Corte Cost., sentenza 09/05/2024, n. 80

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Con la sentenza n. 80 del 9 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 39-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222 , limitatamente alle parole « nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , ».

Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 09/05/2024, n. 80
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 80
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 4 agosto 2023, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento all' art. 3 della Costituzione , questione di legittimità costituzionale «conseguenziale» dell' art. 39- bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 , nella parte in cui prevede che le disposizioni «in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 », «si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».

1.1.- Il rimettente espone in punto di fatto che:

- nel 2012 Aeroporto di Genova spa aveva insinuato al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane spa in amministrazione straordinaria (d'ora in avanti: Alitalia) il credito di euro 3.150.581,09, in via privilegiata, e di euro 714.242,53, in prededuzione;

- il giudice delegato aveva ammesso il credito di euro 3.278.237,70, in via chirografaria, escludendo, in primo luogo, il privilegio speciale di cui all' art. 1023 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione ), sulla somma di euro 484.531,11, fatta valere per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva»;

- il medesimo giudice aveva in secondo luogo escluso - «ritenendolo applicabile solamente nei confronti dell'erario» - il privilegio generale di cui al terzo (già quarto) comma dell' art. 2752 del codice civile sul credito di euro 279.580,00, azionato a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (d'ora in avanti, anche: addizionale comunale), prevista dall' art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

- Aeroporto di Genova spa aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo, in parte accolta dal Tribunale ordinario di Roma;

- in particolare, il Tribunale aveva, da un lato, confermato il diniego del privilegio di cui all' art. 1023 cod. nav. , per mancanza di prova del collegamento tra i crediti iscritti e i singoli aeromobili che avevano formato oggetto dei servizi resi, e, dall'altro, riconosciuto, ai sensi dell' art. 2752, terzo comma, cod. civ. , il privilegio generale sui beni mobili in relazione al credito di euro 279.580,00 per addizionale comunale;

- ancora più in particolare, secondo il Tribunale, quest'ultimo privilegio andrebbe riconosciuto poiché il citato art. 2752, terzo comma, cod. civ. , nel fare riferimento ai «crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale», rinvierebbe, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall' art. 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

- avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Aeroporto di Genova spa e ricorso incidentale Alitalia;

- la ricorrente principale, con un unico motivo relativo al diniego del privilegio speciale sul menzionato credito di euro 484.531,11, ha lamentato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 n. 4, 96 e 97 legge fall., nonché dell' art. 1023 cod. nav. e dell' art. 116 cod. proc. civ. », osservando che l'ammissione al passivo in via chirografaria del credito comporterebbe un giudicato endofallimentare sull'effettivo svolgimento delle prestazioni secondo la documentazione prodotta, la cui efficacia probatoria non potrebbe essere «scissa e negata» ai soli fini della collocazione privilegiata;

- la medesima ricorrente ha ribadito, in ogni caso, che nell'istanza di ammissione al passivo erano state analiticamente indicate le sigle di immatricolazione identificative di tutti gli aeromobili in relazione ai quali erano sorti i crediti privilegiati e di aver specificato, in un apposito prospetto, l'esatto ammontare del credito garantito da privilegio con riferimento ad ogni volo operato dal vettore;

- la ricorrente incidentale, dal canto suo, ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell' art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 , dell' art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011 , dell' art. 39- bis del d.l. n. 159 del 2007 e dell' art. 2752, ult. comma, cod. civ. », poiché il credito per addizionale comunale non avrebbe natura tributaria, come espressamente significato dalla norma di interpretazione autentica di cui all' art. 39- bis del d.l. n. 159 del 2007 , come convertito;

- sempre secondo la ricorrente incidentale, l'addizionale comunale avrebbe natura di corrispettivo di un servizio imprenditoriale, dal momento che il relativo importo viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente alla Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV spa), per compensare i costi sostenuti al fine di garantire la sicurezza ai suoi impianti e la sicurezza operativa.

1.2.- Ciò premesso in punto di fatto, il rimettente ritiene che «il tema sotteso al ricorso incidentale induca a sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale conseguenziale», ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

1.2.1.- A tal fine, occorrerebbe muovere dal rilievo che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza n. 167 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' art. 3 Cost. , l' art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Tale disposizione stabiliva: «[a]ll' articolo 39- bis , comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , dopo le parole: "della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ," sono inserite le seguenti: "e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all' articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ,"».

Due - prosegue il rimettente - sono «le disposizioni implicate da detta norma»: l' art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e l' art. 39- bis del d.l. n. 159 del 2007 , come convertito.

La prima, per quanto qui rileva, prevede che, «[a]l fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui».

Con tale disposizione, il legislatore avrebbe istituito «due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica» per il servizio antincendi negli aeroporti: a) il fondo alimentato dalle società di gestione aeroportuale;
b) l'incremento dell'addizionale comunale prevista dall' art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e pagata dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, mediante integrazione del prezzo del biglietto.

La seconda disposizione presa in considerazione dall' art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015 , ossia l' art. 39- bis del d.l. n. 159 del 2007 , come convertito, a sua volta, prevede che «[l]e disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 , e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 , di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85 , nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all' articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria».

L'inserimento nel citato art. 39- bis dei corrispettivi relativi al servizio antincendi (d'ora in avanti, anche: contributi al fondo antincendi), che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato, avrebbe avuto l'effetto di escluderne la natura tributaria.

Osserva poi il giudice

a quo che nella citata sentenza n. 167 del 2018 questa Corte:

- ha innanzitutto richiamato il suo costante orientamento in base al quale «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti»: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente

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