;
ha confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali di Nicosia;
ha confermato l'incarico già conferito al Servizio di NPI di Nicosia, per la presa in carico della minore.
Il Tribunale, all'esito di una lunga ed articolata istruttoria, ha ritenuto esistente lo stato di abbandono della minore in quanto priva di adeguate cure ed assistenza morale e materiale da parte dei genitori e , non essendovi neanche parenti entro il Parte_1 Parte_2
quarto grado in grado di occuparsi della minore.
Il Giudice di prime cure, in sintesi, ha evidenziato:
-che il procedimento n. 33/17 S.A. relativo alla minore nata a Nicosia in data Persona_1
9/11/2017, si è aperto su ricorso del P.M.M. del 14/11/2017, con il quale si è chiesta l'apertura di un procedimento di adottabilità nei confronti della predetta, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. della
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legge n. 184 del 1983, volto a verificare la sussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale della minore, stante le condotte inadeguate dei genitori nei confronti della figlia, dovendosi ricavare dalle relazioni dell' in atti un precario livello di maturità affettivo-relazionale Org_1
dei genitori verso la bambina, nonché una notevole incapacità di fare fronte alle sue esigenze, non essendo in grado i genitori della piccola di assicurare alla figlia quel minimo di cure materiali, Per_1
calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità della piccola;
- che la madre della minore ha palesato problematiche di tipo psichiatrico, tanto che subito dopo la nascita della figlia è stata sottoposta a TSO, mentre il padre ha palesato difficoltà ad assumere le responsabilità connesse al ruolo genitoriale;
- che dalla relazione del Consultorio Familiare di Nicosia del 9/10/2018 emerge che “i signori
non dispongono delle necessarie capacità emotive ed affettive per svolgere Parte_3
adeguatamente il compito educativo ed assumere il ruolo genitoriale. Il livello globale di maturità e di integrazione delle strutture di personalità di entrambi i genitori appare gravemente carente. Il livello cognitivo è insufficiente, le capacità di analisi, di critica e di giudizio della realtà sono molto limitate;
il pensiero è caratterizzato da deduzioni arbitrarie, generalizzazioni inadeguate, errori di valutazione, minimizzazioni riguardo le proprie capacità, prestazioni e competenze. I genitori della minore non appaiono adeguati sia singolarmente, che come coppia, a potere svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale”;
- che dalla relazione del Consultorio Familiare territorialmente competente del 9/10/2018 emerge altresì che la madre della minore, che da un precedente matrimonio ha avuto altri figli nei confronti dei quali è intervenuta sentenza dichiarativa di adottabilità (cfr. sentenze in atti relative ai minori
e ) dopo due giorni dall'inserimento della bambina in Comunità, ha Persona_2 Persona_3
deciso di abbandonare la figlia alla cura degli operatori;
- che il giudizio di inadeguatezza a svolgere la funzione genitoriale da parte dei genitori Pt_1
e è stato ribadito nelle relazioni congiunte dei Servizi Sociali e del
[...] Controparte_1
Consultorio Familiare di Nicosia del 10/9/2019, del 20/8/2020 (trasmessa via PEC il 28/12/2020),
20/10/2020, 23/11/2022, nonostante le visite dai predetti effettuate alla minore in Comunità “ove si limitano a trascorrere passivamente e monotonamente qualche ora con la bambina”, non proponendosi “in maniera sufficientemente adeguata, né propositiva nella relazione con la bambina.
Di fatto gli incontri con la bambina non sono serviti a strutturare un legame significativo tra la coppia e la figlia. Le problematiche di tipo psicologico e sociale della coppia, costituiscono un grave ostacolo alla loro possibilità di esercitare responsabilmente ed autonomamente il ruolo genitoriale
3 e di farsi carico adeguatamente dei bisogni evolutivi, affettivi, educativi e di crescita della figlia” (v. in particolare relazione del 22/11/2022 del Consultorio Familiare di Nicosia);
- che la minore ha sempre vissuto in comunità;
Persona_1
- che nel corso degli incontri tenuti presso i locali dell'ambulatorio della NPI di Nicosia in data
28/6/2023 e 5/7/2023, i genitori hanno mostrato “scadente attitudine ad interagire appropriatamente ed in maniera propositiva con la figlia; La piccola non identifica e non ha piena Per_1
consapevolezza della coppia in quanto figure genitoriali. I sigg. Parte_4
manifestano ambedue uno scadente livello di maturità ed una palese inadeguatezza personale
[...]
e sociale. Le capacità cognitive di entrambi appaiono limitate e pregiudicano le loro capacità di giudizio e di esame critico dei dati di realtà. Non appaiono in grado di svolgere con appropriatezza il compito educativo” (cfr. relazione Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Nicosia del 3/8/2003,
a seguito di incarico conferito dal Tribunale con decreto in data 19/5/2023, di valutare la relazione affettiva intrattenuta dalla minore con i genitori);
- che e non sono in grado di svolgere con appropriatezza il Parte_1 Parte_2
compito educativo, mostrando chiari limiti nel definire obiettivi di vita ed assumere scelte e decisioni
(cfr. relazione del Servizio di NPI in data 3/8/2023);
- che la dichiarazione dello stato di adottabilità non può essere evitata, non sussistendo idonee risorse parentali;
- che già nei confronti di e (altri figli di Persona_2 Persona_3 Parte_2
è stato dichiarato lo stato di adottabilità con provvedimenti in data 14/3/2006 del Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta;
- che, nel caso concreto, il convincimento del Tribunale nella valutazione della situazione di abbandono, si fonda su indagini ed approfondimenti durati diversi anni da parte dei Servizi incaricati, riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto dell'impossibilità attuale di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori;
- che la prognosi sull'effettiva capacità di recupero da parte dei genitori, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, è negativa, non avendo i predetti mostrato di saper elaborare un progetto, anche futuro, di assunzione diretta delle capacità genitoriali, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con la minore;
- che il lungo intervento dei Servizi incaricati non avuto l'esito sperato, essendo rimasta collocata la minore da quando aveva pochi mesi in una Comunità, dalla quale la madre si è quasi subito
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allontanata lasciando la piccola alla cura degli operatori, non essendosi verificati nel tempo mutamenti favorevoli, successivi a quelli cristallizzati nella prima relazione del Consultorio Familiare di Nicosia in data 9/10/2018;
- che la circostanza che e siano astrattamente in grado di Parte_1 Parte_2
provvedere economicamente al mantenimento della minore e si rechino periodicamente in comunità per visitare la figlia non rileva ai fini della sussistenza dello stato di abbandono, dovendosi ritenere che i predetti non sono in grado di assicurare alla minore il calore affettivo e l'aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, alla luce della scadente attitudine dei predetti ad interagire con la figlia e delle gravi carenze educative manifestate, secondo quanto emerge dalle relazioni dei Servizi incaricati, che hanno condotto un'osservazione protratta in un lungo arco temporale (cfr. relazioni più volte sopra richiamate e in particolare della NPI di Nicosia del
3/8/2023);
- che la grave situazione familiare della minore e le rilevate carenze della coppia genitoriale, priva di ogni